Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20414 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20414 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14917-2017 R.G. proposto da:

APHRODITE

s.c.r.1., in liquidazione,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, Aldo Cecchetti, rappresentata e difesa, giusta
procura in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Alessandro GIOVANNINI,
Luigi MURCIANO e Valerio CIONI, ed elettivamente domiciliata in
Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale del predetto
ultimo difensore;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 01/08/2018

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1497/05/2016 della Commissione tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Lucio

Luciorri.

Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento di maggiori ritenute ai fini IRPEF emesso con riferimento
all’anno di imposta 2008 dall’Agenzia delle entrate sulla scorta delle
risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. a carico di altra società (la
Sbrinz s.r.1.), che aveva consentito di accertare che la società contribuente
aveva corrisposto ai propri dipendenti somme di danaro a titolo di
retribuzione non risultanti dai modelli 770, la CTR della Liguria con la
sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dalla predetta
società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Aphrodite s.c. a
r.l. con un unico motivo, cui non replica per iscritto l’intimata.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
Considerato che:
1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della
sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione e falsa
applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
2

regionale della LIGURIA, depositata il 05/12/2016;

3. 11 vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre
allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,
costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art.
132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile
ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in

fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter
logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali
prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali
argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo
consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta

alligata et probata; l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo
convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere
giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza
di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del
1947, in cui la Corte precisò che

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