Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20410 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 29/07/2019), n.20410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24153-2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS), MINISTERO

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona dei

Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

A.M.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 5 int. 7, presso lo studio dell’avvocato

DANIELA GIAMPORTONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ROSARIO

DELL’OGLIO, GIORGIO GANCI;

– controricorrenti –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO senza numero di RG proposto da:

AG.CA., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GAETANO DONIZETTI 5 int. 7, presso lo studio dell’avvocato

DANIELA GIAMPORTONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ROSARIO

DELL’OGLIO, GIORGIO GANCI;

– ricorrenti successivi –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 516/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/03/2016 R.G.N. 1605/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 516 in data 18.3.2016 la Corte di Palermo, in sede di rinvio con riguardo alla pronuncia di questa Corte n. 17454 del 17.7.2013, ha – per quel che interessa – respinto la domanda degli attuali ricorrenti in via incidentale – medici iscritti a corsi di Specializzazione in medicina in data precedente il 31.12.1982 proposta per il riconoscimento dell’adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie (nella specie, direttiva 76/1982/CE) ed ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento dell’adeguata retribuzione, parametrata a favore degli attuali controricorrenti – medici iscritti a corsi di Specializzazione in medicina in data successiva al 31.12.1982 ma con parziale frequenza anche dopo l’anno accademico 1991-1992 – facendo riferimento alla L. n. 370 del 1999, art. 11 per gli anni precedenti all’anno accademico 1991-1992 e alla remunerazione prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991 per gli anni successivi;

2. avverso tale sentenza Ag.Ca. e gli altri litisconsorti di cui in epigrafe (medici iscritti a corsi di Specializzazione in medicina in data precedente il 31.12.1982) hanno proposto ricorso affidato a due motivi;

3. hanno proposto autonomo ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca affidato a due motivi, cui resistono i controricorrenti di cui in epigrafe (medici iscritti a corsi di Specializzazione in medicina in data successiva al 31.12.1982 ma con parziale frequenza anche dopo l’anno accademico 1991-1992);

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. gli otto medici ricorrenti (tutti iscritti a corsi di Specializzazione negli anni accademici 1981-1982 o 1982-1983), nel denunciare plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, deducono, con i due motivi di ricorso, la sussistenza del diritto all’adeguamento della borsa di studio avendo, la Corte distrettuale errato nel considerare unicamente l’anno di iscrizione al corso trascurando che la frequentazione si è protratta successivamente al dicembre 1982;

2. con autonomo ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca affidato a due motivi, denunciano, con i due motivi di ricorso, anche essi violazione di plurime disposizioni di legge e di direttive comunitarie, avendo la Corte distrettuale errato nel parametrare l’adeguata remunerazione dei medici che hanno frequentato corsi di Specializzazione successivamente al 1991 (seppur iscritti in anni accademici precedenti) agli importi previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991;

3. il ricorso dei medici è fondato per quanto di ragione, intendendo, il Collegio, dare continuità all’orientamento espresso recentemente, per casi simili, da Cass. n. 5509 del 2019 (nonchè dalla Corte di Giustizia Europea, sentenza 24.1.2018, nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16);

4. come noto, la Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE; la prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”; l’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26.1.1982; l’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva

75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”; l’art. 1, comma 3, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata rimunerazione”; la direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”;

5. pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982; (b) gli stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;

6. ne consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 24.1.2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso); la medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva;

7. la Corte di giustizia ha dunque distinto tre categorie di specializzandi: 1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione; 2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 10 gennaio 1983; 3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 10 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso (Cass., sez. 3, ord. n. 13761 del 2018; Cass. ord. n. 13762 del 2018; Cass. ord. n. 13763 del 2018);

8. ciò è coerente, invero, con la correlazione tra compenso e organizzazione nonchè frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella e dalla direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia), nonchè con il generalissimo principio di ultrattività della previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi (ed è opportuno precisare che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale di questa Corte siano stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo è stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro – cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia – sicchè il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazionale, anche nel corpo della motivazione del provvedimento in parola, è univocamente concludente in tal senso);

9. il frazionamento dell’ammontare risarcitorio spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione, cioè per l’anno accademico 1982-1983 avrà luogo soltanto per il caso in cui, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983, mentre l’indennizzo stesso, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente laddove si accerti che l’uno e l’altra si siano svolte integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983; in altri termini, la ragione giustificativa dell’applicazione del frazionamento del risarcimento per l’anno accademico 1982-1983 solo se l’effettivo svolgimento del corso in parte si sia situato prima del 10.1.1983 si ravvisa nella necessaria applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia, la quale, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10.1.1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l’obbligo da esse scaturente fino dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’art. 16 della direttiva stessa;

10. l’obbligo di apprestare le misure necessarie per conformarsi, secondo la CGE gravava in tal modo sugli Stati membri dal 29 gennaio 1982, ma il suo risultato, cioè la situazione di conformazione, doveva al più tardi realizzarsi dal 1 gennaio 1983; con riferimento ai corsi di specializzazione correlati all’anno accademico 1982-1983, qualora essi, secondo l’ordinamento dell’università in concreto fossero iniziati prima del 10.1.1983, la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato, cioè, alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; il risarcimento spetterà dunque solo per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 perchè l’inadempimento statuale si è verificato solo da quella data.

