Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20412 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 16/07/2021), n.20412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29508-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato GARATTI LUCIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGGI GIORGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2284/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA

SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

M.C., quale socio accomandante al 50% della Promotion Team s.a.s., impugnava dinanzi alla CTP di Brescia gli avvisi di accertamento notificatigli per mancata dichiarazione del reddito di partecipazione per gli anni 2004 e 2005 deducendo che nel 2002, a seguito della revoca della soda accomandataria dalla sua carica, trascorsi sei mesi senza la nomina di un nuovo socio accomandatario, la società si era estinta con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento emessi.

La CTP di Brescia accoglieva il ricorso ed a seguito di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR di Milano in data 5.5.2014 rigettava il gravame dell’Ufficio confermando la sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il contribuente in data 31.5.2019 proponeva istanza di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, e depositava documentazione attestante la domanda di definizione agevolata;

successivamente in data 15.11.2019 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza con la quale ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia pendente dando atto del pagamento di quanto previsto per la definizione della controversia.

rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

che, pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3; che ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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