Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20405 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9942-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1761/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/ 2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2000 scaturito a seguito di accertamento induttivo dell’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale, presso la quale la parte contribuente si costituiva, dichiarava

inammissibile l’appello dell’Ufficio rilevandone altresì l’infondatezza della pretesa nel merito, osservando quanto all’inammissibilità che deve considerarsi inesistente la notifica effettuata al primo difensore ma che a seguito di rinuncia al mandato era stato sostituito da altro difensore, presso il cui studio la parte contribuente aveva eletto domicilio e quanto all’infondatezza che l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, anche in caso di contabilità formalmente regolare solo ove la sua attendibilità risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purchè però gravi, precise e concordanti, non sussistenti nel caso di caso di specie, ove anzi non è emersa alcuna difformità nell’emissione delle fatture e scontrini fiscali;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156,170 e 330 c.p.c., in quanto la notifica eseguita presso il primo difensore che aveva rinunciato al mandato non è inesistente ma nulla ed è sanata dalla costituzione in appello della parte contribuente;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto la CTR non ha chiarito quali sarebbero le presunzioni su cui si è basato l’Ufficio e perchè esse sarebbero vietate;

considerato che, quanto al primo motivo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., n. 1798 del 24/01/2018; Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016); “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c., (Cass. 33298 del 2019; Cass. 21704 del 2019; Cass. SU 14196 del 2016);

ritenuto pertanto che, in applicazione del suddetto principio, nella fattispecie, relativa a ricorso in appello, ricorrono gli elementi sostanziali minimi per ritenere la notifica in questione “giuridicamente esistente”, potendosi individuare sia una attività di trasmissione che di consegna e dovendosi rinvenire un almeno “minimo” riferimento al destinatario nel domicilio del suo primo difensore: la notifica de qua deve pertanto ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla” ed in quanto tale sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., a seguito della costituzione in appello della parte contribuente (Cass. n. 1156 del 2019; 14100 del 2018);

ritenuto che, come nel caso di specie, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto (Cass. n. 3229 del 2012; Cass. n. 24469 del 2013; Cass. n. 30393 del 2017; Cass. n. 11675 del 2020): nel caso di specie pertanto la motivazione sul merito deve ritenersi svolta ad abundantiam, essendosi il giudice già spogliato della potestas iudicandi mediante la dichiarazione di inammissibilità dell’appello;

considerato che qualora il giudice, oltre a dichiarare l’inammissibilità della domanda o del gravame, con ciò spogliandosi della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, la abbia anche rigettata, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare (Cass. n. 11675 del 2020; Cass. 30393 del 2017): quindi il secondo motivo, per il quale il ricorrente dunque non ha interesse ad impugnare, è inammissibile;

ritenuto dunque che, in accoglimento del primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; conseguentemente accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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