Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2041 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21466/2008 proposto da:

SERVER PLUS LIMITED in persona dei legali rappresentanti pro tempore

Sigg.ri S.J.K. e J.R.M.W.H.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende

giusta procura 175 speciale del Pubblico Ufficiale DINA CHARITOU in

Nicosia 15/07/2008;

– ricorrenti –

e contro

SEZIONE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL’IRAQ REPUBBLICA DELL’IRAQ,

AMBASCIATA IRAQ;

– intimati –

e

REPUBBLICA DELL’IRAQ, AMBASCIATA DELL’IRAQ PRESSO LA REPUBBLICA

ITALIANA nella persona del Signor M.A.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo

studio dell’avvocato GUERRA PIETRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RUBINO SAMMARTANO MAURO giusta procura

speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE RAMONDELLI in Roma 07/10/2008, rep

69050;

– ricorrenti incidentali –

contro

SERVER PLUS LIMITED in persona dei legali rappresentanti pro tempore

Sigg.ri S.J.K. e J.R.M.W.H.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale del Pubblico Ufficiale DINA CHARITOU in

Nicosia 15/07/2008;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

SEZIONE TUTELA INTERESSI IRAQ;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16820/2007 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Quarta Civile, emessa il 29/06/2007, depositata il 05/09/2007, R.G.N.

69136/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;

udito l’Avvocato RICCARDO SZEMERE per delega dell’Avvocato PIETRO

GUERRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27.10.2004 la Sezione per la tutela degli interessi dell’Iraq presso l’ambasciata del Sudan in (OMISSIS) chiedeva al giudice dell’esecuzione che, previa sospensione dell’esecuzione, fosse dichiarata l’inammissibilità e/o improcedibilità della procedura esecutiva in corso per l’impignorabilità degli immobili oggetto della stessa.

Sosteneva che tali immobili costituivano la sede dell’Ambasciata irachena in (OMISSIS) ed erano, pertanto, destinati a funzioni pubbliche ed istituzionali, per le quali era precluso ai creditori di esperire procedure esecutive aventi ad oggetto i medesimi.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione disponendo la prosecuzione del giudizio di opposizione.

Si costituiva la società pignorante Server Plus Limited chiedendo che l’opposizione fosse rigettata.

Con atto depositato il 18.5.2005, si costituiva in giudizio l’Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica Italiana facendo propri i motivi di opposizione formulati dalla Sezione per la tutela degli interessi dell’Iraq presso l’ambasciata del Sudan in (OMISSIS).

Il tribunale, con sentenza del 5.9.2007, accoglieva l’opposizione dichiarando l’impignorabilità dell’immobile in questione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la Server Plus Limited.

Resistono con controricorso la Repubblica dell’Iraq e l’Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica Italiana, le quali hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, al quale resiste con controricorso la Server Plus Limited.

La Sezione per la tutela degli interessi dell’Iraq presso l’ambasciata del Sudan in (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

Le parti costituite hanno presentato memoria.

Le ricorrenti incidentali condizionate hanno anche presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi, principale ed incidentale condizionato, devono essere riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ancora, in via preliminare, va dato atto della correttezza del ricorso – in subiecta materia – al mezzo dell’opposizione all’esecuzione, al fine di fare valere l’impignorabilità del bene sottoposto ad esecuzione forzata immobiliare.

L’opposizione all’esecuzione proposta dalle attuali resistenti e ricorrenti incidentali condizionate si fonda, infatti, sul rilievo che trattasi di bene appartenente allo Stato estero, concretamente destinato all’adempimento delle sue funzioni pubbliche; nelle specie, sede, dapprima, della missione diplomatica e, quindi, dell’Ambasciata della Repubblica dell’Iraq.

Da tale destinazione il bene non può essere distolto per effetto dei provvedimenti del giudice costituenti esercizio della giurisdizione esecutiva: ciò deriva dalla norma di adattamento, che, in virtù dell’art. 10 Cost., si è formata nel diritto interno in conformità di norma di diritto internazionale generale (Corte cost. 15.7.1992, n. 329).

L’accennata condizione giuridica dei beni di cui lo Stato estero si avvale per esercitare le proprie funzioni pubbliche non può allora che tradursi, nell’ambito del processo esecutivo, in una situazione di impignorabilità, che ricorre, sia nei casi preveduti espressamente dalla legge processuale (artt. 514 e 545 c.p.c.), sia in quelli in cui la legge sostanziale pone limiti all’attuazione della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c., comma 2).

L’impignorabilità, ordinata a tutela dell’interesse del soggetto passivo dell’esecuzione, deve essere dallo stesso opposta nelle forme dell’opposizione all’esecuzione.

In via pregiudiziale, va anche disattesa l’eccezione, sollevata dalla ricorrente principale, in ordine alla invalidità della procura rilasciata ai difensori della parte resistente e ricorrente incidentale condizionata, per il giudizio di cassazione, da M. A.T., quale incaricato d’Affari, Capo missione ad interini dell’Ambasciata della Repubblica dell’Iraq presso la Repubblica Italiana, munito del potere di rappresentanza dell’Ambasciata della Repubblica dell’Iraq presso la Repubblica Italiana, nonchè della Repubblica dell’Iraq.

Deve, a tal fine, rilevarsi che le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori od agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì -senza che vi osti alcuna norma dì diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato (v. anche S.U. 22.6.2007 n. 14570).

Ne deriva che l’ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorchè relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica (v. anche Cass. 9.11.2000 n. 14549).

Ora, nella specie, parte resistente ha prodotto, in questa sede, una serie di documenti, (in particolare doc. 1), dai quali si evince che il Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica dell’Iraq M. A.T. ha assunto “l’incarico di incaricato di affari ad interini a partire dal giorno 1.12.2007 fino alla nomina di un nuovo ambasciatore”, a seguito del trasferimento dell’Ambasciatore M.M.K.A..

L’attestazione del Ministero degli Affari Esteri Italiano in data 26.10.2009 (doc. 10), poi, è nel senso che – sulla base di quanto prescrive l’art. 3 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, ratificata con L. n. 804 del 1967 – “il Capo Missione – Ambasciatore o Incaricato d’Affari – in quanto titolare della rappresentanza sostanziale della Stato accreditante, ha piena capacità giuridica per rappresentare il suo Stato in sede processuale presso i Tribunali dello Stato accreditarlo”.

Da tale documentazione, la cui produzione è ammessa in questa sede essendo relativa all’ammissibilità del controricorso e ricorso incidentale condizionato, ed è stata notificata alla ricorrente principale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., si ricava la piena legittimazione dell’Incaricato di affari a rappresentare lo Stato Iracheno e, come tale, a conferire la procura agli attuali difensori.

L’incaricato d’affari, in questo caso, infatti, ha la rappresentanza sostanziale e processuale dello Stato accreditante, alla stregua dell’Ambasciatore.

Ricorso principale ed incidentale condizionato.

Trattasi di ricorsi proposti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

A tali ricorsi, proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il decreto legislativo citato, si applica l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del decreto.

La disposizione prevede che i motivi di ricorso per cassazione debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Ricorso principale.

Con unico, complesso motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 491, 492 e 555 c.p.c., art. 2740 c.c. e art. 2913 c.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il quesito di diritto è esposto a pag. 4 del ricorso.

Ricorso incidentale condizionato.

Con il primo motivo le resistenti e ricorrenti incidentali condizionati denunciano la violazione/errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia su una domanda.

Contestano che il giudice di merito non avrebbe pronunciato sulla domanda delle odierne parti resistenti in ordine alla circostanza che la sede dell’Ambasciata irachena fosse impignorabile in primis per essere stata usata, anche all’epoca del pignoramento, quale sede diplomatica.

Il quesito è posto alla pag. 15 del controricorso con ricorso incidentale condizionato.

Con il secondo motivo denunciano la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Censurano, in particolare, che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, che la destinazione dell’immobile a sede dell’Ambasciata dell’Iraq era avvenuta in epoca successiva al pignoramento sarebbe sfornita di supporto motivazionale, e, trattandosi di questione preliminare, dal punto di vista logico, non poteva essere ritenuta assorbita dalla pronuncia adottata che aveva, a questo fine, ritenuto che tale destinazione fosse avvenuta in epoca successiva al pignoramento.

Il fatto controverso e decisivo è esposto alla pag. 23 del controricorso con ricorso incidentale condizionato.

Con il terzo motivo denunciano la violazione/errata applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 92 c.p.c., comma 2, e difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Devono essere per primi esaminati congiuntamente – per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte – i primi due motivi del ricorso incidentale condizionato.

Sebbene sia stato definito dalle ricorrenti incidentali come condizionato, in realtà il ricorso incidentale affronta un tema il cui esame è prioritario per la materia trattata.

Il ricorso principale si fonda, infatti, sul presupposto di fatto che l’immobile sia stato destinato a sede diplomatica successivamente all’iniziativa esecutiva della creditrice Server Plus Limited srl.;

al che conseguirebbe la sua pignorabilità, secondo la tesi della ricorrente principale.

Ma la ricorrente incidentale condizionata assume che l’immobile in questione, da molto tempo prima della esecuzione promossa dalla Server Plus Limited era stato adibito a sede diplomatica; con il che sarebbe errata la decisione di merito che non ha neppure affrontato – se non con riferimento al regolamento delle spese giudiziali – la questione della precedente destinazione dell’immobile a sede diplomatica, statuendo soltanto che una tale destinazione, pur successiva al pignoramento, determinava l’impignorabilità del bene.

Nella specie, quindi, non si è in presenza, nè di una questione pregiudiziale di rito, nè di una questione preliminare di merito, posto che non si controverte sull’applicabilità o meno, nè di un istituto di diritto processuale, nè di uno di diritto sostanziale, la cui soluzione sia in grado di definire, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., il giudizio (v. per queste ultime Cass. 9.9.2008 n. 23113;

Cass. 24.1.2008 n. 1582; v. anche S.U. 6.3.2009 n. 5456).

Si tratta, invece, di un presupposto fattuale il cui esame si presenta, però, sotto il profilo logico – non giuridico – prioritario; la cui soluzione potrebbe togliere interesse all’esame del ricorso principale.

L’eventuale accertamento, infatti, in ordine alla concreta destinazione dell’immobile a sede diplomatica – con la conseguente immunità dalla giurisdizione italiana anteriormente al promovimento della procedura esecutiva immobiliare toglierebbe pregio alle censure mosse in questa sede dalla ricorrente principale in relazione alla libertà dell’immobile al momento del promovimento dell’azione esecutiva e della sua conseguente pignorabilità.

I motivi sono fondati per le ragioni che seguono.

L’opposizione proposta dalle odierne parti resistenti e ricorrenti incidentali condizionate poggiava su due motivi: il primo per il quale l’immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare era stato sempre destinato – quindi anche prima del pignoramento – a sede della rappresentanza degli interessi iracheni in (OMISSIS); ed il secondo che, in ogni caso, la destinazione dello stesso a sede dell’Ambasciata successivamente al pignoramento ne comportava, anche per ciò solo, la sua impignorabilità.

L’accertamento della impignorabilità dell’immobile – come risulta dal controricorso e non è sotto questo profilo contestato dalla ricorrente principale la quale postula soltanto che non sarebbe stata formulata una precisa domanda, soltanto una prospettazione di fatto, con la conseguente insussistenza di una omissione di pronuncia sul punto – è stato poi, argomento, non solo posto in sede di opposizione all’esecuzione, ma più volte ripreso negli scritti difensivi delle odierni resistenti.

Così nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.1.2005 le cui conclusioni, nel merito, sono le seguenti: “In accoglimento dell’opposizione dichiarare l’immunità dei beni pignorati dall’esecuzione che tutela le sedi delle Ambasciate e la residenza degli Ambasciatori e in ogni caso la loro non pignorabilità per effetto del congelamento di tali beni disposta con norma di applicazione necessaria, rilevabile anche d’ufficio”.

La stessa richiesta trova, poi, la propria autonoma causa petendi nella comparsa di intervento dell’Ambasciata dell’Iraq in (OMISSIS) del 17.5.2005 in cui si legge: “L’immobile oggetto del pignoramento immobiliare oggi opposto costituisce, come ha sempre costituito, la sede dell’Ambasciata irachena in Italia ed è, quindi, destinata a svolgere funzioni pubbliche e istituzionali.

L’Ambasciata ha continuato ad occupare la propria sede durante il periodo bellico e ad operarvi. Ove tale ultima circostanza debba essere ulteriormente confermata, si chiede l’ammissione di prova testimoniale sulla stessa”; ed è stata ulteriormente sottolineata nella comparsa conclusionale del 13.4.2007, riprendendo i medesimi argomenti oggetto anche della memoria di replica del 17.2.2006.

Il giudice di merito, senza esaminare la prima delle questioni proposte, avente una sua precisa ed autonoma causa petendi, si è limitato a sancire l’impignorabilità del bene, con conseguente improseguibilità della procedura esecutiva in corso, per essere stato l’immobile destinato a sede diplomatica successivamente al pignoramento.

L’unico apporto motivazionale sul punto può essere ricavato dall’inciso “In considerazione alla destinazione dell’immobile ad Ambasciata dell’Iraq in epoca successiva al pignoramento si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

Ma una tale motivazione è stata adottata soltanto incidenter tantum ed al fine di giustificare la disposta compensazione delle spese giudiziali tra le parti.

Non può, quindi, costituire, neppure implicitamente, risposta alla richiesta di accertamento avanzata, con i mezzi di prova invocati;

con la conseguenza che il giudice di merito è incorso in una omissione di pronuncia su di una domanda proposta.

Ha, in sostanza, omesso di dare soluzione alla questione, non svolgendo alcuna istruzione probatoria al riguardo.

Viceversa, l’accertamento della destinazione dell’immobile a sede diplomatica già in epoca antecedente al pignoramento, più volte richiesto in sede di merito, avrebbe tolto interesse all’esame della questione che si poneva logicamente soltanto come successiva; vale a dire quella della destinazione a sede diplomatica successivamente al pignoramento, che poteva considerarsi rilevante ed oggetto di esame soltanto in ipotesi di risposta negativa alla prima delle questioni proposte.

L’esame di tale questione, quindi, si presentava come prioritariamente da affrontare.

Un tale accertamento dovrà formare oggetto del giudizio di rinvio.

Le conclusioni raggiunte comportano l’assorbimento, in questa sede, delle censure mosse con il ricorso principale.

L’interesse al suo esame, per la ricorrente principale eventualmente potrebbe nuovamente farsi concreto ed attuale soltanto a seguito del tipo di decisione assunta in sede di giudizio di rinvio.

Anche il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato – relativo alla compensazione delle spese del giudizio di merito – resta assorbito dalle conclusioni in precedenza raggiunte, posto che il regolamento delle spese dovrà essere nuovamente disposto dal giudice del rinvio, al quale vanno rimesse anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale condizionato. Dichiara assorbito il ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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