Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20412 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20412 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13631=2017 R.G, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE. C.1. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e

di fesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,

alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

PLASTICA GAMBARDELLA

s.r.1.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, Felice Gambardella, rappresentata e difesa,
giusta procura a margine del controricorso, dagli avv. ti Oreste
C.ANTILLO e Guglielmo CANTILLO, ed elettivamente domiciliata in

Data pubblicazione: 01/08/2018

Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo Studio Legale e
Tributario Cantino;

controricorrente

avverso la sentenza n. 10837/09/2016 della Commissione tributaria

02/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2007, notificato in data
10/04/2014, con cui l’amministrazione finanziaria, contestato l’utilizzo da
parte della società contribuente di fatture per operazioni soggettivamente
inesistenti, provvedeva al recupero dell’IVA indebitamente detratta, con la
sentenza in epigrafe la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto
dalla predetta contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado
e annullava l’atto impositivo sostenendo la non applicabilità alla fattispecie
del raddoppio dei termini di accertamento per essere stata effettuata la
comunicazione della notitia criminis successivamente alla scadenza ordinaria
dei termini di accertamento.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle
entrate con un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
Considerato che:
1. Va previamente esaminata e rigettata, perché infondata, l’eccezione
di giudicato interno proposta dalla controricorrente sul rilievo che, in
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regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

relazione alla questione dell’operatività del raddoppio dei termini di
accertamento, l’Agenzia delle entrate con le controdeduzioni depositate in
secondo grado si era limitata ad eccepire l’inammissibilità del motivo di
appello proposto dalla società contribuente perché nuovo, quindi avanzata
in violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, ma «nulla [aveva] opposto

contribuente circa l’operatività dell’art. 8, comma 2, della Delega Fiscale
2014, L. 11 marzo 2014, n. 23 nonché dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 1015,
n. 128» (controricorso, pag. 5).
1.1. La palese infondatezza dell’eccezione — peraltro anche
inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente
trascurato di riprodurre le parti rilevanti delle controdeduzioni
dell’appellata Agenzia — discende dal duplice rilievo che costituisce poteredovere del giudice quello di individuare l’esatta disciplina applicabile al
caso concreto (ex mullis, Cass. n. 17068 del 2013; v. anche Cass. n. 8285
del 2018) e che quella dell’operatività del raddoppio dei termini di
accertamento faceva parte del giudizio d’appello in quanto questione posta
dalla stessa società appellante.
2. Venendo al merito del ricorso, la difesa erariale deduce, nell’unico
motivo dedotto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R.
n. 633 del 1972, in combinato disposto dagli artt. 37 del d.l. n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 e 2,
comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 e 1, comma 132 della legge n. 208 del
2015 — raddoppio termini di accertamento (Corte Cost. n. 247 del 2011;
Cass. n. 9322 del 2017, n. 26037 del 2016, n. 16728 del 2016 e n. 11171
del 2016), sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere che le predette
disposizioni comportassero l’obbligo di presentare la denunzia di reato
anteriormente alla scadenza dei termini di accertamento.

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l’Agenzia in ordine alla articolata ricostruzione normativa offerta dalla

3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «In tema di
accertamento tributario, i termini previsti dagli arti. 43 del d.P.R. n. 600
del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per VIVA, nella
versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di
seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di

di decadenza», come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella
sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di
accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte
dall’art. 1, commi da 130 a 132, della 1. n. 208 del 2015, attesa la
disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2
del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati»
(Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n. 26037 del 2016).
3.1. Nelle citate pronunce la Corte ha avuto cura di precisare: a) che
«non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo
termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di
reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del
funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice;
b) che tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di
estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta
archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione
penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la
formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una
sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche
in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e
processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n.
16728/16, cit.); c) che su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di
modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per
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denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini

l’accertamento (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonché
d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento
relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31
dicembre 2016 siano stati già notificati — come nel caso in esame, in cui
l’atto impositivo risulta notificato in data 08/01/2014 — si applica la

modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente
salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in
vigore del predetto decreto.
3.2. Pertanto, con riferimento ad avvisi di accertamenti emessi e
notificati nell’anno 2014 (nella specie il 10/04/2014, circostanza pacifica),
è del tutto indifferente la data in cui viene effettuata la comunicazione di
notizia di reato, e persino l’omissione di quella comunicazione, perché
quello che invece assume rilevanza ai predetti fini è la circostanza che le
violazioni tributarie accertate integrino fatti anche penalmente rilevanti;
circostanza sub specie sussistente e, comunque, non contestata,
4. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata
con rinvio alla competente CFR per l’esame delle questioni rimaste
assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di
Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato

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