Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20408 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5366-2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO

33, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BOSCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BERNARDINO SIRCA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del proprio procuratore

R.M., quale rappresentante processuale volontaria di VITTORIA

ASSICURAZIONI SPA, domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI

118, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO PISANI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Z.A., VITTORIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2573/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito l’Avvocato BERNARDINO SIRCA;

udito l’Avvocato PAOLO PISANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine da un sinistro stradale. La danneggiata B.S. agisce contro l’investitore Z.A. e la sua compagnia Vittoria Ass.ni. In giudizio si costituisce la AXA, sia in proprio quale compagnia della danneggiata – attrice, sia in qualità di mandataria della Vittoria, in forza della convenzione esistente tra le compagnie (CARD 2011). Successivamente, la Axa deposita un mandato in base al quale agisce per conto della Vittoria.

Il Giudice di Pace di Firenze con sentenza non definitiva ha ritenuto la validità del mandato con rappresentanza conferito dalla Vittoria Ass.ni alla Axa e quindi quest’ultima legittimata a stare in giudizio.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2573 del 31 luglio 2013.

3. Avverso tale decisione, B.S. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste la Axa Ass.ni con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c.”.

Lamenta che il mandato sostanziale e processuale in virtù del quale l’Axa si è costituita in giudizio quale rappresentante processuale volontaria di Vittoria sarebbe limitato alle sole ipotesi in cui il danneggiato da un sinistro stradale agisca in giudizio ai sensi degli artt. 141 e 149 codice delle assicurazioni e non anche alle ipotesi in cui agisca ai sensi dell’art. 148 Cod. Ass.. La ricorrente sostiene che l’art. 149 Cod. Ass., comma 6, prevede in favore della compagnia del responsabile civile la facoltà di intervenire nel procedimento introdotto dal danneggiato in regime di indennizzo diretto, ma non prevede l’ipotesi inversa in cui sia la compagnia del danneggiato ad intervenire nel giudizio introdotto nei confronti della compagnia del responsabile. Ed in ogni caso l’assicurazione del danneggiato dovrebbe sempre coadiuvare il proprio assicurato, aiutandolo ad ottenere il risarcimento richiesto.

Il motivo è inammissibile.

Correttamente il giudice del merito ha individuato nell’art. 77 la norma processuale sulla base della quale l’Axa si è costituita nel giudizio in nome e per conto della Vittoria. In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicchè, in difetto, è esclusa la legittimati ad processum del rappresentante e il relativo accertamento – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (Cass. n. 16274/2015).

Ma in ogni caso la ricorrente, in realtà, censura l’interpretazione del mandato prodotto in giudizio. Nel caso di specie, la Corte con esauriente e logicamente coerente disamina del mandato versato in atti ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici giungendo alla conclusione predetta. Inoltre è motivo nuovo perchè nelle fasi precedenti era stata contestata la partecipazione dell’Axa per motivi differenti.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1344 c.c.”.

La ricorrente sostiene che il mandato in forza del quale si è costituita 1’Axa sarebbe nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., perchè sarebbe volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile. Ciò lo renderebbe un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., perchè costituirebbe il mezzo per eludere una norma imperativa come l’art. 144 cod. ass. che prevede l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore per RCA del veicolo ritenuto responsabile.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo per quanto riguarda il vizio ex art. 5 è inammissibile perchè la sentenza impugnata è stata depositata il 31 luglio 2013. Pertanto, nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

E’ altresì infondata anche la tesi secondo cui il mandato in forza del quale si è costituita l’Axa sarebbe nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., perchè sarebbe volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile. Infatti, Ma agisce quale mandataria di Vittoria Ass.ni e a tutela di un diritto di quest’ultima, non in proprio. Le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica di Vittoria ass.ni. Quindi il mandato conferito ad Axa non viola alcun precetto normativo in quanto il danneggiato continuerà a far valere il suo diritto sempre e soltanto nei confronti della Vittoria Ass.ni.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.400,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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