Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20413 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9413/2010 proposto da:

L.S. (OMISSIS) per sè e quale procuratore della

madre L.I.S.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso MARCO GARDIN, rappresentati e

difesi dall’avvocato CAGGIANO Chiara, giusta procura ad litem n.

21/2010 del 29.3.2010 per atto Dott.ssa Anna Maria Maurizi

(Commissario Aggiunto Amministrativo, delegato alle funzioni

notarili presso l’Ambasciata d’Italia – Cancelleria Consolare a Il

Cairo, che viene allegata in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CERIGNOLA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 37, presso lo

studio dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati DE’ ROBERTIS Raffaele, DE’ ROBERTIS FRANCESCO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1159/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

29.9.09, depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Raffaele Dè Robertis che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – 1. E’ stata depositata in cancelleria il 2 dicembre 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari 24 novembre 2009; la quale in parziale riforma della sentenza 2 novembre 2005 del Tribunale di Foggia, ha condannato il comune di Cerignola al risarcimento del danno nella misura di Euro 141.256,10 in favore di I.S.G. e L.S. per l’avvenuta occupazione espropriativa avvenuta nell’anno 1997, di un terreno edificabile di loro proprietà (in catasto all’art. 14284, fg. 199, part. 21 e 25), – ha determinato l’indennità per l’occupazione temporanea dell’immobile dal 3 febbraio 1992 al 3 febbraio 1997 in Euro 64.136,15, osservando che entrambi gli indennizzi dopo le note decisioni 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale andavano calcolate con il criterio del valore venale del bene che nel febbraio 1997 era pari ad Euro 36,35 mq.

2. Il L. ha proposto ricorso per 3 motivi; con il primo dei quali deducendo numerosi difetti di motivazione addebitano alla sentenza impugnata di avere disatteso la c.t. che attribuiva al terreno un valore più elevato, senza indicarne le ragioni, ma richiamando non controllabili nozioni di comune esperienza, e rinviando a dati di comparazione di cui non era possibile verificare congruità ed esattezza. Con gli altri due, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., si dolgono che la Corte di appello abbia confermato la parziale compensazione delle spese del primo grado operata dal Tribunale semplicemente rinviando alla motivazione dei primi giudici che erroneamente avevano dichiarato la propria incompetenza sulla richiesta di determinazione dell’indennità di occupazione temporanea;ed avevano sostanzialmente gravato la parte vittoriosa del pagamento di una parte di dette spese.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5, ed essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato se sono condivise le considerazioni che seguono: secondo la giurisprudenza di legittimità “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle, in sentenza, attraverso una loro valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti, altresì, idoneamente, congruamente e logicamente motivata”.

E tanto ha fatto la sentenza impugnata che ha disatteso la valutazione del terreno prospettata dal c.t. perchè fondata su dati disomogenei, ricavati da prezzi in comune commercio di terreni inclusi in zone residenziali; laddove l’immobile L. ricade in zona destinata ad edilizia economica e popolare. E perciò erroneamente applicando il metodo c.d. sintetico-comparativo, incentrato, come è noto sulla ricognizione di prezzi storici e certi che, in ragione della loro rappresentatività, si porgono come idonei parametri di determinazione del valore da attribuire al bene oggetto della stima. E siffatta rappresentatività si configura solo quando i prezzi di confronto riguardino terreni forniti di caratteristiche, per lo meno, analoghe a quelle proprie dell’immobile da valutare, attengano esse sia alla disciplina urbanistica delle rispettive zone di appartenenza sia alla morfologia, nonchè ad ogni altra caratteristica dei beni considerati (giacitura, natura geologica, conformazione orografica, accessibilità, ecc.).

4. Per converso, la sentenza impugnata dopo avere disatteso la stima del c.t., si è attenuta al criterio suddetto, avendo tratto il valore del fondo espropriato “da valutazioni accolte per aree esattamente identiche in altri giudizi intercorsi tra il comune ed i signori L., relativamente a precedenti espropri di suoli ricadenti nello stesso PEEP”; ed ha specificamente indicato quale fonte del proprio convincimento la precedente decisione 652/2008 che ai suddetti terreni aveva attribuito nell’anno 1995 il valore venale di Euro 33,31 mq., in tal modo esaurendo l’obbligo di motivazione cui era tenuta in base al disposto dell’art. 132 cod. proc. civ.. Anche perchè la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che ciò che rileva ai fini della corretta applicazione del criterio sintetico- comparativo “non è la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell’area, che non costituisce un numero chiuso necessariamente coincidente con le perizie giudiziali e con i contratti di compravendita, bensì il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, e cioè l’accertamento che essi riguardino terreni muniti di caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti” (Cass. 19123/2009; Cass. 3175/2008;

6122/1990; 4583/1990).

5. D’altra parte non bastava al ricorrente censurare il solo risultato dell’accertamento compiuto al riguardo dalla sentenza impugnata in base a considerazioni del tutto generiche, dovendo lo stesso specificare le ragioni per le quali i dati di comparazione utilizzati dalla Corte di merito non erano rappresentativi, o comunque si discostavano dai prezzi di mercato degli immobili nella medesima zona; e soprattutto per il disposto dell’art. 115 cod. proc. civ., fornire a loro volta con riferimento all’epoca del decreto ablativo l’indicazione di altri atti relativi ad aree omogenee che ne documentassero il preteso valore più elevato: indicazione che invece i L. non hanno neppure prospettato.

6. La Corte di appello, infine, non ha condannato affatto i ricorrenti ai pagamento (in tutto o in parte) delle spese processuali, poste a carico del soccombente comune di Cerignola; ma in una valutazione globale dell’esisto della lite ha ritenuto di confermare la compensazione di 1/4 di quelle di primo grado (per il resto gravate, pur esse, sull’ente pubblico), statuita dal Tribunale; per cui deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale del tutto pacifico in tema di regolamento di spese processuali, che la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Mentre esula da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite.

Pertanto detto giudice non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione sia dell’uso di detto potere nell’ipotesi di soccombenza reciproca e/o in quella della sussistenza di giusti motivi, sia del mancato uso di tale facoltà: invece nel caso puntualmente giustificata dalla Corte di appello con la corretta declaratoria di inammissibilità della domanda di determinazione dell’indennità di occupazione temporanea del loro terreno erroneamente rivolta dai proprietari al Tribunale, incompetente per materia L. n. 865 del 1971, ex art. 20, comma 4 (Cass. 9098/2003; 11064/2001; 2868/1998, – 8607/1997, 9652/1994).

2. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, il controricorso e le memorie, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

La corte di appello, infatti ha specificamente indicato i dati di comparazione di cui si avvalsa per ricavare il valore venale dell’immobile espropriato; per cui per contestare il relativo accertamento il ricorrente doveva: a) o dimostrare la non rappresentatività degli elementi utilizzati dalla Corte medesima, b) ovvero indicare (e trascrivere) nel ricorso (e non solo nei gradi pregressi del giudizio) gli elementi di comparazione che riteneva omogenei e più probanti di quelli utilizzati dalla Corte di appello.

Per cui non avendo egli ottemperato nè all’uno nè all’altro degli oneri avanti indicati, il Collegio deve condividere la relazione nella parte in cui ha chiesto di confermare la sentenza impugnata che giustamente aveva disatteso i valori prospettati dal c.t.u., perchè “fondati su dati disomogenei, ricavati da prezzi in comune commercio di terreni inclusi in zone residenziali; laddove l’immobile L. ricade in zona destinata ad edilizia economica e popolare”; oltre ad incorrere negli ulteriori errori evidenziati dalla relazione e non smentiti dalle difese di L.S..

4. – Il ricorso va pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune di Cerignola in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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