Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20405 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. un., 26/07/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 26/07/2019), n.20405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33297-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,

con ordinanza n. 1988/2018 (r.g. 1210/2018) emessa il 7/11/2018

nella causa tra:

C.E.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude affinchè sia affermata la

giurisdizione ordinaria.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Avv. C.E., nella qualità di difensore di Ci.Lu. e successivamente dei di lei eredì M.R., M.G., M.M., Mo.Gi., tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e già costituiti nel procedimento promosso innanzi al Tar Calabria contro il Comune di Cosenza, impugnava davanti al Tribunale di Catanzaro il decreto di liquidazione degli onorari reso in data 12.5.2017 dal Presidente del Tar della Calabria, ritenendolo inadeguato all’attività svolta.

Il giudice adito dichiarava la propria “incompetenza” con ordinanza del 7 giugno 2018, indicando il Tar Calabria come “giudice competente” – recte, giudice dotato di giurisdizione -.

Riassunto il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria indicata il Tar Calabria, con ordinanza n. 1988/2018 depositata il 21.11.2018, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm..

Ad avviso del giudice confliggente, la controversia involge una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, secondo il TAR Calabria, peraltro, la questione relativa alla perdita di un grado di giudizio pure sostenuta dal precedente di queste Sezioni Unite, non avrebbe potuto incidere ai fini del riparto di giurisdizione, risultando peraltro il provvedimento di liquidazione adottato dall’Autorità procedente ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83.

Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte rassegnate ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., ha chiesto che queste Sezioni Unite, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va ritenuta l’ammissibilità del conflitto negativo di giurisdizione, risultando la controversia originariamente proposta innanzi al Tribunale di Catanzaro tempestivamente riassunta avanti al TAR Calabria che, alla prima udienza fissata per la trattazione nel merito, in data 7.11.2018, ha proposto il presente conflitto(cfr. Cass., S.U., 13 aprile 2012, n. 5873).

2. Passando al fondo del conflitto negativo di giurisdizione, si tratta di stabilire se spetti ai giudice ordinario o al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia insorta a seguito alla liquidazione dei compensi in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato operata dal giudice amministrativo che ha esaminato il procedimento al quale si riferisce il decreto di ammissione al patrocinio.

3. Sul punto giova ricordare che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione proposta,ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, si è quindi ritenuto che la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, non ha introdotto un’ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111 Cost., comma 2, avverso le decisioni di quest’ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione; vertendosi pacificamente in materia di diritti soggettivi non sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo in assenza di una previsione espressa che riconosca la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – cfr. Cass., S.U., n. 26908/2016.

3.1 In quella medesima occasione le S.U. hanno chiarito che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, nel prevedere che la proponibilità del ricorso al “capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”, non ha inteso disciplinare una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, limitandosi ad introdurre una disciplina in tema di competenza che, in relazione all’indiscutibile natura di diritto soggettivo della pretesa del difensore, non può che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

4. Ritengono le Sezioni Unite che l’orientamento appena ricordato debba essere confermato.

5.Ed invero, gli argomenti di segno contrario esposti dal Tar Calabria non sembrano idonei a giustificare un mutamento di indirizzo, non incrinando la ratio decidendi della sopra ricordata pronunzia n. 26908/2016, costituita dall’essere l’art. 15 cit. disposizione incidente sulla competenza dell’autorità giudiziaria e non già sulla giurisdizione.

6. Se, dunque, va escluso che, nella specie, ricorra un caso di giurisdizione esclusiva del giudice ammnistrativo, non rientrando la questione dibattuta (quantificazione del compenso del difensore che svolge l’attività all’interno del patrocinio a spese dello Stato) in nessuna delle tassative ipotesi disciplinate dall’art. 133 c.p.a., la controversia non potrebbe nemmeno farsi rientrare nella giurisdizione generale di legittimità del g.a., non essendo in discussione l’esercizio di un potere amministrativo, secondo i ben noti principi espresse dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004 e 191 del 2006 e più volte recepiti ed attuati da queste Sezioni Unite – cfr., Cass., S.U., n. 28651/2018.

7. D’altra parte, le ipotesi analiticamente indicate dal Tar Calabria per le quali non vi sarebbe dubbio alcuno in ordine alla giurisdizione del g.a. – condanna ex art. 26, comma 1 c.p.a. della parte soccombente in presenza di motivi manifestamente infondati o per avere agito o resistito con mala fede o colpa grave, ecc. – non sembrano poter essere utilmente richiamati come tertium comparationis ai fini della controversia che riguarda il difensore nominato con le forme del patrocinio a spese dello Stato, la stessa prendendo luogo da un atto – decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – che esula dalle attività processuali direttamente collegate alle funzioni giurisdizionali attribuite al giudice amministrativo.

8. Senza dire che la previsione del ricordato art. 15, incardinata all’interno del D.Lgs. n. 150 del 2011, ove avesse inteso disporre un’ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo, avrebbe senz’altro ecceduto la delega contenuta nella L. n. 54 del 2009, che non l’aveva in alcun modo contemplata.

9. Sulla base delle superiori considerazioni, va dichiarata la giurisdizione del Tribunale di Catanzaro, di cui cassa la pronunzia declinatoria.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Tribunale di Catanzaro, di cui cassa la pronunzia declinatoria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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