Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20407 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8734/2010 proposto da:

Q.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTRO GEMMA, rappresentato e difeso dall’avvocato APREA

Antonio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato PERCIACCANTE

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DIOCESANO Vito giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Q.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTRO GEMMA, rappresentato e difeso dall’avvocato APREA ANTONIO

giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 62/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

15/01/2010, depositata il 20/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ricorre per Cassazione Q.M. avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 20/01/2010, che ha disposto assegno divorzile di Euro 250,00 mensili a suo carico e a favore della moglie B.M..

Resiste con controricorso la B., che pure propone ricorso incidentale, in punto assegno.

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorrente, censurando vizio di motivazione, introduce profili di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata adeguata e non contraddittoria.

Essa esamina le posizioni reddituali e la consistenza del patrimonio delle parti, evidenziando una notevole disparità a favore dell’odierno ricorrente. In particolare, chiarisce il giudice a quo che la B. è priva di reddito da lavoro e non è stata in grado di procurarselo, pur essendosi ripetutamente proposta senza successo nel mercato del lavoro, considerata la crisi occupazionale e l’età matura della richiedente stessa. La sentenza impugnata ha tenuto conto comunque del patrimonio immobiliare della B., così come della necessità di mantenimento del figlio di secondo letto da parte del Q..

Vanno rigettati i ricorsi per manifesta infondatezza.

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta per manifesta infondatezza;

dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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