Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20411 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28317-2013 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è rappresentata e difesa per legge;

– ricorrente –

contro

D.L.G., V.S.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

EMILIO RINALDI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3905/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito l’Avvocato dello Stato FABRIZIO FEDELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

I dottori V.S.D. e D.L.G., laureati in medicina e chirurgia, esponendo di aver conseguito un diploma di specializzazione sulla base dell’ordinamento vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna alla corresponsione di una adeguata retribuzione, o al risarcimento dei danni corrispondenti alla mancata percezione della giusta remunerazione per il tempo di frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato Italiano dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, per ogni anno di frequenza dei corsi di specializzazione.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda in accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale del diritto sollevata dalla convenuta.

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dei professionisti.

Il ricorso per cassazione proposto dai medici veniva accolto da questa Corte, che con sentenza n. 5331 del 2013 cassava la sentenza impugnata riconducendo la responsabilità dello Stato italiano nell’ambito della responsabilità contrattuale, ed affermando la durata decennale della prescrizione da applicarsi al rapporto tra le parti, e rimetteva la causa alla corte d’appello affinchè questa esaminasse nel merito le domande.

Il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza n. 3905/13 del 5 luglio 2013 con la quale la Corte d’Appello di Roma condannava lo Stato italiano al pagamento in favore di V.S.D. e di D.L.G. della somma di Euro 6.713,94 per ciascun anno di durata della specializzazione, oltre agli interessi legali dalla domanda.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone due motivi di ricorso per cassazione avvero la predetta sentenza.

Resistono con controricorso i due professionisti.

Diritto

DIRITTI

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sollevando la questione della carenza di legittimazione ad agire dei resistenti, per non essere i corsi di specializzazione da essi rispettivamente frequentati ricompresi nell’elenco allegato alle direttive comunitarie il cui mancato recepimento si è fatto valere dinanzi al giudice italiano come causa di risarcimento del danno e per aver avuto essi una durata di tre anni, inferiore alla durata minima quadriennale prevista dalle direttive europee.

Sostiene che il non risultare i corsi frequentati dai controricorrenti inseriti negli elenchi integri la mancanza di una delle condizioni dell’azione, ovvero di uno di quegli elementi la cui mancanza non permette di arrivare ad una pronuncia sul merito, sempre rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Con il secondo motivo di ricorso, la Presidenza impugna la sentenza di merito per violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la stessa riconosciuto ai professionisti il diritto all’indennizzo in mancanza di una adeguata dimostrazione della titolarità dei requisiti per far valere il diritto in giudizio.

I controricorrenti deducono che entrambi i motivi siano inammissibili perchè prospettano una nuova questione di diritto che postula indagini ed accertamenti in fatto sulla sussistenza o meno dei requisiti che non hanno formato oggetto del giudizio di appello.

Sostengono poi che esse pongono una questione di effettiva titolarità del diritto fatto valere ovvero di effettiva fondatezza della domanda, e non di legittimatio ad causam.

Le due questioni possono essere trattate congiuntamente in quanto connesse.

Esse appaiono entrambe inammissibili.

La questione relativa all’inserimento o meno della specializzazione conseguita negli elenchi allegati alla direttiva comunitaria è innanzitutto preclusa dalla intervenuta formazione del giudicato interno sul punto in quanto, come riportato nella sentenza impugnata, il Tribunale di Roma respingeva la domanda degli attori in quanto prescritta, pur avendo preliminarmente accertato che gli stessi avessero partecipato ad un corso di specializzazione inserito tra quelli comuni agli Stati membri e la questione non risulta fosse stata fatta oggetto dell’originario appello.

Vi è da aggiungere che, per quanto concerne i profili attinenti alla eventuale mancanza dei requisiti, genericamente dedotti all’interno del secondo motivo di ricorso, si tratta di questioni mai sollevate in precedenza che, quand’anche riconducibili a condizioni dell’azione, necessitando di accertamenti in fatto, benchè questioni di diritto, non potrebbero essere prese in considerazione per la prima volta in questa sede. In particolare, l’accertamento che le specializzazioni conseguite non rientrassero negli elenchi di specializzazioni comuni, previsti dagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE è accertamento in fatto.

A ciò si aggiunga che, quand’anche la durata del corso di specializzazione frequentato fosse inferiore alla durata quadriennale prevista a livello comunitario, questa Corte ha più volte affermato che l’impossibilità di frequentare una scuola di specializzazione organizzata in conformità alle prescrizioni della direttiva è una delle conseguenze dell’inadempimento del legislatore italiano ai suoi obblighi di dare tempestiva attuazione alla normativa comunitaria, che non può andare a discapito dello specializzando (tra le tante, Cass. n. 23296 del 2011, Cass. n. 10611 del 2015).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente ne è uscita soccombente. Essendo l’Amministrazione pubblica ricorrente esente dall’obbligo di versamento del contributo unificato, tuttavia, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Liquida le spese in complessivi Euro 3.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della esenzione dell’Amministrazione dall’obbligo del versamento del contributo unificato e della insussistenza dei presupposti di legge per il suo raddoppio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA