Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20410 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24486/2017 proposto da:

TEBALDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO OPPES, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

CASA VINICOLA SICANIA SRL UNIPERSONALE;

– intimata –

avverso il decreto n. cron. 14686/2017 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato Federico Oppes, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Agrigento, con decreto 10 agosto 2017, n. 14686, liquidava il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio nominato in un procedimento di istruzione preventiva, promosso ex art. 696 c.p.c., dalla Casa Vinicola Sicania s.r.l. Unipersonale nei confronti di Tebaldi s.r.l.. Le spese del procedimento venivano poste a carico delle parti in solido.

2. Contro il decreto ha proposto ricorso straordinario per cassazione la società Tebaldi s.r.l..

L’intimata Casa Vinicola Sicania s.r.l. Unipersonale non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., prima della Camera di consiglio tenutasi ai sensi del medesimo articolo, cui era stato inizialmente assegnato il ricorso.

Questa Corte, con ordinanza n. 25273/2018, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8”. Il decreto impugnato applica erroneamente il principio della soccombenza: il Tribunale ha posto l’onere delle spese del consulente “a carico di entrambe le parti in solido fra loro”, presupponendo così “un accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente, che rimane invece di esclusiva competenza del giudice di merito”.

Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi della compensazione, a carico del soccombente” (così, da ultimo, Cass. 15492/2019).

II. Il ricorso va quindi accolto e il decreto deve essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e il compenso del consulente tecnico d’ufficio, così come liquidato dal Tribunale di Agrigento, va posto a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, pone il compenso del consulente tecnico d’ufficio come liquidato a carico la società Casa Vinicola Sicania s.r.l.; condanna la medesima società al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Tebaldi s.r.l., che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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