Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20412 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 29/07/2019), n.20412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11422-2018 proposto da:

R.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSARIO D’ORAZIO;

– ricorrente –

contro

CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA – CAREMAR S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI D’AMATO,

SALVATORE RAVENNA, CARLO GRISPO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/02/2018 r.g.n. 3628/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROSARIO D’ORAZIO;

udito l’Avvocato CARLO GRISPO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 92 del 1912, ex art. 1, commi 51-57 la Compagnia Regionale Marittima Caremar s.p.a. proponeva ricorso in opposizione avverso l’ordinanza n. 31/14 con la quale il giudice di prime cure aveva accolto lo domanda di reintegrazione del dipendente R.C. e condannato la società al pagamento dell’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.

Esponeva l’opponente, riproponendo le stesse eccezioni sollevate nella prima fase del giudizio, che la sentenza n. 6150/13 del Tribunale di Napoli che aveva disposto la nullità dei contratti a viaggio con la configurazione di un rapporto o tempo indeterminato, non aveva statuito la continuità nel rapporto di lavoro del R., che era stato iscritto nel Turno particolare dell’armatore opponente, talchè ai fini del suo imbarco egli avrebbe dovuto sottoscrivere un nuovo contratto di arruolamento; che non stipulandolo egli aveva assunto una condotta insubordinata, sanzionata con il licenziamento proporzionato alla condotta illegittimo del lavoratore e per tali motivi, in accoglimento della opposizione, la società chiedevo respingersi il ricorso del R..

Si costituiva l’opposto che chiedeva confermarsi lo ordinanza.

Con sentenza n. 7984/17 il Tribunale di Napoli accoglieva la opposizione revocando l’ordinanza.

Nei confronti di tale sentenza il R. proponeva reclamo sostenendo la assimilazione dello sbarco per avvicendamento, comunicato il 12.08.2016 ad un illegittimo licenziamento; concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro stabile e l’assoluta irrilevanza e/o nullità delle clausole contrattuali di riferimento (artt. 18, 23, 26, 83 e 90 CCNL), accertarsi e dichiararsi inesistente, nullo e/o inefficace e/o illegittimo il licenziamento intimato a seguito dello sbarco del 12.8.16 per avvicendamento, e per l’effetto ordinare al datore di lavoro la reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro con condanna al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino all’effettiva reintegra.

Si costituiva la Caremar resistendo al reclamo.

Con sentenza depositata il 15.2.18, la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo, ritenendo che la sentenza n. 6150/13, pur accertando un rapporto a tempo indeterminato tra le parti, non aveva riconosciuto al R. la CRL (continuità del rapporto di lavoro) sicchè lo sbarco per avvicendamento non costituiva un licenziamento ma piuttosto una fisiologica modalità attuativa del rapporto, sicchè il rifiuto all’imbarco (comunicato con lettera del 14.11.16 e ricevuta dal R. il 24.11.16) previsto per il giorno 23.11.16, costituiva una ipotesi di insubordinazione grave, legittimante il licenziamento.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R., affidato a sette motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la Caremar con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia nella sostanza l’omesso esame di un fatto storico decisivo e cioè che la proposta di imbarco (arruolamento) per il giorno 23.11.16 giunse al R. solo in data 24.11.16, sicchè non poteva neppure ipotizzarsi un licenziamento per insubordinazione.

Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Osserva infatti la Corte che se è vero, come già affermato (ex aliis) con sentt. n. 24672/16, n. Cass. n. 21230/15, che in tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità del rapporto di lavoro (CRL), che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicchè in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 c.nav. e come osservato dalla sentenza impugnata, deve rilevarsi che nella specie si discute se il dedotto rifiuto al proposto imbarco per il giorno 23.11.16, a seguito del pur legittimo sbarco per avvicendamento, costituisca legittima causa di recesso.

La risposta non può che essere negativa, considerando che la proposta di imbarco (in tesi Caremar del 14.11.16) per il 23.11.16 giunse, come evidenzia la stessa sentenza impugnata (pag.4), a conoscenza del R. il 24.11.16, sicchè le note distinzioni tra rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato e in regime di CRL (cfr. sentenze di questa Corte sopra citate) non rilevano, non sussistendo l’erroneamente accertata legittimità del licenziamento per insubordinazione (pag.9 sentenza).

Le deduzioni della controricorrente, sfornite di adeguata specificità (stante la mancata trascrizione delle dedotte missive e la generica indicazione cfr. doc. in atti), dirette a dimostrare l’inadempimento del R. a precedenti inviti all’imbarco risultano inammissibili e vanno pertanto disattese.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolazione delle spese di lite, ivi compreso il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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