Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20411 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16188/2017 proposto da:

P.C., rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA MURGO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Fabiola De Ronzo, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Caterina Murgo, difensore della ricorrente che previo

deposito di cartoline di ricevimento, ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 12 aprile 2017, respingeva l’opposizione proposta dall’avvocato P.C. contro il provvedimento che le aveva liquidato il compenso (Euro 1.104), per l’attività difensiva svolta in favore di un imputato ammesso al patrocinio a favore dello Stato. Secondo il Tribunale, il provvedimento impugnato non era censurabile in quanto conforme al protocollo (siglato il 18 dicembre 2014 tra il Tribunale di Bologna e l’ordine degli avvocati di Bologna) per la liquidazione degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e in particolare al punto 6 di tale protocollo, relativo ai processi dibattimentali con istruttoria semplice, emergendo la non complessità della vicenda dalla motivazione della sentenza; inoltre, correttamente era stata esclusa la maggiorazione per la presenza di parte civile, perchè detta maggiorazione si applica nell’ipotesi in cui il difensore si trovi a dovere contrastare un difensore di parte civile, ipotesi non ricorrente nel caso in esame in cui lo stesso imputato rivestiva anche il ruolo di parte civile; l’accoglimento dell’opposizione – osservava infine il Tribunale – avrebbe conflitto con la finalità del protocollo di previsione “standardizzata” del quantum da liquidare, soggetta a rivisitazione soltanto qualora la parte istante evidenzi specifiche circostanze che impongono la relativa deroga.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione P.C.. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza n. 20759/2018 questa Corte, ritenuto che non ricorressero le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione seconda ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta “violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 12” in relazione ai seguenti profili:

– l’ordinanza impugnata violerebbe la normativa che regola la liquidazione degli onorari spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato avendo il Tribunale illegittimamente applicato il protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (siglato il 18 dicembre 2014 tra il Tribunale di Bologna e l’ordine degli avvocati di Bologna), protocollo non esaustivo “di tutto quanto possa accadere nell’ambito di un procedimento penale” (in particolare non prevede l’ipotesi in cui il difensore assista un soggetto che rivesta sia la qualità di imputato che di parte civile e neppure la possibilità di ottenere un aumento ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 1);

– il protocollo non sarebbe stato correttamente applicato;

– la liquidazione di Euro 1.104, confermata dal Tribunale, si pone “al di sotto della soglia massima di diminuzione prevista dal D.M. n. 55 del 2014, art. 12”.

Il motivo non può essere accolto. La posizione della ricorrente, anzitutto, è contraddittoria laddove prima lamenta che il Tribunale abbia applicato il protocollo (pp. 2-6 del ricorso), poi contesta che l’applicazione del protocollo avrebbe portato al riconoscimento di un compenso maggiore (p. 6 del ricorso), invocandone quindi l’applicazione.

In ogni caso il Tribunale non ha asserito il potere derogatorio del protocollo rispetto a quanto normativamente prescritto (al riguardo v. il precedente invocato dalla ricorrente, Cass. 2527/2012), ma ha invece affermato che “la liquidazione del compenso è stata effettuata secondo i parametri introdotti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55/2014 e dal menzionato protocollo” (p. 1 del provvedimento impugnato).

Circa le doglianze relative al mancato riconoscimento della maggiorazione per la presenza della parte civile e di quella concernente l’importanza e la complessità del procedimento, il Tribunale ha escluso la prima perchè era lo stesso assistito dalla ricorrente ad essere, oltre che imputato, parte civile e la seconda a causa dell’accertata – accertamento spettante al giudice di merito “non particolare complessità della vicenda” e dell’istruttoria svolta.

Quanto all’ultimo profilo denunciato (la violazione dei minimi tariffari), si tratta di profilo generico nella sua esposizione, che per di più non viene esaminato dall’ordinanza impugnata e che la ricorrente non precisa con quali modalità fosse da lei eventualmente stato sollevato nel giudizio di opposizione.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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