Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20409 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14568-2014 proposto da:

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ARIMONDI, 5/E, presso lo studio dell’avvocato FABIO MARIANTONI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI (già UGF ASSICURAZIONI SPA), in persona del suo

procuratore ad negotia Dott. A.P., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60, presso lo studio dell’avvocato

CAROLI ENRICO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente-

nonchè contro

UNIPOLSAI SPA SUCCEDUTA ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA,

RA.DA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 649/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine da un sinistro stradale. La vettura guidata da Ra.Da. veniva tamponata da una vettura proveniente dal retro e R.G., che all’epoca aveva sei anni, che viaggiava sul sedile anteriore dell’auto tamponata priva di cintura finiva contro il cruscotto e procurandosi lesioni. Il padre di G. quindi conveniva in giudizio la Ra. e la sua compagnia, sostenendo che se questa l’avesse legata con la cintura o l’avesse posta sul seggiolino per i bambini la piccola non si sarebbe lesa.

Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda sostenendo che l’unico responsabile era il conducente della vettura tamponante.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 649 del 15 aprile 2013. La Corte ha ritenuto che dalle risultanze processuali non è emersa alcuna condotta imprudente o negligente della Ra. che abbia fornito un contributo causale al verificarsi del sinistro.

3. Avverso tale decisione, R.G. propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria.

3.1. Resiste con controricorso la UnipolSai che deposita anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1227, 1292, 2043, 2054 e 2055 c.c., art. 41 c.p., e art. 172 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; errore logico – giuridico della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, c.p.c.”.

Lamenta che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che nella fattispecie, nonostante le specifiche previsioni delle disposizioni normative invocate e le deduzioni svolte, non sarebbe emersa alcuna “colpa” della Ra. si da non potersi configurare alcun conseguente obbligo risarcitoti nei confronti della compagnia assicurativa della Ra.. Quando, invece, l’azione colposa della conduttrice della vettura tamponante con quella della vettura tamponata hanno concorso con efficienza causale alla produzione del danno complessivamente sofferto dalla terza trasportata.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso è fondato sulla attribuzione alla Ra. della efficienza causale della condotta di quest’ultima che avrebbe astrattamente assunto rilevanza causale nella produzione del sinistro (in quanto connotata da colpa). Tutto ciò presupporrebbe che l’azione fosse stata sin dall’origine fondata sulla contribuzione causale dell’evento (danno alla minore) da parte della Ra. stessa, connotata dalla colpa consistente nella omissione delle misure di sicurezza sulla minore (cintura di sicurezza o sediolino). Tuttavia, nè dal ricorso, nè dalla sentenza è possibile desumere siffatti connotati dell’azione introduttiva laddove è piuttosto desumibile che questa fu impostata sulla base di una generica causazione dell’evento dannoso senza alcuna specifica ed autonoma responsabilità della Ra.. Responsabilità diversa ed ulteriore rispetto a quella attribuibile alla conducente del veicolo tamponante. In questi termini il ricorso è inammissibile sia per difetto di specificità, in quanto non chiarisce che questa sia stata l’originaria impostazione, sia per conseguente novità della questione. Non è dunque censurabile la sentenza impugnata, la quale in estrema sintesi, pone in evidenza che l’unico apporto causale denunziato è quello attribuibile al conducente della vettura tamponante e che non è dato riscontrare responsabilità alcuna a carico della Ra.. Tanto meno è invocabile l’art. 1227, comma 1, il quale fa riferimento al concorso colposo del creditore. Disposizione, semmai, invocabile dal conducente dell’autovettura (mai citata in giudizio da quanto rilevabile nel ricorso) ed eccepibile neppure dalla Ra. la quale non è creditrice dell’invocato risarcimento.

5. Si ritiene di non doversi discostare dalle motivazioni che hanno condotto il giudice del merito a compensare le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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