Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20411 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25785/2009 proposto da:

ITTICA TRAMEACQUE DI BATTIGELLI LUCILLA E C. SAS (OMISSIS) in

persona della socia accomandataria e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso lo

studio dell’avvocato ANSELMO Antonella, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

EUROGEN SPA, ENEL SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1704/2009 del Tribunale Regionale delle Acque

Pubbliche di VENEZIA dell’1.10.09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 17 gennaio 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: – “1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Venezia del 12 ottobre 2009 che ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del Tribunale ordinario sulla domanda con cui la s.a.s. Ittica trame acque titolare di una derivazione di acque pubbliche dal fiume (OMISSIS) aveva dedotto che l’ENEL ed una delle società collegate – la s.p.a. Eurogen – non avevano osservato le obbligazioni assunte per la gestione dell’impianto per la produzione di energia elettrica e non le avevano garantito una sufficiente erogazione dal suo impianto provocandole ingenti danni;di cui aveva chiesto il risarcimento.

2. La soc. Ittica ha proposto regolamento di competenza chiedendo con due motivi che fosse dichiarata quella del Tribunale regionale delle acque sia perchè la declaratoria di incompetenza era stata pronunciata di ufficio ben oltre l’udienza di cui all’art. 38 cod. proc. civ., sia perchè l’oggetto della controversia era collegato al buon regime delle acque: perciò rientrando nella competenza del Tribunale regionale.

3. Il ricorso da esaminare in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, può essere essere accolto in relazione al secondo motivo se sono condivise le considerazioni che seguono.

La sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri di riparto enunciati dalla Suprema Corte in merito alla discriminazione tra la competenza dell’autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche: devolute alla cognizione del giudice specializzato ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. c, tutte le volte in cui – pur se siano insorte tra privati e coinvolgano rapporti contrattuali aventi ad oggetto la regolazione dei rispettivi godimenti – demandano al giudice, in via principale, l’accertamento dell’esistenza ed estensione di diritti di utenza, alla stregua della disciplina pubblicistica del regime delle acque pubbliche e degli atti amministrativi ad esso attinenti. Rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari: dell’autorità giudiziaria le controversie tra privati che – pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica – non investano la legittimità o la portata di quest’ultima e non tocchino, quindi, l’interesse della pubblica amministrazione, ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonchè gli obblighi reciproci che ne derivano, senza richiedere valutazioni ed apprezzamenti tecnici (Cass. 368/2007) di modo che non sia necessaria un’indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l’attitudine ad incidere, modificandoli, su rapporti preesistenti tra le parti (Cass. 9026/2009; 19624/2005; 4591/2001; 14906/2000; 10785/1999).

4. Nel caso, lo stesso Tribunale ha riferito che la società ricorrente, titolare di una derivazione di acque pubbliche dal fiume (OMISSIS) non lamenta affatto inadempimenti o comportamenti scorretti da parte dell’ENEL e/o della soc. Eurogen nell’uso delle acque nei rapporti interni con essa Ittica, bensì addebita loro l’esercizio dell’impianto elettrico e di quello di derivazione in contrasto il titolo concessorio ad essi attribuito; nonchè del disciplinare stipulato con atto dell’11 marzo 1935 che loro imponeva l’osservanza “di tutte le prescrizioni che in progresso di tempo fossero emanate dalle autorità competenti nei riguardi della piscicoltura, del buon regime delle acque e della pulizia delle acque pubbliche”. Laddove la società convenuta assume che proprio il disciplinare suddetto le aveva attribuito almeno fino alla L. n. 79 del 1999, il diritto di derivare tutta la portata del fiume. E che l’acqua erogata dal proprio impianto dipendeva necessariamente dal livello del fiume, nonchè dal conseguente flusso di ingresso dell’acqua. Sicchè la controversia verte anzitutto su questioni di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza, riguardando in particolar modo il contenuto e la portata dei predetti atti con cui la P.A. ha concesso all’ENEL ed all’Eurogen la facoltà di derivare c.d. utilizzare le acque pubbliche del fiume; e quindi richiede anzitutto un’indagine sul contenuto e sui limiti della relativa concessione per stabilirne modalità, oneri e limiti del diritto di utenza: perciò rientrando nella competenza del Tribunale regionale delle Acque pubbliche.

2. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi presentati dal resistente, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. – Va dichiarata la competenza del Tribunale reg. acque pubbliche presso la Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale reg. acque pubbliche presso la Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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