Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20407 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2019, (ud. 19/07/2018, dep. 26/07/2019), n.20407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24684/2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CESARE GRANIERO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2110/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2016 r.g.n. 2093/2014.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata in data 27.4.2016, la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame interposto da C.P., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, depositata il 18.11.2013, con la quale era stata rigettata la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, così come modificato dalla L. n. 266 del 2005, relativamente al periodo 14.7.2010-30.10.2010, nonchè la riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate; che avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse del ricorrente;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso per cassazione si denunzia: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1-bis e della Direttiva 1999/70/CE, per la presunta violazione del principio di parità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, mancando nella causale dei contratti di cui si tratta l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, “in riferimento al limite percentuale circa la valutazione delle prove”, ed in particolare, si censura “il parametro di riferimento preso in considerazione dalla Corte di merito per il calcolo dell’organico aziendale in base al quale valutare il rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine fissato dalla citata norma”, nonchè il fatto che “lo speciale regime di favore non sia stato considerato dalla stessa Corte come riferito solo al servizio postale in senso stretto”;

che il primo motivo non è fondato: al riguardo, è, innanzitutto, da premettere che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis (per Poste italiane S.p.A. ex lege), non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore (Cass., S.U., n. 11374/2016; v., pure, Cass. nn. 13359/2016; 3059/2017);

che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con Poste Italiane S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,comma 1-bis e successive modifiche, sono, pertanto, conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, applicabile ratione temporis; e, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto e, cioè, la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, integrata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18.3.1999, recepito nella Direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto “infondato il ricorso esperito al fine di vedere dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro, laddove la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, in ragione della durata di ciascun contratto, della durata degli intervalli tra un contratto e l’altro e della durata complessiva del rapporto, appaia rispettosa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, come integrata dalla L. n. 247 del 2007”: Cass., S.U., n. 11374/2016, cit.); peraltro, nella fattispecie, è stato stipulato inter partes soltanto un contratto;

che, dunque, non vi è stata alcuna violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis: è assorbente al riguardo il richiamo a Cass. n. 13609/2015 (v., pure, in termini, Cass. n. 6765/2017), per la quale “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratto della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. servizio universale postale, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che, al fine di fissare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali e percentuali (sull’organico aziendale) previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis”;

che la sentenza oggetto del presente giudizio risulta del tutto in linea con l’esplicitato orientamento, ormai consolidato e del tutto condiviso da questo Collegio;

che neppure sono fondate le censure sollevate con il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia i criteri di calcolo della percentuale di assunzioni a termine consentite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, sostenendo che tale percentuale andrebbe calcolata secondo dati da computare in full time equivalent, ossia a seconda dell’orario di lavoro a tempo pieno o parziale, e soltanto con riferimento ai lavoratori “addetti al servizio postale in senso stretto”; relativamente a tale ultimo profilo, valga il richiamo a Cass. n. 13609/2015, cit. (v., pure, in termini, Cass. nn. 6765/2017, cit.; 13221/2012), di cui sopra diffusamente si è detto; per quanto riguarda, poi, più specificamente, i criteri di calcolo della percentuale di assunzioni a termine, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, la Corte territoriale, con un iter motivazionale scevro da vizi logico-giuridici, ha dimostrato di condividere il ragionamento svolto dal giudice di prima istanza in ordine alla attendibilità della prova offerta da Poste Italiane S.p.A. circa il rispetto del profilo percentuale del 15% dell’organico aziendale, ed ha correttamente sottolineato che il limite percentuale non superiore al 15%, individuato dall’art. 2, comma 1-bis, del citato D.Lgs., sia da calcolare sull’intero organico aziendale, con riferimento, quindi, all’intera impresa, anzichè soltanto al settore postale oggetto della concessione; e ciò, in considerazione “degli elementi di natura sistematica e ricostruttiva e della finalità della norma antiabusiva del 2005 che ha stabilito il limite percentuale del 15%” (cfr., ex multis, Cass. nn. 753/2018; 6765/2017, cit.; 3031/2014);

che, peraltro, i giudici di seconda istanza hanno, altresì, ribadito che il mancato superamento della percentuale di cui si tratta (“calcolata sia in full time equivalent che per teste”) è rimasto delibato attraverso la documentazione fornita dalla società, contestata dal lavoratore soltanto in modo generico nei gradi di merito. E, dunque, non vi è stata, in concreto, controversia sui dati forniti dalla società, dai quali risulta che, negli anni di riferimento, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato entro il limite del 15% dell’organico aziendale;

che, pertanto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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