Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20407 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 16/07/2021), n.20407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11634-2014 proposto da:

P.V., A.A., P.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. VITELLI 10, presso lo studio

dell’avvocato VITO SAVASTANO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A.A., in proprio e quale erede di P.A., P.L. e P.V., in qualità di eredi di P.A., proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio di data 14.3.2013 che aveva rigettato l’appello dei contribuenti avverso la sentenza di primo grado che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Ufficio di Roma (OMISSIS) in relazione agli anni dal 2006 al 2008.

A sostegno del gravame articolavano quattro motivi di ricorso.

L’Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in data (OMISSIS) L’Agenzia delle Entrate presentava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto con nota datata (OMISSIS) la Direzione Provinciale (OMISSIS) di Roma aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione. Allegava altresì istanza di rinuncia agli atti del giudizio da parte dei ricorrenti.

La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del citato D.L., art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198 del 2018; Sez. 6 – L, n. 28311 del 2018).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, n. 23175 del 2015; Sez. 6-2, n. 6888 del 2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

 

 

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