Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2041 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20007-2018 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO MAGGIORE;

– ricorrente –

contro

SOCCORSO MEDORI SRL, PREFETTURA UTG DI (OMISSIS);

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 11600/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

Che:

Roma Capitale propone revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, avverso l’ordinanza di questa Corte 14 maggio 2018, n. 11600, che, rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo del ricorso fatto valere dalla società Medori s.r.l. avverso la sentenza n. 4391/2016 della Corte d’appello di Roma.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l’opposizione di Roma Capitale avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 11.962,02 in favore della società Soccorso Medori s.r.l. per l’attività di custodia da quest’ultima effettuata.

Le intimate Soccorso Medori s.r.l. e Prefettura di Roma non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso denuncia, quale errore di fatto revocatorio, “ordinanza viziata in quanto emessa sull’erroneo presupposto che il ricorso per cassazione, proposto dalla Soccorso Medori s.r.l., fosse stato correttamente notificato a Roma Capitale”: dal contenuto della relata di notificazione e dalla PEC di avvenuta consegna risulta che il ricorso è stato notificato all’Amministrazione per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica certificata avvocaturacapitolina.pec.c.omune.roma.it invece che all’indirizzo di posta certificata del procuratore costituito, estratto dal registro generale indirizzi elettronici REGINDE gestito dal Ministero della giustizia, ossia enrico.maggiore.pec.comune.romait.. Il vizio denunciato non riveste il carattere di errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non trattandosi di un errore di fatto, ma di un eventuale errore di giudizio, circa l’incidenza della contestata erronea indicazione dell’indirizzo a impedire o meno il perfezionamento della notificazione, giudizio che implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico, che, di per sè, esclude il presupposto stesso della revocazione (cfr., ex multis, Cass. 11202/2017).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla viene disposto circa le spese, non essendosi le intimate costituite in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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