Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20411 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18679 – 2012 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PALLADINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MANZIONE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76,

presso lo studio dell’avvocato FAUSTO TARSITANO, rappresentata e

difesa dagli avvocati EVA MASCHIETTO, KATJA BESSEGHINI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 7/05/2012 R.G.N. 72/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 22 maggio 2012 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che rigettava la domanda proposta da B.L. nei confronti della WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. (già Ipsoa Editore s.r.l.) volta al conseguimento delle indennità e competenze di fine rapporto inerenti all’attività di svolta dal giugno 1995 al gennaio 1997 che la Corte confermava essere riconducibile alla qualifica di procacciatore di affari e non a quella di agente di commercio avendo escluso i caratteri della continuità e stabilità nella promozione della conclusione di contratti per conto del preponente. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta in esito all’esame della prova documentale (contratto del 27 giugno 1995, della missiva indirizzata dalla ricorrente alla Indicitalia s.r.l. il 5 gennaio 1996) e testimoniale, inammissibili le tardive deduzioni solo in appello sul contratto di comodato del 29 giugno 1995 – non decisivo in mancanza di ulteriori riscontri – ed irrilevante il contratto di deposito del 6 novembre 1996, che qualificava come agenzia il rapporto, sul rilievo di una conciliabilità dell’affidamento in deposito con il procacciamento di affari. Quanto alle domande di differenze sulle provvigioni ex art. 1748 c.c., comma 3, (per Euro 4.114,68) la Corte ha rilevato che il trattamento provvigionale nella misura del 30% era subordinato alla conclusione di nuovi contratti e non al mero rinnovo di contratti promossi da altri procacciatori e che non era stata offerta la prova (tali non erano i report di visita presso i clienti) che successivamente allo scioglimento del rapporto erano stati conclusi contratti le cui proposte erano pervenute al preponente prima dello scioglimento ovvero che fossero riconducibili ad attività svolte dal procacciatore.

che avverso tale sentenza B.L. ha proposto ricorso affidato due motivi, al quale ha opposto difese la Wolters Kluwer Italia s.r.l. con controricorso ed ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

Che con le censure, da esaminare congiuntamente, è denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione oltre che l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Che ritiene il Collegio si debbano dichiarare inammissibili i motivi di ricorso che pretendono da questa Corte un diverso esame delle emergenze istruttorie e la valorizzazione di elementi di prova che, sebbene non riportati nella motivazione della sentenza, non rivestono quel carattere di decisività che la norma, pur nella formulazione ratione temporis applicabile (antecedente le modifiche introdotte con la Legge 2012) comunque richiedeva. Ed infatti, in tema di ricorso per cassazione, il riferimento – contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, applicabile “ratione temporis”) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (cfr. tra le tante Cass. 20/08/2015 n. 17037, Cass. 08/10/2014 n. 21152).

Che la censura contenuta nel primo dei due motivi si risolve nella richiesta di un diverso e più favorevole apprezzamento di due documenti (il contratto di deposito ed il contratto di comodato) che sono stati presi in esame dalla Corte di appello e rispetto ai quali non è denunciato alcun difetto specifico di interpretazione del loro contenuto chiedendosene piuttosto un diverso apprezzamento con riguardo alla qualificazione del rapporto. Quanto alla denunciata omessa considerazione da parte della Corte di appello dell’avvenuto versamento di contributi all’ENASARCO si tratta di circostanza che calata nel complesso probatorio esaminato dalla Corte di merito è priva di decisività. Va qui ribadito che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo mentre il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni. Mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. 2.2.2016 n. 1974, 01/02/2016 n. 1856, 28/08/2013 n. 19828, 24/06/2005n. 13629).

In tale contesto la Corte territoriale, con motivazione coerente e logica che prende in esame tutte le circostanze dedotte in giudizio, ha dato evidente prevalenza al concreto atteggiarsi del rapporto senza trascurare di porlo in correlazione con la documentazione acquisita ed ha, all’evidenza, ritenuto implicitamente irrilevante – con valutazione di merito in questa sede non censurabile – il dedotto versamento per un periodo di contributi all’ente di previdenza degli agenti.

Che conclusivamente per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese poste a carico della soccombente sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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