Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20407 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20407 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28102/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

VALGIULIA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, Luigi
Nicotra, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ingarao e Rosario
Campione, presso il cui studio legale, in Catania, alla via S. Maria di
Betlem, n. 18, è elettivamente domiciliata;
– resistente –

Data pubblicazione: 01/08/2018

avverso la sentenza n. 1665/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE STACCATA di
CATANIA, depositata il 02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a
due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in
epigrafe indicata con cui la CTR, rilevate la tardività della notifica dell’atto
di appello e l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria
appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello,
dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione agenziale proposta avverso
la sentenza della CTP di Catania che aveva annullato una cartella di
pagamento recante iscrizione a ruolo di maggiori imposte ai fini IVA,
IRAP ed IRES conseguente al disconoscimento del credito IVA per
omessa presentazione della dichiarazione nei precedenti tre esercizi a
quello dell’anno di imposta 2006, oggetto di controllo automatizzato ex
art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973.
2.

Con ordinanza interlocutoria n. 30373 del 2017, emessa

all’adunanza del 23/11/2017, è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli
dei gradi di merito.
3. Sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato
art. 380

bis

cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il

contraddittorio.
4.

Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione

dell’ordinanza in forma semplificata.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 156 e 327
2

Rilevato che:

cod. proc. civ. nonché 4 della legge n. 890 del 1982, sostenendo che la
CTR aveva errato nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso in appello
perché notificato tempestivamente, entro il 12/03/2012, data di scadenza
del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella versione applicabile
ratione temporis, computando il periodo di sospensione feriale (all’epoca di

giorno feriale successivo. Secondo la ricorrente, la tempestiva
dell’impugnazione doveva desumersi dalla ricezione della raccomandata da
parte della società appellata in data 14/03/2012, essendo «assolutamente
improbabile che un atto di appello, consegnato all’ufficio per la notifica,
venga recapitata al destinatario lo stesso giorno» (pag. 5) e comunque era
comprovata dalla distinta di spedizione delle raccomandate prodotta in
giudizio.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere
la CTR ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’appello, notificato
a mezzo del servizio postale, il deposito della ricevuta di spedizione della
raccomandata.
3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi
diretti a censurare la statuizione di inammissibilità dell’appello agenziale,
sono infondati e vanno rigettati.
4. Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti
processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo)
che la sentenza n. 673/02/2011 della CTP di Catania venne pubblicata in
data 25/07/2011, che l’appello venne ricevuto dalla società appellata in
data 14/03/2012, quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod.
proc. civ., nella versione applicabile ratione temnporis, e che l’appellante
provvide in data 03/04/2012 al deposito nella segreteria della CTR del
ricorso in appello e dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale.
3

46 giorni) ed il differimento del termine scadente domenica 11/03/2012 al

5. E’ quindi pacifico, anche perché ammesso dalla stessa ricorrente, che
quest’ultima non provvide a depositare, all’atto della sua costituzione nel
giudizio di appello, la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata postale
dell’atto di impugnazione, ma soltanto l’avviso di ricevimento della
raccomandata postale, che però non consente di far ritenere idoneamente

recentemente enunciati dal Supremo consesso di questa Corte nelle
sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che ha affermato, con riguardo alla
notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio
postale (come nel caso di specie), che: 1) «il termine di trenta giorni per la
costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la
per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario
(o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non
costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato
notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero
con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna
alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera
scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di
spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della
tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la

4

superata l’inammissibilità del ricorso impugnatorio secondo i principi

ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il
termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza».
5.1. Invero, nella specie, sull’avviso di ricevimento della raccomandata
postale manca l’attestazione certa della data di spedizione della stessa e la
notifica dell’appello risulta essersi perfezionata in data 14/03/2012, ovvero

327 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, per impugnare la sentenza di
primo grado pubblicata in data 25/07/2011.
5.2. Ne consegue che nel caso in esame non ha esito positivo la c.d.
“prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sopra
citate pronunce, in base alla quale l’inammissibilità non può essere
dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente
postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del tetmine per
impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica
della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del
notificante per l’inoltro al destinatario» (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n.
25237, 25400 e n. 25495 del 2017).
5.3. A superare tale prova non è utile la distinta-elenco delle
raccomandate redatta dall’amministrazione finanziaria perché documento
che, seppur astrattamente utile a quel fine (v. Cass. n. 22878 del 2017), non
lo è nel caso concreto sia per l’illegibilità del timbro postale sia perché
prodotto dall’Agenzia delle entrate tardivamente, soltanto nel presente
giudizio di legittimità, in evidente violazione del divieto posto dall’art. 372
cod. proc. civ., riferito al deposito di «atti e documenti non prodotti nei
precedenti gradi del processo» (v. Cass. n. 12344 del 2018, su caso analogo)
e consentito soltanto per quei documenti riguardanti la nullità della
sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso per cassazione.

5

due giorni dopo la scadenza (in data 12/03/2012) del termine lungo, ex art.

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato. L’evoluzione
giurisprudenziale in materia giustifica in ogni caso la compensazione delle
spese processuali.
6. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778
del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma 11 21/06/2018
1P , is ente
,031í IRILLO

dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-

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