Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20410 del 05/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 20410 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 8886-2011 proposto da:
MARIANO

MRNNTN42E16B180L,

ANTONIO

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NADINA HELBIG 30, presso lo
studio dell’avvocato GIARDI VITTORIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE CESARE MASSIMO, giusta delega
in atti;
– ricorrente 2013

contro

1612

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000, in proprio e
quale mandataria di ENEL S.P.A., in persona del legale
rappresentante

pro

tempore,

già

elettivamente

Data pubblicazione: 05/09/2013

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19,
presso lo studio dell’avvocato ABBRUZZESE GIANLUIGI,
(studio SINISCALCHI), rappresentata e difesa dagli
avvocati NICOLI’ RAFFAELE, GAETANO GRANDOLFO,
TANZARIELLO ROBERTO, giusta delega in atti e da ultimo

CASSAZIONE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1738/2010 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 23/06/2010 R.G.N. 1812/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Udienza dell’8 maggio 2013 — Aula B
11.15 del ruolo—RG n. 8886/11
Presidente: Vidiri – Relatore: Tria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.— La sentenza attualmente impugnata, in sede di giudizio di rinvio successivo a Cass. 21
giugno 2006, n. 14325, respinge l’appello proposto da Antonio Mariano avverso la sentenza del
Tribunale di Bari del 27 settembre 2002, di rigetto della domanda proposta dal Mariano con il
ricorso introduttivo del giudizio, volta ad ottenere: 1) l’accertamento del proprio diritto alla
computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo prestato negli anni 1980, 1981 e
nei primi mesi del 1982 fino al 31 maggio 1982, nell’indennità di anzianità maturata alla data di
cessazione del rapporto; 2) la condanna della società ENEL s.p.a., datrice di lavoro, al pagamento
della corrispondente differenza retributiva, oltre agli accessori di legge.
La Corte d’appello di Lecce, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la Corte di cassazione, in sede rescindente, richiamando la propria giurisprudenza, ha
sottolineato che”l’affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non
può fondarsi sull’accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario
normale, potendo essa trovare giustificazione solo allorché il carattere costante e sistematico di
queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o
periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà
o saltuarietà”, sicché occorre misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera
periodicità di una prestazione eccedente l’orario ordinario in concreto, con riguardo ad ogni
lavoratore;
b) nella presente fase del giudizio non si possono acquisire nuove prove, ma il materiale
probatorio già in atti può essere rielaborato tramite una CTU;
c) l’indagine effettuata dal CTU qui nominato ha portato, senza osservazioni critiche di parte,
alla rilevazione di un numero assai esiguo di ore di straordinario, con zero ore in cinque mesi del
1981, ore 1,50 nel mese di marzo 1982 e con una estrema variabilità, per il resto del periodo in
considerazione;
d) ne consegue che, a prescindere da ogni altra considerazione, risultano assenti i requisiti
fissati dalla sentenza rescindente per l’affermazione della computabilità dello straordinario nel TFR;
e) va pertanto confermata, con motivazione come sopra integrata, la sentenza di primo grado.
2.— Il ricorso di Antonio Mariano domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo;
resiste, con controricorso, ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. (subentrata ad ENEL s.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1

