Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20409 del 01/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20409 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6215/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

SCALA Paolo;
– intimato avverso la sentenza n, 290/17/2016 della Colmi lissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il
25/01/2016;

Data pubblicazione: 01/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Lucio LUCIOrfl.
Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad
un motivo, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe

l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta
postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53,
comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione
proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso
l’avviso di diniego di rimborso della maggiore IRPEF versata dal proprio
sostituto d’imposta nei periodi d’imposta dal 01/11/1999 al 30/09/2003,
sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
3.

Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione

dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato che:
1. Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 22,
comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato e va accolto.
2. Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti
processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo
— cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in
caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa
Sottosezione), e segnatamente dall’avviso di ricevimento della
raccomandata postale di spedizione dell’appello (peraltro fotograficamente
riprodotta nel ricorso), che l’appello venne notificato in data 24/03/2012,
e, quindi, tempestivamente rispetto alla data di scadenza del termine lungo
2

indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rilevato

d’impugnazione, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione
temporis, essendo stata pubblicata la sentenza della CTP di Ragusa in data
30/12/2011, e che l’appellante provvide tempestivamente, entro il termine
di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, anche al deposito nella segreteria
della CTR del ricorso in appello e dell’avviso di ricevimento della

3. Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la
statuizione impugnata, là dove la CTR sostiene che il mancato deposito
della ricevuta postale di spedizione dell’appello entro trenta giorni da tale
data costituisce ragione di inammissibilità dell’appello in quanto non
consentirebbe la verifica della tempestività della costituzione in giudizio
dell’appellante, non è conforme ai principi recentemente enunciati dal
Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del
2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel
processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie),
che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del
ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del
servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta
del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal
giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che
la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero
con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di
3

raccomandata postale.

ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non
idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica
della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai
fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente

entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della
sentenza».
3.1. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di
resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate
pronunce con riferimento al tema della decorrenza del telmine di
costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in
base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di
ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al
recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto
o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva
consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al
destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495
del 2017).
3.2. Circostanza, questa, che nel caso di specie è comprovata
dall’avvenuta notifica dell’atto di appello il 24/03/2012, ovvero in data di
molto anteriore alla scadenza (14/02/2013) del termine lungo di cui all’art.
327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis — ovvero nella versione
antecedente alla riforma introdotta con legge n. 69 del 2009, applicabile ai
ricorsi depositati dopo il 4 luglio 2009, e quindi non al caso di specie, in
cui il ricorso di primo grado risulta notificato il 07/03/2007 —
comprensivo dei quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale,
con conseguente esito positivo della “prova di resistenza” di cui si è detto
sopra.
4

se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta

4. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va accolto e la
sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla
competente CTR, in diversa composizione, che provvederà a
regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania,
in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21/06/2018
esi ente

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA