Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20406 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10056-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FOSSA GELATA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSARIA VENERA GRANCAGNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4618/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2009 emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio ritenendo che il contribuente non perde il diritto alla compensazione di un credito d’imposta se omette di riportarlo nella dichiarazione dell’anno successivo purchè l’abbia esposto nella dichiarazione annuale e inoltre l’Ufficio non poteva procedere al controllo automatizzato per negare il diritto di credito del contribuente in quanto il disconoscimento del credito d’imposta non può avvenire mediante l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo e quindi con diretta iscrizione a ruolo ma richiede un previo avviso di recupero perchè tale disconoscimento implica la soluzione di questioni giuridiche incompatibili con il controllo automatizzato;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto contrariamente a quanto affermato dalla CTR anche il disconoscimento di un credito d’imposta può avvenire legittimamente all’esito del controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, purchè tale disconoscimento non sia conseguenza di valutazioni giuridiche sulla spettanza dello stesso ma derivi dal mero rilievo dell’incongruenza dei dati esposti in dichiarazione dallo stesso contribuente, il quale aveva utilizzato in compensazione un credito che indicava come scaturente dalla precedente annualità (2008) in relazione alla quale però nessun credito d’imposta era stato indicato in dichiarazione;

considerato che, secondo questa Corte:

in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n. 14059 del 2020; Cass. n. 4392 del 2018; Cass. n. 17758 del 2016);

ritenuto che la CTR non si è attenuta a suddetto principio laddove ha negato in radice la possibilità per l’Ufficio di utilizzare la procedura di controllo automatizzata, senza considerare che il controllo formale che avviene attraverso quelle procedure automatizzate non comporta alcuna verifica della posizione sostanziale della parte contribuente e d’altra parte nell’aver omesso di riportare il credito d’imposta nella dichiarazione dell’anno successivo, può ben ravvisarsi una di quelle notizie che rilevano come mero dato storico dal quale derivano conseguenze giuridiche, sicchè non vi è ragione di non consentire la lavorazione con procedura automatizzata di un dato omissivo, dovendo l’amministrazione provvedere sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria: pertanto il contribuente, in sede di giudizio relativo all’impugnazione della cartella e entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, non può lamentare il ricorso in sè alla procedura automatizzata da parte dell’Ufficio per l’emissione della cartella stessa ma può semmai far valere nel merito la detraibilità del credito d’imposta.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato e che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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