Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20410 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9114-2012 proposto da:

V.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

MALANDRINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato CARLO

SCOFONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO SCIUTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1365/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/12/2011 R.G.N. 1547/2009.

Fatto

RILEVATO

Che con ricorso al Tribunale di Arezzo, V.R. chiedeva la condanna della preponente Società Cattolica di Assicurazione al pagamento del complessivo importo di Euro 39.995,44 per vari titoli connessi allo svolgimento ed alla risoluzione del rapporto di agenzia intercoso tra le parti (iniziato nel 2005 e risolto per giusta causa dalla preponente in data 19.12.2006).

Che con sentenza n. 401/09, il Tribunale: 1) dichiarava cessata la materia del contendere, per intervenuto accordo transattivo, limitatamente alle indennità di cui agli artt. 20 e 27 dell’Accordo Nazionale degli Agenti di Assicurazione dell’anno 2003, richieste dal ricorrente, ed alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta; 2) rigettava tutte le altre domande avanzate dal V.. In particolare, il giudice aretino, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie (prova per testi e c.t.u. contabile), ha ritenuto sussistente la giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia in quanto il ricorrente, in violazione della disciplina pattizia del rapporto, aveva stipulato un elevato numero di polizze RC auto fuori della zona di competenza, con assicurati residenti in Campania e, soprattutto, nella zona di Napoli, con conseguente esclusione del diritto dell’agente all’indennità di preavviso ed alle indennità diverse da quelle di cui agli artt. 27-33 dell’Accordo Nazionale. Il Tribunale rigettava poi le ulteriori domande del V. dirette a vedersi riconosciuto il canone di locazione e di avviamento ed il risarcimento del danno all’immagine dell’agente. Che la sentenza è stata impugnata dal V. il quale, con un unico articolato motivo, contestava la sussistenza della giusta causa posta dalla preponente a fondamento dell’operato recesso e condivisa dal Tribunale, chiedendo la condanna di Cattolica Assicurazione alla corresponsione dell’importo di Euro 12.240,44 – come accertato in primo grado dal c.t.u. nominato dal Tribunale – a titolo di indennità di mancato preavviso e di risoluzione del rapporto di agenzia.

Che la società appellata, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza dell’impugnazione.

Che con sentenza depositata il 30.12.11, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame, ritenendo provata la giusta causa di recesso.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il V., affidato a due motivi, cui resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 ter dell’accordo nazionale agenti, degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), lamentando che l’agente può concludere affari sporadici fuori della zona assegnatagli; che l’art. 6 ter ANA, che pure vieta all’agente di avvalersi di produttori fuori della zona di agenzia, non vieta in alcun modo all’agente di accettare eventuali proposte di stipulare, nella propria agenzia, polizze con soggetti non residenti nella propria zona. Evidenzia che il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 314 prevede che tutte le agenzie di una determinata Compagnia, sono tenute ad accettare le richieste assicurative che provengono da assicurandi, quale che sia la loro residenza.

Che il motivo è infondato. L’art. 6 ter ANA, così come riportato dal ricorrente, stabilisce chiaramente che l’agente non può (tra l’altro) avvalersi di produttori fuori della zona di agenzia, potendo tuttavia, fuori da tale zona, raccogliere, per effetto delle proprie relazioni personali, affari sporadici. Il contratto individuale che lo legava alla società prevedeva poi con precisione l’ambito di esclusiva territoriale di competenza dell’agente, tra cui non figura la zona di Napoli.

Che nella specie risulta che il V. stipulò (su 929 contratti assicurativi complessivi) ben 223 contratti assicurativi con residenti nella zona di Napoli, che non possono ritenersi, aritmeticamente, sporadici, nè conseguenti a personali relazioni del V. (che in ogni caso nessun argomento di prova risulta aver dedotto al riguardo: anzi, invocando la presenza di un suo delegato, contraddice apertamente la tesi di meri rapporti personali dell’agente). Le norme di carattere generale invocate, certamente non imperative e certamente derogabili dall’autonomia negoziale, non possono certamente consentire una deroga ai precisi obblighi contrattuali assunti.

Che con il secondo motivo il V. denuncia la violazione dell’art. 2119 c.c. per avere la corte di merito ritenuto sussistere nel comportamento dell’agente una giusta causa di recesso.

Che il motivo è infondato per le ragioni sopra esposte, stante la palese violazione delle norme ANA, così come riportate, e, soprattutto, del contratto individuale. A ciò aggiungisi che la corte di merito ha motivatamente escluso l’invocata tolleranza (o prassi) circa la strutturale violazione delle zone di competenza previste tassativamente dal contratto individuale.

Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, seguendo le spese di lite la soccombenza, come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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