Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20407 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 371-2014 proposto da:

V.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO GRAMEGNA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore sig. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

nonchè contro

B.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4746/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 11/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA Antonella;

udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trac origine da un incidente stradale verificatosi tra la vettura di proprietà di V.F. e quella di B.T..

Il Giudice di Pace di Napoli rigettò la domanda di risarcimento danni proposta dal V. nei confronti della B. e della HDI assicurazioni s.p.a..

2. La decisione è stata parzialmente confermata dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4746 del 1 aprile 2013. Il giudice dell’appello ha ritenuto non sussistere la responsabilità della B. perchè, come risultava dalla documentazione, la B. non aveva il possesso del veicolo a seguito di appropriazione indebita. Ha invece ritenuto sussistere quella dell’assicurazione, limitatamente al riconoscimento della corresponsabilità dei due veicoli coinvolti nel sinistro ex art. 2054 c.c., comma 2, non essendo stata fornita prova liberatoria da parte dell’attore V. tale da superare il criterio presuntivo. Quindi ha condannato l’HDI a pagare a titolo di danni la somma di Euro 611,31.

3. Avverso tale decisione, V.F. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1 Resiste con controricorso HDI Ass.ni..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “erronea valutazione della documentazione prodotta ed applicazione della legislazione vigente”.

4.2. Con il secondo motivo si duole della insufficiente e erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,) immotivata compensazione delle spese”.

Lamenta con i due motivi che il giudice di appello ha errato sia perchè ha ritenuto che la B. non fosse responsabile in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, sia perchè ha compensato le spese del giudizio.

5. I motivi sono inammissibili perchè generici e privi in ogni caso da quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Nel caso di specie, il primo motivo si riferisce all’erronea valutazione della documentazione prodotta (…) ma il ricorrente omette di indicare a quale documentazione si riferisce, dove è stata prodotta ed in cosa consiste l’erronea valutazione fatta dal giudice del merito. Stessa considerazione anche il secondo motivo, dove si riferisce ad “arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”.

Ma i motivi sono anche inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia, come appunto nel caso di specie.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 1028/2012).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della sola controricorrente costituita, HDI Ass.ni, che liquida in complessivi Euro 1300,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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