Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20406 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8545/2010 proposto da:

F.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BRITANNIA 54 – scala D – interno 5, presso lo studio

dell’avvocato LIJOI Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CATANIA 1, presso lo studio dell’avvocato SGANDURRA Elena,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 53271/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7.5.09, depositato il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Andrea Lijoi che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, in sede di modifica di condizioni di divorzio, rigetta la domanda di F.G., volta all’esclusione dell’assegno di divorzio a favore della moglie B.M., e il decreto del Tribunale di Roma del 9/01/2007 viene confermato dalla Corte di Appello di Roma con provvedimento del 7 maggio 2009.

Ricorre per cassazione l’obbligato.

Resiste con controricorso la moglie.

Afferma il ricorrente che la qualità di “bidella” della B., indicata in calce a contratto di mutuo in atti, avrebbe dovuto escludere la corresponsione di assegno. Nulla peraltro ha precisato il ricorrente sulla “rilevanza ai fini del decidere” di tale circostanza. Il giudice a quo ha esaminato le capacità reddituali delle parti e, pur ammettendo che la B. godesse di modesti redditi da lavoro, ha affermato che permaneva una notevole disparità reddituali tra le parti tali da giustificare l’importo – assai modesto – dell’assegno.

Va pertanto rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre spese generali ed accessoria di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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