Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20410 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20410 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8598-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
HERZ SUBMICRON LATHING s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
BARBAGALLO e Venerando BARBAG ALLO, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio legale del secondo difensore, in Catania, alla
via A. Costa, n. 11;
controricorrente –

Data pubblicazione: 01/08/2018

avverso la sentenza n. 807/17/2016 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il
01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Lucio

Luc:1mm.

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per eassazione affidato ad

un unico motivo, cui replica la società intimata con controricorso, avverso
la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della
Sicilia, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria
appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello,
dichiarava, ai sensi degli arti. 53, comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992,
l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso
proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento recante
iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta dalla contribuente con riferimento
all’anno di imposta 2004.
2. Con ordinanza interlocutoria n. 3988 del 2018, emessa all’adunanza
del 23/11/2017, è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di
merito.
3. Sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato
art. 380

bis

cod. proc. civ., risulta regolai I lente costituito il

contraddittorio.
4. 11 Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza
in forma semplificata.

Considerato che:
1. Con il motivo di ricorso, dedotto ex art. 360, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli
arrt,

16,

comrna5 22 e _YSI

n. .)46 del 1992, poiché la LIR ha ritenuto
2

Rilevato che:

quale causa di inammissibilità dell’appello il mancato deposito della ricevuta
di spedizione dell’atto medesimo.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
2.1. Invero, nel caso di specie è pacifico, perché ammesso dalla parte
ricorrente, che la stessa non provvide a depositare, all’atto della sua

raccomandata postale dell’atto di impugnazione, ma soltanto l’avviso di
ricevimento della raccomandata postale contenente l’atto di appello, che
però non consente di far ritenere idoneamente superata l’inammissibilità del
ricorso impugnatorio secondo i principi recentemente enunciati dal
Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del
2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel
processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie),
che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del
ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del
servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta
del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal
giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la
legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo

d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero
con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna
alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera
3

costituzione nel giudizio di appello, la ricevuta di spedizione a mezzo

scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di
spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della
tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il
termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza».

dalla controricorrente, nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale
manca l’attestazione certa della data di spedizione della stessa e la notifica
dell’appello risulta essersi perfezionata in data 29/05/2012, ovvero dopo la
scadenza del termine lungo (di un anno e 46 giorni, trattandosi di ricorso
introdotto nell’ottobre del 2008), ex art. 327 cod. proc. civ., per impugnare
la sentenza di primo grado (pubblicata in data 7/04/2011 e non notificata)
che, considerata la sospensione per il periodo feriale, andava a scadere il
23/05/2012.
2.3. Ne consegue che nel caso in esame non ha esito positivo la c.d.

prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sopra

citate pronunce, in base alla quale l’inammissibilità non può essere
dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente
postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del teimine per
impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica
della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del
notificante per l’inoltro al destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n.
25237, 25400 e n. 25495 del 2017).
2.4. Va aggiunto che a superare tale prova non è utile la distinta—elenco
delle raccomandate redatta dall’amministrazione finanziaria e presentata
all’ufficio postale perché documento su cui non risulta apposto il timbro a
secco di accettazione dell’ufficio postale (che ne avrebbe attestato con
certezza la consegna al predetto ufficio — cfr. Cass. n. 22878 del 2017; v.
anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016).
4

2.2. Infatti, anche secondo la corretta prospettazione fatta al riguardo

3. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e le spese compensate
stante l’incidenza sulla decisione del sopravvenuto orientamento
giurisprudenziale, dovendosi altresì dare atto che, risultando soccombente
una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per
essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello

115 (v. Cass., Sez. U., n. 9338 del 2014; conf. Cass. n. 1778, n. 18893 e n.
22267 del 2016).

P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma il 21/06/2018

Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.

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