Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2041 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24437/2012 proposto da:

G.E., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BOGNANNI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A., B.L., PM COSTRUZIONI S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 952/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BOGNANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Monza, con sentenza del maggio 2009, ritenuta la esclusiva responsabilità di B.L. e della P.M. Costruzioni s.r.l. per la causazione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), accertò che la danneggiata G.E. era stata interamente risarcita dalla Toro Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice della anzidetta società, proprietaria del veicolo investitore.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione G.E., che la Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 13 marzo 2012, dichiarava inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 164 c.p.c..

2.1. – La Corte territoriale osservava che la copia notificata dell’atto di appello, in quanto carente della pagina (n. 9) relativa alle conclusioni dell’appellante, aveva reso impossibile alla Toro Assicurazione S.p.A. “la conoscenza chiara e puntuale delle richieste formulate” e, segnatamente, quanto al preteso risarcimento “per danno morale, biologico, estetico e alla vita di relazione, quantificate dall’appellante solo nella parte relativa alle conclusioni, cioè quella omessa, in Euro 15.000,00”, senza riferimento alcuno “nella parte espositiva dell’atto di citazione in appello di tale quantificazione”.

2.2. – Il giudice di appello soggiungeva che la nullità ex artt. 342 e 164 c.p.c., non poteva ritenersi sanata dalla avvenuta rinotificazione dell’appello, in quanto effettuata dalla G. tardivamente, ossia “successivamente all’udienza di trattazione collegiale e al deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte di Toro Assicurazioni”; nè era esigibile, in quanto su “circostanza negativa”, la prova che l’appellante assumeva doversi fornire da parte della compagnia assicuratrice circa l’effettiva notifica dell’atto di appello mancante della pagina relativa alle conclusioni.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.E. sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Toro Assicurazioni S.p.A., P.M. Costruzioni s.r.l. e B.L., quest’ultimo anche successivamente al rinnovo della notificazione del ricorso, eseguita ai sensi di rito, in forza dell’art. 143 c.p.c..

La causa è pervenuta all’udienza odierna a seguito di rinvio disposto in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione degli effetti della mancanza di pagine nella copia notificata dell’impugnazione (in cassazione), rimessa dall’ordinanza interlocutoria n. 25856 del 2015.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 156 c.p.c., u.c., art. 164 c.p.c., comma 5 e art. 342 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe errato a dichiarare l’inammissibilità della impugnazione, giacchè questa, con la costituzione in giudizio della Toro Assicurazioni S.p.A., senza alcuna contestazione o deduzione specifica sulla preclusione/impossibilità della compiuta conoscenza dell’atto di appello e svolgendo tutte le proprie difese, avrebbe raggiunto il suo scopo.

Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe violato l’art. 164 c.p.c., comma 5, dichiarando l’inammissibilità del gravame nonostante avesse autorizzato, all’udienza del 23 febbraio 2011, una nuova notificazione dell’atto di appello, alla quale essa G. aveva provveduto “in termini e regolarmente”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 137 c.p.c., comma 2.

La Corte territoriale avrebbe violato la norma sopra indicata in quanto il pubblico ufficiale notificatore aveva attestato la conformità della copia all’originale dell’atto, il quale non risultava mancante della pagina n. 9 relativa alle conclusioni, là dove, poi, la Toro Assicurazioni neppure aveva lamentato, nè comunque dimostrato che l’incompletezza dell’atto gli abbia impedito al sua compiuta conoscenza e l’esercizio del diritto di difesa.

3. – Il primo motivo è fondato, con assorbimento dell’esame del secondo motivo.

A composizione del contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione relativa alle conseguenze processuali derivanti dalla mancanza di una o più pagine nella copia notificata dell’atto di impugnazione, la quale abbia impedito al destinatario la piena comprensione dell’atto e, quindi, menomato il suo diritto di difesa, le Sezioni Unite civili, investite dall’ordinanza interlocutoria n. 25856 del 2015, con la sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese”.

Sebbene il principio sia stato enunciato rispetto con riferimento al ricorso per cassazione, esso riveste portata più ampia, attenendo ai rimedi impugnatori in generale e, dunque, anche all’appello, come del resto emerge chiaramente dalla stessa motivazione della citata sentenza delle Sezioni Unite (e dai precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).

Motivazione che è calibrata sul rilievo, di ordine sistematico, per cui, “in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l’originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell’atto rispetto al modello legale, nè è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell’impugnazione”. Con l’ulteriore corollario che, “in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina, dalla quale sia derivato un vulnus dei diritti alla difesa e al contraddittorio”, è da ritenersi “configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell’atto”, con possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica ovvero per effetto della costituzione dell’intimato.

A tale principio non si è attenuta la Corte di appello di Milano, avendo dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla G. per mancanza della pagina n. 9 dell’atto, relativa alle conclusioni, nella copia notificata, nonostante la costituzione in giudizio della convenuta Toro Assicurazioni S.p.A. (già di per sè sanante) e, finanche, della rinnovata notificazione dell’atto di gravame in corso del giudizio di appello, sebbene dopo la anzidetta costituzione della compagnia di assicurazione.

4. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale, alla luce del principio di diritto enunciato al p. 3 (che precede), dovrà provvedere ad un nuovo esame dell’appello della G..

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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