Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20407 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6645/2014 proposto da:

T.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

COSTANTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI NICOLA D’AMATI, DOMENICO D’AMATI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato

ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

COSTANTINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI NICOLA D’AMATI, DOMENICO D’AMATI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7443/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2013 R.G.N. 2214/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento per quanto di ragione del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;

udito l’Avvocato CONSOLINO FABIO MASSIMO per delega orale Avvocato

SALONIA ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6747/2007, accoglieva parzialmente la domanda proposta da T.C. nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana spa – ritenendo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 12.9.1997, riconoscendo la natura giornalistica delle mansioni espletate e condannando la RAI al pagamento delle retribuzioni dovute, oltre al pagamento delle spese di lite:

2. La pretesa della ricorrente era fondata sul fatto di avere lavorato, in qualità di programmista regista, alle dipendenze della RAI con una serie di tredici contratti a termine succedutisi fra il 1991 ed il 2004, stipulati ai sensi della L. n. 230 del 1962 e della L. n. 23 del 1987 e di avere svolto mansioni giornalistiche.

3. La Corte di appello di Roma, adita in sede di gravame principale della società e incidentale della lavoratrice, accoglieva parzialmente il primo e,in parziale riforma della impugnata pronuncia, dichiarava la nullità della clausola del termine apposto al contratto del 12 settembre 1997 e la costituzione tra le parti, da quella data, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di programmista regista; condannava la RAI a riammettere in servizio la dipendente con tale qualifica nonchè al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 17.6.2004, oltre accessori e detratte le somme documentate altrimenti percepite.

4. A fondamento della propria decisione i giudici di secondo grado evidenziavano che: a) era infondato il motivo di cui all’appello incidentale, proposto da T.C., relativa alla nullità della conciliazione, stipulata tra le parti in data 12.9.1997, con la quale la lavoratrice aveva rinunciato ai diritti fondati sul rapporto precedentemente intercorso, con la conseguenza della inammissibilità della domanda di declaratoria di illegittimità dei contratti a termine conclusi fino alla predetta data; b) non poteva essere accolta la doglianza della società in ordine alla eccezione di risoluzione per mutuo consenso, non avendo la lavoratrice – come sottolineato dal Tribunale – manifestato la volontà di risolvere anticipatamente il rapporto; c) dall’istruttoria svolta era emerso che i compiti espletati dalla T. erano inquadrabili nella declaratoria contrattuale del programmista regista e non già come attività giornalistica; d) era condivisibile l’assunto del Tribunale che aveva ritenuto la nullità del contratto a termine del 12.9.1997, stipulato ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, come modificata dalla L. n. 266 del 1977, con riferimento alla mancanza di quel necessario vincolo di correlazione tra la persona assunta ed il programma da realizzare, essendo stata la dipendente impiegata sempre nelle mansioni generiche di programmista regista e difettando, per taluni contratti a termine, il requisito della episodicità.

5. Per la cassazione propone ricorso T.C. affidato a due motivi.

6. Resiste con controricorso la RAI – Radiotelevisione Italiana spa che propone, altresì, ricorso incidentale con quattro motivi cui resiste a sua volta la ricorrente principale.

7. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo nazionale: art. 21 Cost. Rep, L. n. 69 del 1963, art. 2,D.P.R. 4 gennaio 1965, n. 115, L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 3, 4 e 7, art. 1362 c.c. CNLG 19.1.1959 reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 CNLG in data gennaio 1991 e ottobre 95, art. 2070 c.c., art. 2103 c.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., difetto di motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto priva di fondamento la domanda di accertamento della natura giornalistica dell’attività da essa svolta.

2. Con il secondo motivo si censura violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo nazionale: art. 21 Cost. Rep, L. n. 69 del 1963, art. 2,D.P.R. 4 gennaio 1965, n. 115, L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 3, 4 e 7, art. 1362 c.c. CNLG 19.1.1959 reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153CNLG in data gennaio 1991 e ottobre 95, art. 2070 c.c., art. 2103 c.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., difetto di motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto che l’attività da essa svolta rientrasse nelle mansioni di programmista regista.

3. Con il primo del ricorso incidentale la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la Corte distrettuale, una volta accertata la validità dell’accordo transattivo del 12.9.1997, non ritenuta fondata l’eccezione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito delle sei lettere di accettazione di risoluzione anticipata del rapporto stesso in relazione ai contratti a termine stipulati dopo la conciliazione.

4. Con il secondo motivo la RAI – Radiotelevisione Italiana spa si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) e dell’art. 12 preleggi, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine all’assunto dei giudici di merito circa l’interpretazione del contratto di specificità del programma e con riferimento alla ritenuta mancanza di prova della sussistenza delle condizioni previste dalla norma della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e).

5. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè l’omessa e/o erronea valutazione delle emergenze istruttorie per avere la Corte territoriale, con una motivazione completamente avulsa dalle allegazioni e prove risultanti dagli atti processuali, affermato che nei contratti sottoscritti difettasse il necessario vincolo di correlazione tra la persona assunta ed il programma da realizzare.

6. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, che non era stato applicato nel caso in esame.

7. I due motivi del ricorso principale sono inammissibili.

8. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcune delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 22.9.2014 n. 19959).

9. Nel caso di specie le doglianze di entrambi i motivi contengono critiche generiche, in relazione ai diversi profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, senza alcuna specificità, con una istanza di riesame anche dei fatti, come ricostruiti dai giudici di seconde cure, per cui esse per la loro prospettazione vanno dichiarate inammissibili.

10. Il primo motivo del ricorso incidentale non è meritevole di pregio.

11. In primo luogo, la ricorrente non ha riportato nel ricorso le lettere per intero, ma solo stralci comuni delle stesse – il cui contenuto, soprattutto relativamente alla asserita sottoscrizione della formula “per integrale accettazione”, è stata peraltro contestata dalla controparte – così violando il principio di autosufficienza del ricorso perchè non è consentita una chiara e completa cognizione dei fatti.

12. In secondo luogo, va rimarcato che l’interpretazione della Corte circa la dedotta sottoscrizione per accettazione delle risoluzioni anticipate dei contratti, quale mera presa d’atto dell’avvenuta verificazione dell’ipotesi pattiziamente prevista, costituisce un accertamento di fatto privo di errori logici e giuridici con la conseguenza che è precluso qualsiasi ulteriore sindacato da parte di questo giudice di legittimità.

13. Il secondo e terzo motivo del ricorso, che in quanto strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

14. E’, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla fattispecie disciplinata dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. e), che, nel testo sostituito dalla L. 23 maggio 1977, n. 266, permette l’assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici, ai fini della legittima costituzione del relativo rapporto, è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità. Il primo implica che il rapporto si debba riferire ad un’esigenza di carattere temporaneo della trasmissione, da intendersi non nel senso di straordinarietà od occasionalità dello spettacolo (che può essere diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel senso che lo spettacolo abbia una durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda (RAI) per cui, essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell’impresa. Il requisito della specificità, invece, comporta che il programma debba essere caratterizzato anche dalla atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro programma normalmente e correntemente organizzato dall’azienda nell’ambito della propria attività radiofonica e televisiva. Inoltre, i suddetti due requisiti sono da intendersi tra loro strettamente connessi perchè solo se il programma è specifico e, quindi dotato di proprie caratteristiche, idonee ad attribuirli una propria individualità e univocità, esso si configura come un momento episodico dell’attività imprenditoriale e, perciò, risponde anche al requisito della temporaneità. E’ indispensabile, altresì, che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo, quindi, che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda (cfr. tra le altre Cass. 24.1.2006 n. 1291; Cass. 25.9.2008 n. 24049; Cass. 26.5.2011 n. 11573; Cass. 28.2.2014 n. 4849).

15. Nella specie la Corte di merito si è attenuta a tali principi rilevando, appunto, che non era risultato provato da parte della RAI la specificità e temporaneità dei programmi nel senso sopra indicato (che, invece, erano tipici della normale programmazione RAI, andati in onda per diversi anni sia pure con elementi di novità e con diversi protagonisti) nè l’apporto lavorativo della T. (che svolgeva mansioni di programmista regista) si inseriva, in sostanza, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma.

16. Il quarto motivo è, invece, meritevole di accoglimento.

17. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691), ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.

18. Inoltre, con la stessa pronuncia è stato chiarito il concetto di “pendenza” ritenendo “pendenti” anche i giudizi in cui sia stato proposto, come sopra detto, appello contro la parte principale della decisione di primo grado dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. Del resto, già con la pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. 2.3.2012 n. 3305) si era ritenuto che la sopravvenuta disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, si applicasse anche ai giudizi di legittimità e di appello.

19. Infine, va sottolineato che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come interpretato autenticamente dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, concerne tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine (Cass. 21.3.2014 n. 6735) e tutte le ipotesi in cui vi sia stata conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (cfr. Cass. 1.8.2014 n. 17540).

20. Ne consegue, in accoglimento del quarto motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese dell’intero giudizio di legittimità, sia con riferimento al ricorso principale che a quello incidentale nell’ottica di una valutazione globale della soccombenza, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte intimata ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr. tra le altre Cass. n. 3062/2016).

21. In ogni caso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve poi provvedersi, con riguardo al ricorso principale, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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