Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20409 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9737/2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANO

SOMMEILLER 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA PERRELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

VINCENZO FRITTELLI;

– ricorrente –

contro

MA.FO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO PRUDENZANO, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO MARIA D’ACUNTO, GIUSEPPE D’ACUNTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6062/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., M. Immobiliare di A. Di M.G. & co. s.a.s. ( M. Immobiliare) citava in giudizio Ma.Fo. innanzi al Tribunale di Velletri chiedendo che venisse accertata e dichiarata l’avvenuta mediazione svolta dall’attrice per la conclusione di un contratto preliminare di permuta concluso tra il convenuto e D.P., G. e M., con conseguente obbligo di pagamento, da parte del convenuto, della relativa provvigione.

Il Tribunale di Velletri, con ordinanza del 14 ottobre 2011, in accoglimento della domanda condannava Ma.Fo. al pagamento della provvigione quantificata in Euro 11.000.

2. M. Immobiliare appellava l’ordinanza, lamentando la mancata pronuncia circa “la domanda di accertamento del valore dell’affare”, l’errata determinazione della misura della provvigione e quantificazione delle spese. Costituitosi in giudizio, Ma.Fo. proponeva appello incidentale, anzitutto riproponendo l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dall’attrice.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 11 ottobre 2016, n. 6062, ha preliminarmente esaminato il gravame incidentale e, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione riproposta dall’appellante incidentale, in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la domanda attorea.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione M.G., quale socio accomandatario della M. Immobiliare e con i poteri a lui attribuiti dall’atto “di scioglimento di società”.

Resiste con controricorso Ma.Fo., anzitutto eccependo la tardività del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c., prima della Camera di consiglio tenutasi ai sensi del medesimo articolo.

Con ordinanza n. 11229/2018, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso – di cui va affermata la tempestività, non essendo risultata perfezionata la notificazione attraverso posta elettronica certificata della sentenza impugnata – è articolato in un unico motivo.

Il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. e dell’art. 112 c.p.c, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ultrapetizione e/o extrapetizione, nullità della sentenza”: la Corte d’appello, così violando l’art. 2938 c.c., ha autonomamente mutato il fatto giuridico posto dal resistente a fondamento della sua eccezione di prescrizione; l’originario convenuto non si era mai riferito, nella comparsa di costituzione in primo e secondo grado, al preliminare di permuta sottoscritto il 12 maggio 2010, data individuata quale dies a quo del decorso della prescrizione dalla Corte d’appello, ma piuttosto all’accordo del 18 luglio 2009; in tal modo il giudice di secondo grado avrebbe interferito con il potere dispositivo delle parti e pronunciato “oltre i limiti delle eccezioni dedotte da Ma.Fo.”.

Il motivo è infondato. Sin dall’atto di costituzione in primo grado, Ma. – come riconosce lo stesso ricorrente – ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio. Il fatto della conclusione preliminare era fatto allegato dal medesimo ricorrente (v. pp. 2 e 3 della sentenza impugnata). Il giudice d’appello non ha quindi violato l’art. 2938 c.c. e non ha “interferito con il potere dispositivo” delle parti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l’onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto”, nè “rileva la genericità o l’errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonchè alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere dovere del giudice di esaminare l’eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte” (così Cass. 16573/2004, più di recente v. Cass. 11843/2007 e Cass. 15631/2016).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA