Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20408 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2019, (ud. 19/07/2018, dep. 26/07/2019), n.20408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29079/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MALENA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO MORETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 13/06/2016 R.G.N.

444/2011.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata il 13.6.2016, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della pronunzia del Tribunale di Taranto n. 694 del 2011, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e P.M., relativamente al periodo 2.5.2002-30.6.2002, per “sostenere il servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, ancora in fase di completamento, in attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”, nonchè la prosecuzione giuridica del rapporto ed il diritto al risarcimento del danno pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge;

che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che la P. ha resistito con controricorso;

che, in data 19.7.2018, è stata depositata dal difensore della lavoratrice, avv. Massimo Moretti, presso la cancelleria della Sezione lavoro di questa Corte, un verbale di accordo del 19.6.2018, con termine per l’adesione della P. entro il 28.9.2018; deposito tardivo ed irrituale e, pertanto, inammissibile;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, artt. 116,230e 244 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente invertito l’onere della prova non tenendo conto del mutato quadro normativo di riferimento alla luce dei quale il datore di lavoro sarebbe ormai esonerato da ogni onere probatorio circa le ragioni che avevano indotto le parti alla stipula di un contratto a termine, essendo ciò limitato esclusivamente alle esigenze legittimanti la eventuale proroga dello stesso; al riguardo, si sostiene, comunque, che la sussistenza delle esigenze organizzative poste a fondamento del contratto a termine de quo era dimostrata attraverso il richiamo per relationem al contenuto degli Accordi aziendali indicati nella clausola appositiva del termine; si lamenta, inoltre che, quand’anche avesse dovuto ritenersi gravata essa società del relativo onere probatorio, la Corte erroneamente non aveva ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di prova orale formulata dalla società medesima omettendo di fare ricorso ai poteri officiosi in materia di ammissione della prova; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 5, per asserita mancata applicazione, da parte dei giudici di seconda istanza, dei parametri previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, nonchè “per non avere gli stessi operato un dimezzamento dell’indennità omnicomprensiva” consentito dagli Accordi collettivi;

che il primo motivo non è fondato; ed invero, alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 16702/2010), la Corte di merito ha ritenuto che dagli accordi indicati nel contratto si desume esclusivamente l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità all’interno dell’azienda al fine di riequilibrare la distribuzione su tutto il territorio nazionale. Nella pronunzia censurata, la Corte di Appello, dopo avere esaminato gli accordi (si veda, in particolare, pag. 4), ha quindi condivisibilmente, e con motivazione adeguata, ritenuto che la clausola di apposizione del termine fosse illegittima, perchè le ragioni giustificatrici erano del tutto generiche;

che, inoltre, stabilito che l’onere della prova è a carico del datore di lavoro, è ius receptum che il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità – peraltro nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come definito da Cass., S.U. n. 22726/2011 – deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova e del contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg. ex Cass. nn. 21486/2011; 17915/2010); nella specie, i capitoli di prova – come emerge anche dalla lettura degli stessi, riportati nel ricorso – non sono stati ammessi stante la loro genericità ed inidoneità allo scopo di spiegare le ragioni della necessità di apporre il termine di durata al contratto stipulato, sicchè la contestazione finisce per risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti;

che neppure il secondo motivo può essere accolto, avendo la Corte distrettuale (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) compiutamente esplicitato i criteri ai quali si è attenuta per determinare l’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32; peraltro, la parte ricorrente non ha indicato gli accordi sulla “presenza” dei quali sarebbe fondata la diminuzione” della detta indennità;

che il ricorso va dunque respinto, non risultando i motivi articolati idonei a scalfire le puntuali argomentazione della Corte di merito; che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della P., avv. Massimo Moretti, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA