Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20411 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 29/07/2019), n.20411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24654-2016 proposto da:

UNIVERSITA’ POLITECNICA MARCHE, in persona del Rettore pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.U., L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato EMILIA ROSA

FARAGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato IRENE CIANI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 150/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/02/2016 R.G.N. 661/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 150 in data 5.2.2016 la Corte di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale del medesimo luogo, ha accolto la domanda degli attuali controricorrenti – medici che hanno frequentato corsi di specializzazione in medicina nel periodo 19851988 – proposta per il riconoscimento dell’adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie (nella specie, direttiva 76/1982/CE) ed ha condannato l’ateneo (ente convenuto in giudizio contestualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) al pagamento delle relative somme differenziali;

2. avverso tale sentenza l’Università ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria;

3. gli originari ricorrenti hanno resistito con tempestivo controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. l’Università, nel denunciare plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, deduce il difetto di legittimazione passiva dell’ateneo (avendo preteso, i medici, l’adempimento di un obbligo che dichiaratamente non gravava sull’ente stesso) ed assume, nel merito, l’insussistenza del diritto all’adeguamento della borsa di studio, avendo, la Corte distrettuale, errato nel commisurare le somme pretese all’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991 e nel riconoscere interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e non dalla messa in mora;

2. con ricorso incidentale, i medici denunciano anche essi violazione di plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, avendo la Corte distrettuale errato nel dichiarare “carenti di interesse” all’appello proposto in via incidentale ed avente ad oggetto la legittimazione passiva e la solidarietà passiva dei Ministeri evocati nell’obbligazione remuneratoria;

3. il primo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva dell’Università, è fondato;

4. invero, in tema di titolarità dei rapporti con i medici specializzandi, le Sezioni Unite di questa Corte (nn. 9147 e 6316 del 2009 e 8486 del 2011), successivamente confermate dalle Sezioni semplici (Cass. n. 17682 del 2011 e, da ultimo, sentenza n. 18710 del 2016) hanno statuito che “in tema di borse di studio per i medici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e finanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell’Economia, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale dell’Università degli Studi che ne provvede alla mera corresponsione materiale, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia”;

5. il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, concernenti il criterio di liquidazione del danno e il dies a quo degli interessi, sono assorbiti;

6. il ricorso incidentale non merita accoglimento in quanto costituisce principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea, quello secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi della azione giudiziale diretta a far valere (alla stregua dell’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 9147 del 2009) l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo ex lege di trasposizione legislativa di direttive comunitarie (nella specie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE) non autoesecutive, compete esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale articolazione dell’apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (cfr. fra molte: Cass. S.U. n. 30649 del 2018; Cass.n. 8292 del 2015; Cass. n. 10613 del 2015; Cass. n. 16104 del 2013);

7. la mancata tempestiva eccezione e contestuale indicazione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, dell’organo legittimato (ossia della Presidenza del Consiglio dei Ministri), impedisce, a fronte del consolidato orientamento innanzi citato, di condannare i Ministeri evocati in giudizio, unici soggetti chiamati in giudizio, pur non compromettendo, tale pronuncia in rito, l’eventuale successiva instaurazione di un giudizio nei confronti dell’organo legittimato a rappresentare lo Stato italiano;

8. in conclusione, il primo motivo del ricorso principale va accolto, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con declaratoria di improponibilità della domanda originaria nei confronti dell’Università;

9. le spese di lite dell’intero procedimento sono compensate tra le parti in considerazione della complessità e dell’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale in materia;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e rigettato il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara improponibile, nei confronti dell’Università, la domanda proposta dai medici con il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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