Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20411 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20411 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11587-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
l/terrore pro tempore,

rappicsentata

e di fa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro
FAUCCI Maria Teresa e POLINI Paolo, rappresentati e difesi dall’avv.
Philip LAROMA JEZZI, presso il cui studio legale, sito in Firenze, alla via
Maggio, n. 7, sono elettivamente domiciliati;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 1918/16/2016 della Commissione tributaria
regionale della TOSCANA, depositata il 02/11/2016;

Data pubblicazione: 01/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere ‘,tido LUCIOTTI.
Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di quattro avvisi di
accertamento c.d. “redditometrico”, con cui l’Agenzia delle entrate aveva

2007 nei confronti dei coniugi Faucci e Polini, la CTR dichiarava
inammissibile per tardività il ricorso originariamente proposto dal Polini
con riferimento al solo anno di imposta 2007 e accoglieva nel resto
l’appello proposto dai predetti contribuenti avverso la sfavorevole
sentenza di primo grado, sostenendo che «Nel caso in esame questa
Commissione ritiene raggiunta ed ampiamente documentata la prova della
mancanza di redditi propri e dell’utilizzo di somme messe a disposizione
da parte di un soggetto terzo e dunque correttamente integrata la prova
del contrario ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/73».
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle
entrate con due motivi, cui gli intimati replicano con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito
del quale le controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.
380-bis, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità
della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione e falsa
applicazione degli artt. 132, comma secondo, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n.
546 del 1992.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
2

accertato un maggior reddito ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e

3. Costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il
principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della
sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo
di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè
dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo

1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i
motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni
e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire
su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali
argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo
consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta

alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del
suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di
carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella
giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni
unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che

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