Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2041 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 27/01/2011), n.2041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 21/2009/34 depositata il 16/2/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Velardi Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.P. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con a decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CIP di Perugia n. 380/19/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2002. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in unico motivo. Nessuna attività è stata svolta dal contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. c.c. e art. 2195 c.c., della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La C, nel rigettare l’appello, avrebbe omesso di considerare che l’attività di promotore finanziario comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione irap. La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (SS.UU. 26/5/2009, n. 12111), secondo cui, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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