-■

I — Sintesi delle censure

Si sostiene che la Corte leccese avrebbe valutato erroneamente le conclusioni della CTU —
disposta per attenersi al principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza 21 giugno
2006, n. 14325 — perché non ha considerato che, in base all’art. 6 del CCNL di riferimento le
eventuali ore di straordinario prestate in eccesso rispetto al previsto limite di 30 ore di straordinario
trimestrali non venivano riportate come tali nelle buste paga e davano diritto a riposi compensativi
oltre ad essere pagate con le sole maggiorazioni dello straordinario.
In altri termini, la Corte d’appello non avrebbe valutato che, ai fini dell’accoglimento della
domanda del ricorrente, non dovevano essere computate soltanto le ore di straordinario rientranti
nei limiti delle 30 ore trimestrali (di cui al citato art. 6 del CCNL), ma anche quelle prestate oltre i
suddetti limiti (che avevano dato luogo a riposi compensativi), come diligentemente evidenziato dal
CTU il quale, nel proprio elaborato peritale, dopo aver suddiviso in due colonne le ore di
straordinario vero e proprio e quelle di straordinario ex art. 6 CCNL ed averle poi sommate in una
terza colonna, ha concluso per una “evidente sistematicità” dello straordinario svolto, che porta ad
escluderne la saltuarietà.
Sarebbe, infatti, evidente che le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto ai limiti previsti
siano da considerare ore di straordinario a tutti gli effetti (anche se non sono così indicate nelle
buste paga) e comunque non potrebbe dubitarsi della loro computabilità nella base di calcolo del
TFR, in base all’art. 2120 cod. civ., visto che i corrispondenti emolumenti sono stati corrisposti
continuativamente.
Del resto, in base alla giurisprudenza di legittimità formatasi anche in relazione a ricorsi
relativi a dipendenti dell’ENEL, il carattere continuativo dello straordinario non esclude la
variabilità del relativo compenso.
Si sottolinea che, in una controversia analoga alla presente, questa Corte, nella sentenza 2
dicembre 2008, n. 28715, ha affermato che, da un lato, “la prestazione di lavoro oltre l’orario
convenzionale deve essere valutata come straordinario a prescindere dalla terminologia usata dalle
parti di lavoro supplementare, tutte le volte che non risulti la volontà delle parti di non considerare
lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario convenzionale” e, “dall’altro lato, che … il
lavoratore aveva basato la pretesa dedotta in giudizio sulla documentazione allegata comprendente
anche quelle ore che l’azienda definisce supplementari, non conteggiate dalla Corte di merito senza
alcuna indagine sulla sussistenza o meno di una volontà delle parti di considerarle in maniera
diversa dallo straordinario”.
Il — Esame delle censure
2

1.— Con il motivo si denunciano, in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.: a)
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc.
civ.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché degli
artt. 2120 e 2121 (vecchio testo) cod. civ. e dell’art. 384 cod. proc. civ.; c) omesso esame e vizio di
motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.

2.1.- Deve osservarsi, in primo luogo — che a fronte dell’accertamento contenuto nella
sentenza impugnata, secondo cui l’indagine effettuata dal CTU nominato in appello ha portato,
senza osservazioni critiche di parte, alla rilevazione di un numero assai esiguo di ore di
straordinario, con zero ore in cinque mesi del 1981, ore 1,50 nel mese di marzo 1982 e con una
estrema variabilità, per il resto del periodo in considerazione, sicché, a prescindere da ogni altra
considerazione, risultano assenti i requisiti fissati dalla sentenza rescindente per l’affermazione
della computabilità dello straordinario nel TFR — il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura
delle conclusioni del CTU, attraverso la prospettazione di una questione di interpretazione dell’art.
6 del CCNL del settore.
Il ricorrente, cioè, sulla base dell’indicata norma contrattuale, sostiene che siano qualificabili
come lavoro straordinario le prestazioni eccedenti i limiti massimi di orario che danno luogo a
riposi compensativi ed a maggiorazioni contrattuali. Tale questione, però, non solo non risulta che
abbia formato oggetto di un espresso profilo di censura, con riferimento a specifiche violazioni di
disposizioni di legge o contrattuali da parte della sentenza impugnata, ma è rimasta, in realtà,
estranea al tema di decisione della fase di merito e ai relativi accertamenti di fatto.
Essa, pertanto, non può avere ingresso nel presente giudizio, non potendo il controllo di
legittimità estendersi all’esame di censure nuove, e cioè di temi di contestazione diversi da quelli
proposti nei precedenti gradi di merito ed anche di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando essi presuppongono o richiedono nuovi
accertamenti e apprezzamenti di fatto, preclusi alla Corte di cassazione (vedi, per tutte: Cass. 13
marzo 2009, n. 6217; Cass. 16 marzo 2009, n. 6346; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo
2007, n. 7981; Cass. 23 gennaio 2007, n. 1474; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881).
2.3.- A ciò va aggiunto che nessuna censura merita la motivazione della sentenza impugnata
in quanto essa, senza alcun errore di logica-giuridic& supporta, in modo congruo e coerente la
decisione adottata, la quale risulta conforme al principio di diritto affermato nella sentenza
pronunciata nella fase rescindente da questa Corte e fondata sulla lettura delle conclusioni della
disposta CTU, che, come tale, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito
ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, come accade nella specie.

III — Conclusioni
3.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione —
liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione, liquidate in euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, euro 3000,00 (tremila/00)
per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il giorno 8 maggio 2013.

2.- Il ricorso non merita accoglimento.

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