Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20414 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1738-2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è rappresentata e difesa per legge;

– ricorrente –

contro

G.A., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MLLO PILSUDSKY 118, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PAOLETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIROLAMO RUBINO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7015/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito l’Avvocato dello Stato ETTORE FIGLIOLIA;

udito l’Avvocato FABRIZIO PAOLETTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso e/o

infondatezza.

Fatto

I FATTI

I dottori C.A. e G.A., laureati in medicina e chirurgia, esponendo di aver conseguito un diploma di specializzazione sulla base dell’ordinamento vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell’Università e dell’Economia, chiedendone la condanna alla corresponsione di una adeguata retribuzione, o al risarcimento dei danni corrispondenti alla mancata percezione della giusta remunerazione per il tempo di frequenza di scuole universitarie di specializzazione in medicina nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato Italiano dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, per ogni anno di frequenza dei corsi di specializzazione.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 17.11.2013, accoglieva il ricorso condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’importo di Euro 20.141,82 nei confronti di ciascun medico specializzato, oltre interessi dal (OMISSIS) al saldo e oltre alla rivalutazione monetaria.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, confermava la pronuncia di primo grado.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone un motivo di ricorso per cassazione avvero la sentenza a 7015/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 14 novembre 2014, non notificata.

Resistono con controricorso i dottori C. e G..

Diritto

La ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., del D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3, della L. n. 400 del 1988, art. 5, nonchè la violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c..

In particolare, contesta la correttezza della decisione impugnata laddove, sulla base della affermazione per cui lo Stato, con riguardo alla responsabilità da fatto illecito nei confronti dei terzi dipendenti o comunque appartenenti per la funzione svolta alla competenza dei diversi Ministeri, si presenta come persona giuridica unica, e direttamente obbligata, in ragione del rapporto organico con i suoi Ministeri desumendone la validità degli atti interruttivi della prescrizione (atti di diffida e messa in mora ricevuti dai Ministeri della Salute, dell’Economia e Finanze e dell’Università e Ricerca nel giugno 2009) compiuti dai controricorrenti ed indirizzati nei confronti dei Ministeri poi convenuti in giudizio, e non anche di essa Presidenza del Consiglio, al fine di interrompere il decorso della prescrizione, in violazione del disposto dell’art. 2943 c.c., secondo cui il destinatario delle iniziative volte ad interrompere la prescrizione può essere soltanto il soggetto debitore.

Il motivo deve ritenersi infondato, alla stregua del principio di diritto già enunciato da questa Corte secondo il quale:

“Lo Stato, con riguardo alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito del suo dipendente, si presenta quale persona giuridica unica e direttamente obbligata in relazione al rapporto organico o di immedesimazione, che lega allo Stato le persone fisiche agenti, quali che siano gli inquadramenti organizzativi e le mansioni del dipendente autore dell’illecito. Ne consegue che gli atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento sono validi ed efficaci anche se posti in essere nei confronti di un ministro diverso da quello al vertice della branca o settore amministrativo da cui l’autore dell’illecito dipende gerarchicamente. (nella specie, alla luce del ribadito principio, la S.C. ha riconosciuto astratta efficacia interruttiva alla richiesta di danni per comportamento illecito di appartenenti alla pubblica sicurezza in occasione di indagini di polizia giudiziaria, rivolta al ministro di grazia e giustizia invece che al competente ministro degli interni, e non alle analoghe richieste rivolte al Presidente della Repubblica ed al Presidente della commissione giustizia del Senato, siccome titolari di uffici estranei all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività amministrativa dello Stato)” (Cass. n. 2 del 1988, citata anche dalla sentenza impugnata, e già prima Cass. n. 100 del 1970). Proprio a proposito della responsabilità dello Stato per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie nei confronti dei medici specializzandi (in particolare, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), questa Corte ha avuto modo con numerose e concordanti pronunce di chiarire che: – si tratta di responsabilità per inadempimento di una obbligazione ex lege, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno;

– essendo lo Stato italiano l’unico responsabile di detto inadempimento, e, dunque, l’esclusivo legittimato passivo in senso sostanziale, da un lato non è configurabile la responsabilità, neppure solidale, delle Università presso le quali la specializzazione venne acquisita (con l’ulteriore conseguenza che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Università evocata in giudizio non può giovare all’Amministrazione statale anch’essa convenuta: perchè l’Università non è soggetto debitore);

– dall’altro, l’essere stati evocati in giudizio anche i Ministeri non comporta, essendo essi articolazioni dell’istituzione “Governo”, l’evocazione di soggetti distinti rispetto allo Stato italiano, che possano porre un problema di legittimazione sostanziale. Comporta soltanto l’erronea indicazione anche di tali articolazioni come abilitate a rappresentare in giudizio lo Stato italiano (ex multis, Cass. n. 765 del 2016, Cass. n. 6029 del 2015, Cass. (ord.) nn. 2687 e 3442 del 2014);

– dalla riconducibilità della responsabilità all’area contrattuale discende l’applicabilità del termine decennale di prescrizione;

– il concetto di responsabilità contrattuale va peraltro inteso nel senso non già di responsabilità che presuppone un contratto, ma nel senso di responsabilità che nasce dall’inadempimento di un obbligo preesistente, considerato dall’ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell’obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta dall’art. 1173 c.c.;

– ne discende la conferma della applicabilità del principio di diritto sopra enunciato affermato da Cass n. 2 del 1988) al caso di specie, in riferimento al quale va puntualizzato che l’atto interruttivo proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri evocati in giudizio è idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti della presidenza del Consiglio, in virtù del rapporto organico ed anche in quanto non è stato indirizzato, diversamente da quanto sostiene l’Avvocatura, ad un quisque de populo, ovvero ad una qualsiasi articolazione dell’amministrazione statale, estranea al rapporto controverso, e per questo non ne è venuta meno la funzione di messa in mora e induzione del debitore all’adempimento. Gli atti di messa in mora, infatti, sono stati indirizzati ai Ministeri istituzionalmente competenti in materia di organizzazione universitaria e di finanziamento della attività istituzionali dello Stato, i quali, benchè non rispondano in proprio del mancato adempimento da parte dello Stato delle obbligazioni su di esso gravante ex lege, perchè direttamente obbligata è l’amministrazione centrale in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono l’articolazione del Governo della Repubblica avente competenza istituzionale nel settore in cui si è maturato l’inadempimento dello Stato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente ne è uscita soccombente. Essendo l’Amministrazione pubblica ricorrente esente dall’obbligo di versamento del contributo unificato, tuttavia, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese di giudizio in favore dei controricorrenti in complessivi Euro 3.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della esenzione dell’Amministrazione dall’obbligo del versamento del contributo unificato e della insussistenza dei presupposti di legge per il suo raddoppio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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