Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20413 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21276/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

107, presso lo studio dell’avvocato LORENZO BORRE’, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3101/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO N APOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 3101/14/2015, depositata il 28 maggio 2015, notificata il 9 giugno 2015, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza 18 settembre 2014, n. 19668, resa da questa Corte a Sezioni Unite – che aveva cassato con rinvio la sentenza della medesima CTR n. 328/38710 che aveva solo parzialmente accolto l’appello principale proposto dal sig. C.G. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., avverso la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso iscrizione ipotecaria e prodromica cartella di pagamento, della quale aveva lamentato l’omessa o invalida notifica -accolse in toto l’appello proposto dal contribuente.

Avverso la pronuncia resa dal giudice di rinvio Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo l’agente della riscossione censura l’impugnata sentenza per “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 60” (recte D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), “art. 140 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducendo l’erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento in ragione del fatto che la notifica della cartella, risalente all’anno 2004, era avvenuta con le modalità previste dalla legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26) a quel tempo vigente, senza che potesse trovare quindi applicazione la sentenza della Corte Costituzionale 22 novembre 2012, n. 258, che, come è noto, ne dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’originario terzo comma nella parte in cui stabiliva che “la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anzichè “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non via sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario”.

Osserva al riguardo parte ricorrente che, essendo intervenuta la notifica nelle forme in cui era disciplinata dalla legge all’epoca vigente, non essendo stata impugnata la cartella nel termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ci si troverebbe di fronte ad un rapporto esaurito, ciò impedendo l’applicabilità nella fattispecie della pronuncia, pur certamente operante con effetto retroattivo, della Corte costituzionale.

Il motivo è inammissibile, secondo quanto da ultimo chiarito da Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155, ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, che ritiene ammissibile la deduzione della nullità della notifica di un atto alla stregua di intervenuta pronuncia d’illegittimità costituzionale pur in sede d’impugnazione dell’atto successivo (cfr., ad esempio, Cass. sez. 5, 4 dicembre 2013, n. 27154 e Cass. sez. 5, 20 maggio 2009, n. 11759, in tema di notifica a contribuente iscritto all’AIRE, avvenuta presso il domicilio fiscale dello stesso, prima della pronuncia della Corte Cost. 7 novembre 2007, n. 366; segnatamente, in caso di notifica di cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, come quello oggetto del presente giudizio, a seguito della citata Corte cost. n. 258/2012, Cass. sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25079, che chiarisce che è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, ivi incluso l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione).

D’altronde la stessa succitata Cass. sez. un. n. 19668/2014, dalla quale ha tratto origine il giudizio di rinvio deciso dalla sentenza in questa sede impugnata, nel cassare, in accoglimento del ricorso principale del contribuente, l’originaria pronuncia resa dalla CTR del Lazio in grado d’appello, aveva osservato che il giudice di merito “avrebbe dovuto accertare se fossero state rispettate le regole secondo le quali possa dirsi rituale una notifica eseguita ai sensi della richiamata norma processuale” (art. 140 c.p.c.) “e, in particolare, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 11 gennaio 2010, n. 3”, anch’essa evidentemente sopravvenuta alla notifica della cartella di pagamento impugnata dal contribuente con la successiva iscrizione ipotecaria, “se fosse stato prodotto in atti l’avviso di ricevimento comprovante l’effettiva ricezione della raccomandata informativa prevista dalla norma”.

Orbene, per quanto qui rileva, la sentenza in questa sede impugnata ha accertato l’omissione, da parte del messo notificatore, dell’affissione di avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario.

Inoltre, avendo il controricorrente eccepito la novità dell’allegazione per la prima volta da parte dell’agente della riscossione della circostanza relativa al fatto che il procedimento notificatorio si sarebbe completato con la restituzione al mittente della raccomandata informativa per compiuta giacenza, non essendovi cenno di detta circostanza fattuale nella sentenza impugnata, parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto indicare tempo e luogo della relativa deduzione nel giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12239; Cass. sez. 1, 11 gennaio 2007, n. 324).

Non avendolo fatto, anche sotto tale profilo il motivo di ricorso si palesa inammissibile.

Quanto sopra determina l’assorbimento per carenza d’interesse del secondo motivo, recante in epigrafe “violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” atteso che in ogni caso l’accertata, in via definitiva, nullità della cartella di pagamento rende comunque illegittima l’iscrizione ipotecaria che sulla stessa è fondata, ciò rendendo superflua ogni ulteriore considerazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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