Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20406 del 01/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20406 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

sul ricorso 16238/2013 proposto da:

Vico.Edil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazio n.20/c, presso lo studio
dell’avvocato Dotto Massimo Francesco, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Pozzoli Patrizio, giusta procura a margine
del ricorso;
-ricorrente contro

1
R.G.N. 16238/2013
Cons. est. Laura Tricorni

Data pubblicazione: 01/08/2018

Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Aquileia n.12, presso lo studio
dell’avvocato Morsillo Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato
De Michele Domenico, giusta procura in calce al controricorso;

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il
04/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/07/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

Rilevato che:

Il Tribunale di Parma, in sede di opposizione allo stato passivo del
Fallimento Immobiliare Felice SRL , proposta da Banca Carige SPA Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia- e riassunta nei confronti
della società VICO.EDIL SRL, assuntrice del concordato fallimentare
Immobiliare Felice SRL, con il decreto in epigrafe indicato ha accolto
l’opposizione e modificato lo stato passivo, ammettendo l’opponente
in via di privilegio ipotecario in forza dell’ipoteca iscritta in data
11/08/2008 per il credito di C.373.294,48, già ammesso in via
chirografaria.
La originaria richiesta di ammissione privilegiata era stata
rigettata dal Giudice delegato perché l’iscrizione di ipoteca giudiziale
per debito scaduto era stata ritenuta inefficace nei confronti della
procedura e la garanzia revocata ex art.67, comma 1, n.4, legge fall.,
in quanto avvenuta nel semestre anteriore la dichiarazione di

7
R.G.N. 16238/2013
Cons. est. Laura Tricorni

-controricorrente –

fallimento, computato a ritroso dalla pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento avvenuta il 10/02/2009.
Il Tribunale ha riformato la decisione sulla considerazione che la
decorrenza del termine semestrale doveva essere calcolato partendo
dalla data di annotazione della sentenza presso l’Ufficio del registro
delle imprese, avvenuta il 16/02/2009, secondo la previsione

fatti, sulla considerazione che la banca, non apparendo tra i creditori
istanti per il fallimento, era da considerarsi soggetto terzo.
VICO.EDIL SRL ricorre per cassazione con un motivo, corredato
da memoria ex art.378 cod. proc. civ., al quale replica con
controricorso e memoria la banca.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione falsa applicazione
dell’art.16, comma 2, e dell’art.67, comma 1, del R.D. 16 marzo
1942, n.267, per avere il Tribunale ritenuto che il termine fissato per
la revocabilità della garanzia decorresse dalla data di iscrizione della
sentenza dichiarativa di fallimento al Registro delle imprese e non
dalla anteriore data di pubblicazione della sentenza.
La ricorrente sostiene che la ratio dell’art.16 cit. è quella di
tutelare l’affidamento di coloro che, rimasti estranei all’istruttoria
prefallimentare, abbiano intrattenuto rapporti con il fallito nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di fallimento e la sua
iscrizione al Registro delle imprese, ed è volta a evitare che i terzi
possano subire pregiudizi per atti posti in essere dopo la dichiarazione
di fallimento, ma prima dell’iscrizione al R.I.
3
R.G.N. 16238/2013
Cons. est. Laura Tricorni

contenuta all’art.16, comma 2, della legge fall., vigente all’epoca dei

A suo parere, quindi, ciò non può influire con il calcolo dei termini
fissati dall’art.67 della legge fall. poiché, ai fini dell’esperibilità della
azione revocatoria, sotto il profilo soggettivo, non rileva la
conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento, ma la
conoscenza dello stato di insolvenza al momento del compimento
dell’atto.

osserva che la buona fede non rileva al fine di applicare la norma.
3. Il thema decidendum concerne l’individuazione del dies a quo
dal quale computare a ritroso la decorrenza del periodo sospetto nella
revocatoria fallimentare, segnatamente con riferimento alla data del
deposito della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero avendo
riguardo alla data della sua annotazione nel registro delle imprese.
Poiché la questione di diritto risulta di particolare rilevanza e non
si ravvisano precedenti di legittimità, appare opportuna la trattazione
in pubblica udienza ex art.375, ultimo comma, cod. proc. civ., previo
rinvio a nuovo ruolo della controversia.

P.Q.M.
– Dispone il rinvio a nuovo ruolo della controversia per la
fissazione alla pubblica udienza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 16 lu o 2018.
Il Pre

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Cve

,.
Prist_
la Clueune

(Francesco

Genovese)

2. La banca controricorrente insiste sulla propria qualità di terzo e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA