Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2041 del 30/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2041 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso 19954-2011 proposto da:
ANTONAZZO MARCO NTNMRC73P05E532M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio
dell’avvocato MANENTI NORBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAPANDREA SEBASTIANO, giusta procura alle liti in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
Data pubblicazione: 30/01/2014
- controrkorrente avverso la sentenza n. 4584/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 17.5.2010, depositata il 16/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
udito per il ricorrente l’Avvocato Norberto Manenti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
” Con sentenza depositata il 16 giugno 2010, la Corte d’appello di
Roma ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle
domande di Marco Antonazzo nei confronti della s.p.a. Poste Italiane
di dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro
subordinato stipulato tra le parti dal 10 ottobre 2001 al 31 gennaio
2002, a norma dell’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001, (a ciò
autorizzato dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987) “per esiget’ke di carattere
straordinario, conseguenti a processi di riorganiunione, ivi ricomprendendo un più
funionale tiposkionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni
tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/ o .19erimentaione di nuove
tecnologie prodotti o servki…”
Avverso tale sentenza Marco Antonazzo ha proposto
ricorso per cassazione, notificato in data 22 luglio 2011 e
affidato a due motivi.
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Ric. 2011 n. 19954 sez. ML – ud. 07-11-2013
PAGETTA;
La società intimata resiste alle domande con
controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c.
con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle
apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo
ek– ,
statc~fiato oltre l’anno successivo q alla data di
pubblicazione della sentenza impugnata.
A norma dell’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis al caso in esame, infatti,
“indipendentemente dalla
notificazione” della sentenza, “l’appello, il ricorso per cassazione… non
possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della
sentenza”.
Nel caso in esame, come già riferito, la sentenza
impugnata è stata pubblicata in data 16 giugno 2010, mentre il L
,‘,0,.., 24 ci-A.,i ft_
ricorso per cassazione è stato notificato
data
22 luglio 2011 e pertanto tardivamente.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della
sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di
consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili. Stante la tardività del ricorso, ricorre con ogni
evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. ,
per la definizione camerale.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q.M.
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Ric. 2011 n. 19954 sez. ML – ud. 07-11-2013
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in C 100,00 per esborsi e in C
2500,00 per compensi professionali.
Roma, 7 novembre 2013
ietro Curzio
Il Fur
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Presidente