Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20404 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.25/08/2017),  n. 20404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24271-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7106/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/10/2010 R.G.N. 6593/06.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il ricorso proposto da P.F. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio recapito, smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 2/5/2003 al 30/9/2003”; accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannava la società a corrispondere il risarcimento del danno in favore dell’appellante, nella misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal dì della messa in mora sino al triennio dalla scadenza de contratto (8/4/2004-30/9/2006);

deduceva nei motivi che la specificità della causale era solo apparente, non contenendo alcun riferimento alla situazione concreta dell’ufficio o dell’area geografica di destinazione nè recando il nome dei lavoratori sostituiti; rimarcava in ogni caso che la società non aveva dimostrato il rapporto di derivazione causale fra l’assunzione e le esigenze sostitutive sottese al contratto;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di quattro motivi;

ha resistito intimato con controricorso tardivo, successivamente illustrato da memoria (da ritenersi ammissibile come di recente affermato da questa Corte con ordinanza n. 4906 del 2017);

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè dell’art. 1362, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, c.c. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia accertato la nullità del termine per effetto della genericità della causale in esso indicata, che per contro descriveva specificamente la ragione sostitutiva, (assenza di personale), le mansioni ascritte al lavoratore, la durata del contratto e l’ufficio di assegnazione;

2. il motivo è fondato;

questa Corte ha chiarito (Cass. n. 27052 del 2011, Cass. n. 1577 e n. 1576 del 2010) che il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; si è infatti affermato che l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate;

il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere applicato; il concetto di specificità risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza;

3. è stato in particolare precisato (Cass. n. 27052 del 2011) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta; in quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento dì una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione;

l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è, dunque, legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione dì elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, Cass. n. 1246 del 2016 ed, in motivazione, Cass. n. 565 del 2012, Cass. n. 8966 del 2012, Cass. n. 9602 del 2011);

4. la decisione impugnata non risulta conforme alle indicazioni del giudice di legittimità: invero, la Corte territoriale ha nella sostanza omesso di fare conseguente applicazione di tale regola, ritenendo generica la indicazione delle ragioni sostitutive contenuta nel contratto de quo e, di conseguenza, generico il rapporto di derivazione causale dell’assunzione del lavoratore, in quanto ha verificato il requisito della specificità sulla base del mero esame esteriore del contratto, reputando necessaria ai fini della specificità delle ragioni sottese alla apposizione del termine, l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, mentre avrebbe dovuto riscontrare se l’assunzione in questione obbedisse a quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone e che, come già detto, consente di ritenere assolta l’esigenza di specificità attraverso la indicazione degli elementi summenzionati (vedi, ex plurimis” Cass. n. 182 del 2016 riferita alla situazione di carenza temporanea di personale verificatasi presso il Polo Lazio, Cass. n. 3928 del 2015 riferita al Polo Lombardia);

5. il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, con conseguente assorbimento di quelli ulteriori, successivi in ordine logico (il secondo riguardante la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni indicate, il terzo concernente le conseguenze della eventuale nullità del termine circa la “conversione” del rapporto ed il quarto relativo alle conseguenze sul piano risarcitorio della affermata nullità del termine);

6. l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi al principio sopra ribadito, e statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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