Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20413 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/07/2019), n.20413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11619/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti principali –

contro

FERCAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LUTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;

– controricorrente –

ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 418/2014 della CORTE

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/10/2014 R.G.N.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato MASSIMO LOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Fercam spa ha proposto opposizione all’avviso di addebito relativo ai contributi non versati all’INPS dalla ditta GP s.a.s, richiesti all’opponente a titolo di responsabilità solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29. Il Tribunale giudice del lavoro di Genova, ritenuto che il contratto intercorrente tra le due società, avente ad oggetto servizio di trasporto, fosse un appalto e non mero contratto di trasporto per più viaggi, come affermato dalla opponente, ha ritenuto dovuta la contribuzione ma non le sanzioni civili alla luce dei disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per come interpretato autenticamente, ad avviso del primo giudice, dalla L. n. 5 del 2012 all’art. 21.

2. Su impugnazione principale della s.p.a. Fercam ed incidentale dell’INPS, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 418 del 2014, ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la sentenza impugnata.

3. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’INPS sulla base di un motivo illustrato da memoria; Fercam s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su un motivo cui risponde l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, dell’art. 29, comma 2, così come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, conv. in L. n. 35 del 2012, e dell’art. 11 preleggi, comma 1.

In particolare, si deduce che la s.p.a. Fercam avrebbe dovuto essere condannata al pagamento anche delle sanzioni civili in ragione del fatto che la norma posta dal D.L. n. 5 del 2011, art. 21, conv. in L. n. 35 del 2012, non è di interpretazione autentica.

2.Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e degli artt. 1678 e 1655 c.c., posto che la sentenza impugnata/avrebbe fatto scorretta applicazione del principio secondo il quale, ai fini della distinzione tra contratto di trasporto e contratto di appalto, non rileva il numero dei viaggi ma l’organizzazione da parte del vettore, ai fini del compimento di servizi ulteriori rispetto al semplice trasferimento di cose. La Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come appalto il contratto di trasporto intercorso tra le parti in ragione del fatto che l’impresa committente aveva richiesto alla appaltatrice la stabile e permanente messa a disposizione di mezzi e personale, con ciò trascurando che è ovvio che il vettore debba organizzarsi al fine di poter eseguire il contratto di trasporto e che non assume di per sè rilievo che oggetto dell’impresa committente e di quella appaltatrice sia sempre l’attività di trasporto.

In altri termini, ad avviso della ricorrente incidentale, sarebbe da escludere in radice la configurabilità stessa di un contratto di appalto di servizi di trasporto, posto che il contratto di trasporto (in cui la prestazione di trasferimento di persone o cose è, in ogni caso, oggetto di un autonomo conferimento contrattuale del mittente al vettore) costituisce un sottotipo del contratto di appalto, con la conseguenza che attribuire rilevanza giuridica alla prima figura comporterebbe la disapplicazione della normativa dettata in tema di contratto di trasporto, che ha ad oggetto un risultato ben individuato, svincolato dall’originario genus della locatio operis.

4. La sentenza impugnata ha dapprima indicato i caratteri essenziali del contratto di trasporto desunti dalle norme codicistiche, anche con riferimento alle attività accessorie (artt. 1678 e 1687 c.c.), distinguendoli da quelli del contratto d’appalto. In particolare, ha affermato che l’appalto del servizio di trasporto si caratterizza per la necessaria presenza, in capo all’appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, atti a realizzare un interesse del committente che va al di là del semplice trasferimento della merce.

5. La Corte territoriale, applicando tale principio alla fattispecie concreta e richiamando i dati fattuali emersi in istruttoria in primo grado (messa a disposizione, in cambio di tariffa prestabilita, di mezzi, personale ed organizzazione necessari per l’esecuzione giornaliera dei trasporti richiesti da Fercam), ha ritenuto che entrambe le imprese (Fercam s.p.a. e GP s.a.s.) avevano ad oggetto la medesima attività di movimentazione delle merci e che la committente Fercam aveva richiesto alla G.P. non un mero servizio di trasporto ma la predisposizione di una stabile e permanente organizzazione di mezzi e personale necessari a far fronte alle proprie esigenze. Per tale ragione il contratto è stato qualificato come appalto e non come contratto di trasporto per plurimi viaggi.

6. La decisione della Corte territoriale è corretta. Questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 14670 del 2015) ha, infatti, avuto modo di affermare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorchè ci si trovi in presenza ” (…) di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620). La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anzichè di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926)”.

7. Dunque, si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi, che, nei caso di specie, il giudice di appello, confermando la decisione del Tribunale, ha in effetti considerato secondo la linea tracciata dal ricordato orientamento giurisprudenziale.

La Corte di appello, con valutazione di merito qui non sindacabile quanto ai risultati dell’istruttoria espletata anche attraverso prove testimoniali, ha ritenuto che G.P. s.a.s. avesse fornito un servizio continuativo di trasporti di merci in favore di Fercam, mettendo a disposizione della committente una pluralità di mezzi propri, per l’esecuzione quotidiana dei trasferimenti, periodicamente fatturati e retribuiti mediante corresponsione di un compenso, che era stato concordato in via generale, oltre a rendere servizi di consegna e di scarico materiale della merce trasportata. Pertanto, a fronte del riscontro di una pluralità di indizi sintomatici del carattere continuativo e unitario del servizio reso, non risulta, in ogni caso, dirimente l'(eventuale) assenza di ulteriori elementi di maggiore complessità caratterizzanti la prestazione principale di trasferimento di cose o le prestazioni, pur accessorie, di consegna e scarico materiale, tali da richiedere l’impiego di “servizi diversi e predominanti”, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale apposito (secondo quanto reputa la ricorrente), non essendo quest’ultimo un requisito essenziale ai fini della valutazione della necessaria presenza di un’apposita organizzazione di mezzi, apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.

8. Il ricorso principale è fondato. Questa Corte di cassazione ha già riconosciuto che il disposto dell’art. 21 sopra citato non ha natura interpretativa nè effetti retroattivi (Cass. n. 18259 del 2018) ed a tale orientamento va assicurata continuità.

9. Si è detto, infatti, che al fine di contrastare l’evasione dei contributi previdenziali, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35,comma 28, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

10. La tesi secondo la quale la responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è inclusa nella detta responsabilità solidale trascura di considerare, innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014; sull’identità di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).

11. Anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interrottivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato – pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza dei termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”.

12. L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

Inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso all’esame ricade, ratione temporis, nel citato D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella formulazione sostituita dalla L. 7 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, non rilevante, in questa sede, ratione temporis).

Non risulta applicabile, nella specie, ratione temporis, l’esclusiva responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita dal citato D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla richiamata L. n. 35 del 2012, che, disciplinando nuovamente la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l’interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull’efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte Cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del 2009 e 170 del 2008).

13. Non induce, per altro, a diversa opinione l’osservazione che assume che l’interpretazione nel senso della natura innovativa della predetta disposizione condurrebbe all’irragionevole risultato della responsabilità solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione temporale dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimità costituzionale della precedente versione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2. Vale richiamare, al riguardo, i principi più volte ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e nel solco della costante giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto non contrastare, di per sè, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nei tempo, poichè ìi fluire dei tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte Cost. n. 254 del 2014 cit. e i precedenti ivi richiamati).

14. Dunque già è stata ritenuta non lesiva del canone di ragionevolezza la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, dettata dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2012, art. 1, comma 1, si applichi agii inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo.

15. In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza va cassata quanto al ricorso accolto e, per essere necessario un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata quanto al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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