Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20408 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16922-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2474/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/ 2020 dal Consigliere Relato Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartelle di pagamento relative ad IRES ed IRPEF per le annualità d’imposta 1990, 1991, 1992 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria;

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che, non essendo stata data la prova nè di atti interruttivi nè che trattavasi di soggetto che aveva a suo tempo richiesto di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle varie norme di favore, l’Agenzia delle entrate è decaduta dal potere impositivo pur in presenza di numerosi provvedimenti interpretativi succedutisi nel tempo;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138,D.L. n. 244 del 1995, art. 25, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 363, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto tali norme prevedono delle proroghe automatiche, ex lege, dei termini di pagamento dei tributi a favore dei contribuenti interessati dal sisma per il pagamento dei tributi dovuti e, di conseguenza, estendono altresì i termini entro i quali l’amministrazione finanziaria può procedere al recupero delle somme non corrisposte;

considerato che appare preliminarmente opportuno trascrivere i primi della L. n. 388 del 2000, art. 138, tre commi, i quali recitano: “1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”;

considerato che, secondo questa Corte, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateizzazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio (Cass. n. 16074 del 2014; Cass. n. 3987 del 2017).

La CTR si è conformata al predetto principio laddove ha ritenuto che la disposizione di cui al comma 3, sopra trascritto, della L. n. 388 del 2000 preveda un termine di decadenza per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione prevista dallo stesso articolo, comma 1; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere a far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’amministrazione finanziaria sia decaduta dall’azione di riscossione come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, se sorretto – come nel caso di specie – da congrua e ragionevole motivazione (Cass. n. 3319 del 2020).

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va rigettato; nulla va statuito in ordine alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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