Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20404 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20404 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 16953/2013 proposto da:

Provenzano Angelo, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX
Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato Sandulli Federica, che
lo rappresenta, giusta procura speciale per Notaio Stefano Boccieri di
Barano d’Ischia – Rep.n. 33973 del 26.6.2018;
-ricorrente contro
Regione Campania;
– intimata –

Data pubblicazione: 01/08/2018

avverso la sentenza n. 1825/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2018 dl cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

nei limiti di cui in motivazione, del proposto ricorso.

Rilevato che:
-la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.1825/2012, pronunciata in un giudizio promosso da Angelo Provenzano nei
confronti della Regione Campania, al fine di ottenere la condanna di
quest’ultima al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, della
somma di euro 168.936,10, in relazione ad una attività, svolta dal
primo (che rivestiva la qualifica di dirigente della Regione Campania)
in favore della seconda, di consulente tecnico di parte in un giudizio
arbitrale tra la Regione Campania e la Infrasud s.p.a., – ha riformato
la decisione del Tribunale di Napoli, che, in parziale accoglimento della
domanda attorea, aveva ridotto il

quantum debeatur ad euro

117.274,38, sulla base dell’art. 62 del r.d. 2537/1925;
-in particolare, i giudici della Corte territoriale, sulla base di una
precedente pronuncia non impugnata, n. 12029/2004, dello stesso
Tribunale di Napoli, emessa all’esito di altro giudizio, promosso dal
Provenzano al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto per
il contratto d’opera professionale intercorso tra le parti, domanda
respinta per l’insussistenza di una valida fonte contrattuale in forma
scritta, hanno affermato che, a fronte dell’univoca impostazione della
domanda, in termini di arricchimento senza causa, e, dunque, al di
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Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto l’accoglimento,

fuori di ogni schema contrattuale (sia del contratto d’opera, sia del
contratto di pubblico impiego), proprio la presenza di un contratto di
pubblico impiego tra la Regione ed il Provenzano, quale dirigente
dell’Ufficio del Genio Civile di Caserta, valeva ad escludere che
l’arricchimento della Regione medesima fosse «senza causa»; inoltre,
ad avviso della Corte, non sussisteva neanche l’ulteriore requisito

fini del riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
– avverso tale pronuncia, propone ricorso per Cassazione, con tre
motivi, Angelo Provenzano e la Regione Campania non svolge difese;
il P.G. ha depositato conclusioni scritte;
Ritenuto che:
– il ricorrente, con istanza del 9/7/2018, costituendosi con nuovo
difensore, a seguito di decesso dell’Avv.to Prof. Michele Sandulli, unico
procuratore costituito nell’interesse del medesimo Provenzano, ha
chiesto il rinvio della causa a N.R. al fine di consentire allo stesso il
deposito di memoria difensiva, nei termini di legge;
PQM
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’Il luglio 2018

can SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Suione Civilq

Il Presidente

della diminuzione patrimoniale in danno del Provenzano, essenziale ai

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