Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20404 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5774-2014 proposto da:

E.L., in proprio e nella qualità di unica erede di

D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA,

rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIANO BRUNO, ANTONELLO

BRUNO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., S.G., LLOYD ADRIATICO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1041/2012 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 14/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DELL’OTRI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.I. e E.L. hanno convenuto in giudizio M.A., S.G. e la Lloyd Adriatico s.p.a. (rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice dell’autoveicolo condotto dal M.) dinanzi al Giudice di pace di Brindisi, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS), il (OMISSIS), per la ritenuta esclusiva responsabilità del M..

Con sentenza resa in data 20/8/2004, il Giudice di pace di Brindisi, in parziale accoglimento della domanda degli attori – e in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura ritenuta di giustizia.

2. Sull’appello principale del D. e della E. e su quello incidentale proposto dalle controparti, con sentenza in data 14/12/2012, il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell’impugnazione incidentale, ha annullato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’improcedibilità dell’originaria domanda proposta dagli attori per violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, e la L. n. 57 del 2001, art. 5, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione E.L., in proprio e nella qualità di unica erede di D.I., sulla base di tre motivi di impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con tutti e tre i motivi di ricorso, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 e della L. n. 39 del 1977, art. 3 (come modificato dalla L. n. 57 del 2001, art. 5), nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con il primo motivo, assume la E. che il Tribunale di Brindisi avrebbe erroneamente attestato l’improcedibilità della domanda originariamente proposta dalla stessa e dal D., ritenendo che, a seguito della rituale richiesta risarcitoria, gli attori avrebbero ingiustificatamente disatteso la legittima richiesta della compagnia assicuratrice di trasmettere idonea documentazione medica attestante l’entità delle lesioni e l’eventuale avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti da parte della E..

Al riguardo, rileva la ricorrente come le previsioni della L. n. 39 del 1977, art. 3 (come modificato dalla L. n. 57 del 2001, art. 5), pur avendo integrato la descrizione del contenuto della richiesta risarcitoria da inoltrare alla compagnia assicuratrice ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22 (con l’indicazione dei parametri indispensabili per la determinazione e la formulazione di un’offerta risarcitoria), non avrebbero in alcun modo inciso sul regime di proponibilità dell’azione stabilito dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, rimasto unicamente vincolato alla mera richiesta del risarcimento del danno e dal decorso del termine (nella specie pari a 60 giorni) dal ricevimento della stessa da parte della compagnia assicuratrice.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha sottolineato come in ogni caso la compagnia resistente avesse tardivamente formulato la richiesta di integrazione della documentazione medica da parte dell’attrice, in tal senso impedendo la sospensione del termine di proponibilità della domanda risarcitoria da parte dell’attrice.

Con il terzo e ultimo motivo, la E. ha rilevato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ingiustificatamente esteso la sanzione dell’improponibilità della domanda anche alla pretesa avanzata dal solo D.I., in relazione alla cui domanda risarcitoria la compagnia assicuratrice non aveva formulato alcuna richiesta di integrazione istruttoria.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dei restanti due motivi d’impugnazione.

Osserva il collegio come il regime di proponibilità della domanda giudiziale originariamente proposta dagli attori (odierni ricorrenti) debba ritenersi soggetto, ratione temporis, alla disciplina sostanziale vigente all’epoca precedente l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni (c.d.a. D.Lgs. n. 209 del 2005); un testo normativo, quest’ultimo, che, alla completezza del contenuto della richiesta stragiudiziale avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice, ricollega in modo esplicito la sanzione processuale dell’improponibilità della domanda risarcitoria del danneggiato (art. 145 c.d.a.).

Viceversa, la disciplina normativa applicabile al caso di specie coincidente con le prescrizioni del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 3, (nel testo modificato dalla L. n. 57 del 2001) pur imponendo l’integrazione della richiesta stragiudiziale del danneggiato con l’indicazione dei parametri indispensabili per la possibile quantificazione del danno e per la conseguente formulazione di un’offerta risarcitoria, non ha sancito in modo espresso alcuna sanzione processuale di improponibilità della domanda giudiziale di risarcimento nel caso di mancato adeguamento, della missiva contenente la richiesta stragiudiziale, a tali specifiche indicazioni di contenuto.

Sul punto, varrà richiamare l’orientamento della giurisprudenza di questa corte consolidatosi nel vigore della disciplina previgente al codice delle assicurazioni, ai sensi del quale l’inosservanza dell’onere di allegare alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il modulo, debitamente compilato, prescritto dal D.L. n. 857 del 1976, artt. 3 e 5, (così come modificati dalla Legge di Conversione n. 39 del 1977), non è causa di improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento, perchè all’inosservanza delle predette disposizioni non può essere estesa la sanzione di improcedibilità prevista, dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, per il caso di inosservanza dell’onere della domanda stragiudiziale di risarcimento, rispetto al quale le disposizioni dei citati artt. 3 e 5 non hanno funzione integrativa, essendo piuttosto volute per gli altri effetti di ordine sostanziale dalle stesse disposizioni indicati (Sez. 3^, Sentenza n. 6507 del 07/06/1991, Rv. 472579), da ciò derivando che la proponibilità della domanda risarcitoria deve ritenersi subordinata (ai sensi della L. n. 990 del 1969) unicamente alla condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta risarcitoria del danneggiato (Sez. 3^, Sentenza n. 11132 del 06/10/1999, Rv. 530495).

Il vigore di tali principi deve ritenersi persistente pur a seguito dell’intervenuta modificazione degli artt. 3 e 5 cit. ad opera della L. n. 57 del 2001, art. 5, non avendo tale ultima fonte previsto – come viceversa accaduto con l’art. 145 codice delle assicurazioni – alcuna sanzione processuale di improponibilità della domanda risarcitoria in caso di incompleta redazione del contenuto della missiva contenente la richiesta stragiudiziale di risarcimento.

Nel caso in esame, trattandosi di un rapporto disciplinato dal regime anteriore all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, deve ritenersi che la proponibilità della domanda risarcitoria in sede giudiziale sia esclusivamente subordinata alla sola condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta risarcitoria del danneggiato, sul quale non incombe, peraltro, alcun onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a fare riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) a un sinistro delle cui conseguenze l’assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di manifestare la propria disponibilità ad accogliere le richieste avversarie nei limiti del danno da dimostrare, la cui esatta entità potrebbe essere di difficile quantificazione anche a distanza di mesi dal sinistro (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12293 del 05/07/2004, Rv. 574152).

Valorizzando l’essenzialità del dato formale dell’espressa sanzione legislativa dell’improponibilità, ritiene pertanto il collegio di dover procedere alla cassazione della sentenza d’appello impugnata in questa sede, avendo il Tribunale di Brindisi erroneamente preteso di desumere l’implicita previsione legislativa di tale sanzione in contrasto con il principio generale (direttamente implicato dall’art. 24 Cost.) che sancisce la piena libertà di agire in giudizio in difetto di un’espressa previsione contraria della legge.

6. Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, in accoglimento del primo motivo del ricorso (assorbiti i restanti due), dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza d’appello impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato, cui rimette la regolazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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