Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20412 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3032-2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e

difesa per legge;

– ricorrente-

contro

L.L., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO D’ANGELO giusta procura speciale in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

Nonchè da:

S.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO D’ANGELO giusta procura speciale in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, L.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 200/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito l’Avvocato dello Stato ETTORE FIGLIOLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

I FATTI

Nel 2005, i dottori S.F. e L.L., laureati in medicina e chirurgia, esponendo di aver conseguito un diploma di specializzazione sulla base dell’ordinamento vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna alla corresponsione di una adeguata retribuzione, o al risarcimento dei danni corrispondenti alla mancata percezione della giusta remunerazione per il tempo di frequenza di scuole universitarie di specializzazione in medicina nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato Italiano dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, per ogni anno di frequenza dei corsi di specializzazione.

Il Tribunale di Roma nel 2007 respingeva la domanda in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla Presidenza del consiglio.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello dei professionisti e condannava la Presidenza, ritenendo che l’obbligazione dello Stato italiano si qualificasse come una obbligazione indennitaria ex lege, come tale prescrivibile in dieci anni con decorrenza dal 27.10.1999, ovvero dalla entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, e che ai fini della quantificazione del danno fosse utilizzabile come parametro la remunerazione stabilita dal legislatore nella predetta legge.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone tre motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 200/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 14 gennaio 2013, notificata il 26 novembre 2013, regolarmente depositata in copia notificata.

Resistono con controricorso i dottori S.F. e L.L.; lo S. propone anche un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2947 c.c., nonchè dell’art. 20 par. 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Contesta la correttezza e la conformità alle norme citate della decisione impugnata laddove ha ritenuto, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 9147 del 2009, che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie sia decennale, risolvendo in tal senso la questione della durata della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancata o ritardata attuazione di direttiva comunitaria, sull’assunto che l’azione proposta sia volta all’adempimento di una obbligazione ex lege di natura indennitaria riconducibile come tale all’area della responsabilità contrattuale.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata si è uniformata all’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicchè il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione” (Cass. n. 10813 del 2011).

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la sentenza impugnata ha affermato che la decorrenza del termine di prescrizione è legata alla data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 e non piuttosto, al più tardi, alla entrata in vigore della L. n. 257 del 1991, di recepimento della direttiva comunitaria.

Il motivo è infondato.

Anche in relazione al punto del dies a quo della prescrizione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 10813 e dalle altre sentenze gemelle del 2011, e poi costantemente seguito da questa corte, secondo il quale: “A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990 – 1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11”.

Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la corte d’appello ha ritenuto che il diritto alla adeguata remunerazione sorgesse in capo ai medici specializzati per il solo fatto di aver frequentato la scuola di specializzazione, esentando gli stessi dall’onere di provate di non aver svolto, nel medesimo periodo, una attività lavorativa esterna che fosse fonte di reddito.

Il motivo va rigettato, in quanto anche in relazione a questo profilo la Corte si è più volte pronunciata, ritenendo, in conformità ai principi generali, che l’onere di provare l’aliunde perceptum gravi su chi lo allega, ovvero sull’amministrazione convenuta: v. Cass. n. 1182 del 2012, secondo la quale “La mancata trasposizione da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni causati dal mancato adempimento. Ai fini della prova nel relativo giudizio, la circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in precedenza organizzate costituisce indizio presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie; nè, d’altra parte, i medici possono essere gravati della prova di non aver percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio, trattandosi di circostanze eventualmente rilevanti a titolo di “aliunde perceptum” – l’onere della cui prova va posto a carico del soggetto inadempiente”.

Il ricorso dell’amministrazione va quindi rigettato.

Il solo dottor S. propone un motivo di ricorso incidentale, lamentando che la corte d’appello, in violazione della normativa vigente in materia di corsi di specializzazione, abbia commisurato il risarcimento dovutogli in misura inferiore al dovuto, tenendo conto di soli tre anni di corso di specializzazione, sulla base di una attestazione da lui prodotta, senza considerare che la specializzazione da lui prescelta e regolarmente seguita fino al conseguimento del diploma era quella in chirurgia, di durata normativamente fissata in cinque anni dalla legge interna all’epoca vigente. Sostiene di aver adeguatamente documentato la frequentazione del corso per tutto il periodo di durata previsto dalla legge e il conseguimento, al termine di esso, del titolo di specializzazione, e che la durata legale del corso era elemento normativo della fattispecie che rientrava nel dovere di conoscenza del giudice, che non poteva essere ricondotto all’onere probatorio della parte.

Il ricorso incidentale del Dott. S. è fondato e va accolto.

Le sentenza impugnata deve essere cassata sul punto e la Corte può decidere nel merito, facendo uso dei poteri conferitile dall’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari altri accertamenti in fatto.

I dati di fatto sui quali fondare la decisione non emergono infatti soltanto dalla documentazione prodotta dallo S. nel corso del giudizio di merito, ma sono stati esaminati dalla corte d’appello e da essa trasfusi in sentenza, all’interno della quale si dà esatto conto della posizione dello S., salvo poi a giungere ad una conclusione non condivisibile sotto il profilo giuridico in relazione all’ampiezza del periodo sul quale parametrare il suo diritto all’indennizzo per mancata o ritardata attuazione delle direttive comunitarie.

Nella sentenza impugnata si dice infatti (pag. 9, sub b)): ” S.F. ha frequentato tra il (OMISSIS) il corso di specializzazione in chirurgia, conseguendo il diploma in data 16.7.1991, non ha provato la durata legale all’epoca del corso di specializzazione da lui frequentato, ma ha provato che tale durata non era inferiore a tre anni (vedi l’attestazione del prof. Vanni Beltrami del 15/3/1988)”.

Sulla base degli elementi che enuncia, la corte d’appello riconosce il diritto all’indennizzo in favore dello S., ma lo commisura ad una frequentazione del corso durata tre anni. Questa affermazione è contraddittoria rispetto agli stessi dati che la corte enuncia in motivazione, dai quali risulta una frequentazione del corso di specializzazione della durata di cinque anni, dal (OMISSIS), non fine a se stessa ma conclusasi positivamente con il rilascio del diploma finale al termine dei cinque anni, ovvero nel (OMISSIS). A ciò si aggiunga che, se è certamente onere del singolo specializzando indicare, ai fini della precisazione della sua stessa pretesa creditizia, che tipo di specializzazione abbia conseguito, la durata legale di essa all’epoca dei fatti è dato normativo che il giudice è tenuto a verificare autonomanente. Nel caso di specie, la L. n. 217 del 1978, vigente all’epoca dell’iscrizione dello S. alla scuola di specializzazione, riportava in allegato (Allegato D) l’elenco delle varie specializzazioni indicando la durata minima di esse, ed ivi, all’interno del primo gruppo, la specializzazione in chirurgia generale era riportata ed indicata come avente una durata minima di cinque anni.

A S.F. spetta quindi, in accoglimento del ricorso incidentale ed in riforma della impugnata sentenza, un indennizzo per la mancata tempestiva attuazione da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie 75/363 CEE e 82/76/CEE parametrato alla frequentazione del corso di specializzazione per anni cinque. La Presidenza del Consiglio dei Ministri va pertanto condannata a pagare allo S. l’importo di Euro 33.569,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Si conferma la sussistenza delle ragioni già enunciate dai giudici di merito quanto alla compensazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dai pagamento delle imposte c tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente ne è uscita soccombente. Essendo l’Amministrazione pubblica ricorrente esente dall’obbligo dì versamento del contributo unificato, tuttavia, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale di S.F., cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a S.F. la somma di Euro 33.569,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

liquida le spese del giudizio dì cassazione in complessivi Euro 4.000,00 in favore dei controricorrente di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Conferma la compensazione delle spese per i gradi di merito.

Dà atto della esenzione dell’Amministrazione dall’obbligo del versamento del contributo unificato e della insussistenza dei presupposti di legge per il suo raddoppio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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