Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20405 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14091-2014 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (incorporante la UNIPOL ASSICURAZIONI

SPA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ATTILIO FRIGGERI 13, presso

lo studio dell’avvocato SERGIO BELLOTTI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 436/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

ANZIO, depositata il 03/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito l’Avvocato MAURO LONGO per delega non scritta; udito l’Avvocato

STEFANO MINASI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 3/12/2013 il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, ha confermato la sentenza in data 13/1/2012 con la quale il Giudice di pace di Anzio ha rigettato la domanda proposta da B.G. diretta alla condanna di G.F., C.I. e della Unipol Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS) il (OMISSIS).

Con la decisione assunta, il giudice d’appello ha confermato la valutazione espressa dal primo giudice circa l’insufficienza degli elementi istruttori forniti dall’attrice a fondamento della domanda proposta, essendo peraltro la stessa attrice decaduta dalla possibilità di ammissione dei mezzi di prova testimoniale originariamente richiesti, avendo omesso di reiterare in modo specifico la propria richiesta di ammissione istruttoria in sede conclusionale.

2. Avverso la sentenza del giudice d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la B. sulla base di tre motivi di impugnazione.

3. Ha depositato controricorso la Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. (incorporante la Unipol Assicurazioni s.p.a.) concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con il favore delle spese di lite.

4. B.G. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè degli artt. 352 e segg. c.p.c., oltre che per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Osserva al riguardo la ricorrente come il Tribunale di Anzio si fosse inammissibilmente limitato a recepire, nel corpo del provvedimento impugnato, una descrizione del fatto e dello svolgimento del processo assolutamente generica, per di più realizzata attraverso la sola integrale trasposizione della comparsa di costituzione in appello della controparte.

6. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 366 e segg. c.p.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Sul punto, la ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto non adeguatamente avanzata l’istanza di ammissione della prova testimoniale già respinta dal giudice di primo grado, in contrasto con quanto risultante dalla documentazione processuale richiamata in ricorso, non potendo peraltro ritenersi rinunciata l’istanza istruttoria formulata negli atti introduttivi del giudizio (oltre che nelle successive memorie autorizzate ritualmente depositate) in ragione dell'(asserita) omessa riproduzione della stessa istanza all’atto della precisazione delle conclusioni.

7. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 148 C.d.S., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Sul punto, la ricorrente contesta la correttezza della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, siccome in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite e analiticamente richiamate in ricorso.

8. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità formatasi sul testo dell’art. 132 c.p.c., anteriore alla modifica disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010, Rv. 615819; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 92o del 20/01/2015, Rv. 634142).

Tale principio di strumentalità delle forme deve ritenersi vieppiù decisivo a seguito della ricordata modificazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che, nel testo applicabile al caso di specie, impone l’indicazione, nel contenuto della sentenza, della sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Al riguardo, dev’essere escluso il ricorso di alcuna nullità per tale motivo della sentenza impugnata, avendo il Tribunale di Velletri fornito, pur rifacendosi al contenuto di un atto di parte, una comprensibile descrizione degli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, individuando con sufficiente chiarezza le ragioni poste a suo fondamento in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.

9. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa corte, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poichè, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008, Rv. 605482).

Con riguardo a tale principio, questa stessa corte ha avuto modo di precisare come l’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nè con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con L. 2 agosto 2008, n. 130), nè con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poichè dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere nè rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10748 del 27/06/2012, Rv. 623121).

Nella specie, il giudice d’appello, dopo aver correttamente rilevato la specifica mancata riproposizione, in sede conclusionale, delle richieste istruttorie originariamente avanzate dalla B., si è correttamente allineato ai principi sopra richiamati, non incorrendo in alcuna delle nullità in questa sede denunciate dalla ricorrente.

10. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Sul punto, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n, 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al comma 3 del medesimo art. 54 cit.).

Ciò posto, mentre, da un lato, il sindacato sulla motivazione deve ritenersi ormai limitato ai casi di inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro lato, il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881).

In breve, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – vale ribadire – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

A seguito della richiamata novella legislativa deve dunque ritenersi confermato e rafforzato il principio, già del tutto consolidato (per tutte: Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n, 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. maggio 2006, n. neo; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286), secondo cui deve recisamente escludersi il potere della corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo sotto il profilo logico – formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità (cfr. Cass, Sez. 3, 15 gennaio 2016, n. 9239).

Nella specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge o dell’omessa motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità del complessivo risultato della valutazione operata dal giudice di appello con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il Tribunale di Velletri – muovendo dall’esame del verbale di constatazione redatto dalla Polizia municipale di Ardea (con allegata la planimetria della posizione finale dei veicoli al momento dell’urto) e delle evidenze obiettive dallo stesso ricavabili – risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico – giuridica rilevanti in questa sede di legittimità.

11. Le argomentazioni che precedono impongono il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, art. 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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