Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20407 del 05/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 20407 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 32919-2006 proposto da:
DITTA FALORIO PIERANTONIO P.I.01848360697, IN PERSONA
DEL TITOLARE OMONIMO, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati MENNA ANTONIO,
ANTONUCCI FAUSTO;
– ricorrente –

2013
1635

contro

INFORMA SRL IN PERSONA ELL’AMM.RE UNICO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 315/2006 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 05/09/2013

’1

LANCIANO, depositata il 05/08/2006;
..

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso.

I

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 15.10.2005 Falorio Pierantonio citava in giudizio Informa srl per
sentir riformare la sentenza del GP di Casoli del 7.7.2005, con la quale era stata
rigettata l’opposizione a d.i. proposta.
Esponeva che il primo giudice aveva errato nel non considerare che l’attore

di lui moglie, amministratrice della società opposta.
Le prestazioni non erano state provate se non in minima parte e con errori nella
tenuta della contabilità, che avevano provocato danni.
Il Tribunale di Lanciano, con sentenza 315/06, rigettava il gravame rilevando che
l’atto di appello era confuso ed ai limiti dell’ammissibilità e, volendosi districare
tra le argomentazioni, in sostanza nell’opposizione a d.i. si lamentavano
inadempienze tecnico contabili e somme non integralmente dovute. Non si
deduceva espressamente un difetto di legittimazione attiva ma che non erano
state provate le prestazioni indicate in fattura.
Nell’atto di appello il primo motivo riguardava il difetto di legittimazione attiva
della Informa ma il Falorio aveva ammesso nell’interrogatorio formale di aver
pagato le fatture prodotte in atti per i periodi precedenti a quello in
contestazione.
Era stata prodotta fattura n. 19/2002 per il periodo gennaio giugno 2002 emessa
dalla società e pagata dal Falorio, donde ia consapevolezza che l’incarico era
compiuto dalla Informa.
Lo stesso Falorio aveva ammesso che moglie e marito o impiegate dello studio si
recavano presso la ditta per le incombenze.
Era pacifico e provato che per il 2002 ed anche fino a settembre 2003
l’elaborazione contabile era stata effettuata e congruo era il prezzo richiesto, pur

aveva incaricato di eseguire le prestazioni professionali Nicola Belfatto e non la

non essendovi prova di un accordo preciso perché, contrariamente a quanto
dedotto in appello, le prestazioni furono sempre fatturate col medesimo prezzo.
Non vi era prova di inadempienze della società.
Ricorre Falorio con tre motivi, unitariamente trattati, non svolge difese
controparte.

rinnovazione dell’avviso di udienza.
MOTIVI DELLA DECISONE
Si lamentano 1) violazione degli artt. 88, :00, 113, 115, 116, 191, 198, 209, 228,
230, 231, 244, 245, 246, 247, 249 e ss, 258 e ss, 322, 320, 321, 360, 295 cpc,
2222 e ss , 2229, 2226, 2232, 2233, 2235 cc, 12 preleggi, 24,25 e 111 Cost, 6
CEDU; 2) nullità della sentenza e del procedimento; 3) vizi di motivazione.
Si assume che la dedotta parzialità del giudice di I° grado è stata provata ma il
giudice di appello ha ridotto a soli due motivi l’opposizione e, pur ammettendo
che gli accordi erano stati presi solo col Belfatto, non è stato conseguente in
ordine alla sollevata eccezione.
Era significativo che i libri contabili fossero nella disponibilità del Belfatto ma il
giudice ha ritenuto provata l’effettuazione dell’elaborazione contabile da parte
della società mentre l’opponente ha provato le sue eccezioni ed i danni.
L’esecuzione dell’opera non è stata eseguita dal commercialista Belfatto in
violazione dell’art. 2232 cc ma dalla società. Seguono altre considerazioni nel
merito e dieci quesiti di diritto, che così possono riassumersi: 1) se è legittimo
quanto fatto dai giudici di merito in base a quanto riferito; 2) se è risultato anche
al giudice di appello che l’accordo è intervenuto tra l’opponente ed il solo
commercialista Beffano; 3) se e risultato pacifico che il cliente ha rotto
definitivamente i rapporti col Belfatto dopo la sottoscrizione del bilancio 2002,

All’udienza del 16.11.2012 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per la

nominando nuovo commercialista il 1.11.2003, con restituzione tardiva dei
documenti e necessità di rifare la contabilità; 4) se è possibile respingere
l’opposizione nonostante la prova; 5) se è sufficiente la prova dei danni eccepiti
in compensazione in relazione al ritardi nella restituzione dei documenti; 6) se è
legale dirigere i processi al fine di non consentire la difesa effettiva, non

compensazione; 7) se è legale rigettare l’eccezione di compensazione in presenza
di danni provati; 8) se possono ignorarsi inconfutabili risultanze; 9) se sono
credibili la parte ed il marito testimone che si sono contraddetti; 10) se era
legittimato a redigere e depositare la sentenza il giudice nel frattempo divenuto
Consigliere del CSM e sospeso dalle funzioni giudiziarie.
Le censure come proposte non possono essere accolte.
Come dedotto la sentenza ha riferito dell’atto di opposizione, dell’atto di appello
in parte diverso dall’originaria impostazione. ha desunto l’incarico alla società
dalle stesse ammissioni del Falorio circa il pagamento delle fatture precedenti
sempre emesse dalla stessa, ha motivato sull’esecuzione delle prestazioni e
sull’assenza di errori, non essendo provato che fossero riferibili alla società le
attività demandate.
Di fronte a tale articolata e logica ricostruzione, le odierne deduzioni
contravvengono alla necessaria specificità ciei ricorso per cassazione, invocando
una pluralità di violazioni e di vizi ma chiedendo un sostanziale riesame del
merito, attraverso una diversa lettura delle risuitanze processuali che si concreta
in una mera dichiarazione di dissenso rispetto a quanto affermato in sentenza.
Già i giudici di appello avevano dedotto che l’impugnazione era ai limiti
dell’ammissibilità e sulla stessa linea è il ricorso per cassazione che invoca una

motivando sulla richiesta di altri mezzi istruttori e rigettando l’eccezione di

indagine preclusa in questa sede, con considerazioni non risolutive e non
determinanti.
Nella sostanza si chiede una rivalutazione dei fatti inammissibile in questa sede
così come è inammissibile la dedotta mancanza di imparzialità del giudice di
primo grado.

40/2006 ciascun motivo doveva concludersi con un quesito di diritto tendente ad
una risposta, positiva o negativa, ;n concreto lnzionale all’accoglimento della
censura proposta ( S.U. 20603/2007, 1652872003, Cass. 823/2009, 446/2009,
321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009), mentre, nella specie, il primo
quesito è del tutto generico, contenendo un rinvio agli atti di causa, il secondo
non è rapportabile alla ratio decidendi della sentenza il terzo chiede una totale
rivalutazione dei fatti non consentita in questa il quarto ed il quinto danno per
• A ‘7,..«,4
provati fatti non provati senza indicare à111 —non esaminati il sesto è
generico, il settimo in contrasto con accertamenti in fatto e privo di riferimenti
adeguati a prove non esaminate, l’ottavo non è un quesito, il nono implica
valutazioni di mero merito.
Infine, in ordine al decimo quesito, a prescindere dalle mere affermazioni del
ricorrente, il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato
deve essere legittimamente preposto ali . ulTico per poter adottare un
provvedimento giuridicamente esistente, va identitiz,‘ato con quello della
deliberazione della decisione mentre le successive fasi dell’iter formativo
dell’atto, cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione
non incidono sulla sostanza della pronunzia, per cui é irrilevante che, dopo la
decisione, il giudice sia collocato fuori ruolo (Cass. 8.10.2001 n. 12324).

Trattandosi di sentenza depositata il 5.8.2006, in applicazione del d.lgs. n.

Donde l’inammissibilita del ricorso. senza pronunzia sulle spese. attesa la
mancata costituzione di controparte
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ..
Roma 12 giugno 2013.

9

Il }-,,,….._
– cid,— L., 1„zuritTi o
NERj

DEPOS\MVO Vt\I

Roma ,

cp‘scezu.etkw1/4

05 SEI, 2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Il Presidente
-)

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA