Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20406 del 11/10/2016
Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10306-2013 proposto da:
V.L., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FABIO LIOTTA giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.L., G.A., MILANO ASSICURAZIONI SPA, MILANO
ASSICURAZIONI SPA, DIV NUOVA MAA ASSICUR SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 613/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 21/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;
udito l’Avvocato FABIO LIOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente controversia trae origine da un incidente stradale.
Il Tribunale di Milano condannò S.L., G.A. la Milano Ass.ni anche come impresa designata dal Fondo di Garanzia a pagare a V.L. la somma di 54.532,68 ( S.L. fino alla concorrenza di 29.084,09).
2. S. e G. proponevano appello sostenendo l’errata applicazione da parte del giudice di prime cure dell’art. 651 c.p.c., ed in particolare la violazione del giudicato formatosi in sede penale.
La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 613 del 21 febbraio 2012.
3. Avverso tale decisione, V.L. propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo.
3.1. Le intimate non svolgono attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. (art. 360, c.p.c. n. 3)”.
Lamenta che la sentenza della Corte d’Appello è errata nella parte in cui ha fatto riferimento, per la sua responsabilità nella causazione del sinistro, alla sentenza penale passata in giudicato perchè si pone in contrasto con l’art. 651 c.p.p..
Il motivo è infondato.
E’ principio di questa Corte che nell’art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell’efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicchè il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale. (Cass. n. 12115/2016). Nel caso di specie, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito con motivazione congrua e scevra da vizi logico – giuridici ha affermato che il V. non ha tenuto conto del fatto che il giudicato penale nei suoi confronti è valido in quanto si era costituito pane civile nel processo penale, al punto di propone appello alla sentenza per invocare una diversa determinazione del grado di concorso di colpa.
5. Non occorre disporre sulle spese in considerazione che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016