Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20413 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20413 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14913-2017 R.G. proposto da:

APHRODITE

s.c.r.1., in liquidazione,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, Aldo Cecchetti, rappresentata e difesa„ giusta
procura in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Alessandro GIOVANNINI,
Luigi MURCIANO e Valerio CIONI, ed elettivamente domiciliata in
Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale del predetto
ultimo difensore;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

Data pubblicazione: 01/08/2018

- controricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del
Direttore pro tempore;

avverso la sentenza n. 1496/05/2016 della Commissione tributaria
regionale della LIGURIA, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Lucio

Luciorri.

Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di un a
cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di maggiori imposte ai
fini IVA per l’anno 2010 dovute a seguito di controllo automatizzato delle
dichiarazioni presentate dalla Aphrodite s.c. a r.1., ex artt. 36-bis d.P.R. n.
600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la sentenza in epigrafe
indicata la CTR della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata rigettava
l’appello proposto dalla predetta società contribuente avverso la
sfavorevole sentenza di primo grado.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Aphrodite s.c. a
r.l. con un unico motivo, cui replica con controricorso l’intimata Agenzia
delle entrate.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
Considerato che:

2

– intimata-

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della
sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione e falsa
applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre

costituzionalmente imposto (Costi., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art.
132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile
ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in
materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in
fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter
logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali
prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali
argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo
consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta

alligata et probata; l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo
convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere
giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza
di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del
1947, in cui la Corte precisò che

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