12. ne deriva che l’importo annuo riconoscibile a titolo risarcitorio secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte andrà riconosciuto solo proporzionalmente alla durata del corso situatasi dal 1 gennaio 1983; nei casi in cui, invece, la durata del primo anno (espressione che non vuol dire anno solare) del corso sia iniziata a partire o dopo quella data, l’importo competerà al contrario per intero, perchè tutta la relativa durata si è svolta quando lo Stato era inadempiente; la Corte di appello in sede di rinvio valuterà le risultanze istruttorie facendo applicazione di tale principio;

13. il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fondato dovendosi applicare il principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui i medici c.d. “a cavallo” del 1991, che hanno iniziato il corso di Specializzazione in un anno accademico anteriore e l’avevano terminato in un anno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, non hanno diritto a vedere regolata la loro posizione alla stregua della disciplina di detto D.Lgs. nemmeno per gli anni di corso collocantisi dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. nn. 1917 e 5533 del 2012, e da ultimo, ex multis, Cass. (ord.) nn. 6029 e 6469 del 2015, Cass., ord., n. 2591 del 2016);

13. invero, la posizione degli specializzandi rimasti esclusi dal D.Lgs. n. 257 del 1991 in alcun modo può essere assimilata a quella degli Specializzandi da esso contemplati, per l’assorbente ragione che detto D.Lgs. non solo operava esclusivamente in relazione a situazioni future, cioè per coloro che avessero iniziato il corso di specializzazione nell’anno accademico 1991-1992, e non in relazione a situazioni ormai verificatesi, ma, soprattutto, riguardava soggetti che frequentavano corsi oramai organizzati in conformità a quanto imposto dalla normativa comunitaria, là dove, invece, i corsi frequentati o iniziati anteriormente all’entrata in vigore della disciplina del D.Lgs. erano organizzati secondo il sistema previgente, non conforme al diritto comunitario (il che ha integrato la situazione di inadempienza statuale);

13. si deve escludere che applicare il trattamento di cui alla L. n. 370 del 1999 rispetto al trattamento di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 possa rappresentare un criterio meno favorevole rispetto a casi analoghi, posto che la situazione degli Specializzandi che seguirono i corsi cui non era applicabile il D.Lgs. n. 257 del 1991 non era affatto analoga a quella degli Specializzandi che li seguirono.

14. inoltre, l’ancoraggio del risarcimento dovuto alle somme indicate dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 appare giustificato anche alla luce della lettura che di tale norma ebbe a dare il Giudice delle Leggi nella Ordinanza n. 269 del 2005, allorchè, investito della questione di legittimità costituzionale della norma, ebbe ad osservare che “che la L. n. 370 del 1999, art. 11 attuativo dei giudicati, regola però esclusivamente i benefici economici spettanti ai medici ammessi presso le scuole di specializzazione in medicina negli anni 1983-1991”;

15. in ordine agli accessori, posto che, per effetto della L. n. 370 del 1999, l’aestimatio dell’obbligo risarcitorio da parte del legislatore italiano si risolse in una attività di vera e propria autoliquidazione del danno derivante dal suo inadempimento, dal momento dell’entrata in vigore della legge si evidenziò una monetizzazione del danno derivante dall’inadempimento di quell’obbligo e si trattò di una monetizzazione correlata ad un inadempimento ormai definitivo di esso;

16. la Corte distrettuale, in sede di rinvio, dovrà, pertanto, considerare che tale monetizzazione, dal momento dell’entrata in vigore della legge, ha determinato la sostituzione all’obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore qual era stata quella dello Stato fino a quel momento, in mancanza di determinazione del suo ammontare, di un’obbligazione avente natura di debito di valuta, cioè avente ad oggetto diretto una somma di danaro, liquida, ma non esigibile, con conseguente assoggettamento al regime dell’art. 1219 c.c. e necessità, per la produzione degli interessi e del diritto alla consecuzione del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, di un atto di messa in mora (o, in mancanza, della notificazione della domanda giudiziale. Cfr. Cass. Sez. Un. 19499 del 2008; Cass. n. 5509 del 2019);

17. in conclusione, in accoglimento di entrambi i ricorsi, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo affinchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame nel rispetto dei principi qui affermati, regolando anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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