Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20405 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20405 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 17237/2013 proposto da:

Bersani Carlo, nella qualità di erede di Bersani Mario e di Martuscelli
Bersani Maria, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luciani n.1,
presso lo studio dell’avvocato De Lorenzo Ferruccio, rappresentato e
difeso dagli avvocati Palma Giuseppe, Pucci Mariapia, giusta procura
a margine del ricorso;
-ricorrente nonchè contro

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Data pubblicazione: 01/08/2018

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli n.29, presso
l’Ufficio di rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa
dall’avvocato Letizia Modesto, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

avverso la sentenza n. 2580/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/07/2012;
udita la ralaziona dalla eauga gvolta dalla call1Prà di consiglio dai

11/07/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

Rilevato che:
-la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.2580/2012, depositata il
2/7/2012, – pronunciata in un giudizio promosso da Maria Martuscelli
Bersani e Carlo Bersani, quali eredi dell’ing. Mario Bersani, nei confronti
della Regione Campania, al fine di ottenere la condanna di quest’ultima
al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa (all’esito di un
primo giudizio volto al riconoscimento del compenso quale corrispettivo
di contratto d’opera professionale, definito in senso sfavorevole al
Bersani, per difetto di contratto redatto in forma scritta), della somma
di euro 168.935,10, ovvero di euro 129.114,22, ovvero ancora di euro
43.038,07, per avere il

de cuius (allora Dirigente della Regione

Campania, in servizio presso il Genio Civile di Napoli) svolto, a favore
della Regione medesima, a seguito di delibera della Giunta Regionale,
del 2/2/93, attività di consulente tecnico di parte in un giudizio arbitrale
2

-controricorrente e ricorrente incidentale –

che aveva visto contrapposta la Campania alla Infrasud s.p.a., per la
risoluzione di una controversia insorta, in esito ad un appalto di
esecuzione di opera pubblica, – in parziale accoglimento del gravame
proposto da Carlo Bersani, in proprio e quale erede di Maria Martuccelli
Bersani, deceduta nelle more del giudizio di primo grado, ha riformato
la decisione del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda

2041 c.c., a far data dall’emissione del lodo arbitrale che, in quanto
favorevole all’amministrazione e da questa mai contestato, integrava il
riconoscimento, da parte della Regione, dell’utilità ricevuta dall’attività
prestata dal Bersani;
-in particolare, i giudici di appello hanno affermato che il lodo arbitrale
non poteva, di per sé, costituire valido riconoscimento dell’utilità della
prestazione resa dal Bersani, poiché atto non proveniente dagli organi
rappresentativi della Regione, ma da terzi estranei al rapporto
medesimo, vale a dire gli arbitri; per l’effetto, il

dies a quo per la

decorrenza della prescrizione doveva individuarsi nella data di
emissione della nota dirigenziale (2/07/1999), con cui il dirigente
regionale, capace di impegnare la Regione verso l’esterno in quanto
organo rappresentativo della medesima, aveva comunicato il parere
dell’Avvocatura generale secondo cui ai consulenti di parte, designati
nel predetto procedimento arbitrale, spettava lo stesso compenso
liquidato dagli arbitri al CTU; alcun termine di prescrizione era dunque
maturato;
-la Corte d’appello, oltre all’effetto estintivo della prescrizione, ha
altresì escluso, sulla base dell’accertamento, con sentenza passata in
giudicato, da parte del Tribunale, in un precedente giudizio tra le
medesime parti, della mancata prova di un vaiido contratto scritto di
prestazione d’opera professionale, che la citata nota dirigenziale
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attorea, per intervenuta prescrizione del diritto all’indennizzo ex art.

potesse integrare un atto di riconoscimento del debito relativo
all’indennizzo ex art. 2041 c.c., non potendo quest’ultimo essere
parametrato al compenso del CTU, contenuto nella nota dirigenziale;
l’indennizzo è stato, dunque, riconosciuto, in via equitativa, nella
misura di euro 10.000, importo corrispondente alle “spese vive”
verosimilmente sostenute dal Bersani per l’attività di consulenza

Regione Campania.
-avverso tale pronuncia, propone ricorso per Cassazione, con due
motivi, Carlo Bersani; la Regione Campania resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale, con quattro motivi; il P.G. ha depositato /
conclusioni scritte ed il ricorrente ha depositato memoria;
Ritenuto che:
-l’avviso dell’adunanza dell’Il luglio 2018 non risulta essere stato
comunicato all’Avv.to Letizia Modesto, difensore della Regione
Campania, con conseguente necessità di rinvio a N.R.;
PQM
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’Il luglio 2018
Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE
Prima SulQn9 Pivite

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tecnica di parte svolta in sede di giudizio arbitrale a favore della

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